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Gruppo    II                          /199.99.11

OGGETTO: Assunzioni di familiari di vittime della mafia requisito dello stato di disoccupazione.

   
   
                                                           Direzione regionale
                                                           del personale e
                                                           dei servizi generali
                                                           S E D E
   

   1.            Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente se per l'assunzione per chiamata diretta e personale di soggetti che, in quanto familiari di vittime della mafia, hanno già fruito del beneficio dell'assunzione previsto dalla normativa nazionale, possa prescindersi dall'accertare la sussistenza dello stato di disoccupazione.
                 Al riguardo riferisce che del detto requisito come ritenuto da quest'Ufficio (parere n.6758/14.6.11 del 21 giugno 1991) è stata evidenziata la necessità nella circolare 1/91 UL del 21 giugno 1991.
                 L'Amministrazione ha poi continuato a richiedere agli istanti il certificato di disoccupazione pur dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art.5 della l.r. n.14/1989 dall'art.8 della l.r. 19/1993, atteso che il Consiglio di Giustizia amministrativa nel parere n.693/95 non si sarebbe diversamente espresso in ordine a quanto al riguardo rappresentato da codesta Direzione.
   
   2.            Si ritiene che non sia necessario per l'accoglimento della domanda di assunzione presentata ai sensi dell'art.5 della l.r. 12 agosto  1989 n.14 come sostituito dall'art.8 della l.r. 24 agosto 1993, n.19 e succ. modif. accertare che il richiedente possieda il requisito della disoccupazione. Infatti il quadro normativo di riferimento è mutato rispetto a quello esistente quando fu emanata la circolare citata da codesta Direzione.
                 A quel tempo le assunzioni dei congiunti di vittime della mafia si inquadravano, come espressamente risulta dal testo allora vigente dell'art.5 della l.r. 14/89, nella disciplina generale delle assunzioni obbligatorie; onde la specifica disposizione regionale andava applicata in combinato con le norme della l. 2 aprile 1968 n.482 e in particolare con gli artt. 19 e 16. Coniuge superstite e orfani (allora i soli soggetti aventi diritto al beneficio) dovevano infatti, per conseguire l'assunzione, essere iscritti negli elenchi di cui all'art.19 della l.482/1968, ma poichè per ottenere e mantenere tale iscrizione occorre lo stato di disoccupazione quest'ultimo veniva a costituire un requisito per l'assunzione. A partire dalla sopracitata novella dell'art.5 cit. il sistema di collocamento della categoria in esame è cambiato.
                 Anzichè limitarsi a singoli aggiustamenti inseriti su un impianto normativo nel suo complesso imperniato su disposizioni statali, il legislatore regionale ha ormai elaborato una propria normativa speciale. Nella stessa si prevede che l'assunzione avvenga, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.
                 Una volta che nella nuova formulazione dell'articolo 5 è stato soppresso il riferimento alla legge 482 del 1968 e sono state introdotte modalità di assunzione del tutto differenti da quelle ivi previste, si ritiene, a modifica del precedente parere n.141/11 del 1991, che i congiunti delle vittime al fine di essere assunti, non devono essere iscritti negli  elenchi di cui all'art.19 della suddetta legge statale.
                 Conseguentemente è da ritenersi venuto meno anche il requisito della disoccupazione che di tale iscrizione costituisce, come detto, una condizione necessaria.
                 Nè le considerazioni sopra svolte contrastano con quanto espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana nella consultazione alla quale codesta Direzione fa riferimento.
                 Detto organo consultivo invero mentre nella parte "in fatto" riporta l'inciso "fermo comunque che deve essere sempre dimostrato lo stato di disoccupazione", tratto dalla richiesta di parere che sul punto però non conteneva alcun quesito, si è espresso negativamente sulla specifica richiesta relativa alla possibilità di continuare a ricondurre le assunzioni de quibus nell'ambito della disciplina generale statale in materia di assunzioni obbligatorie. E a tale soluzione il predetto Consesso (cfr. pag.4) è giunto interpretando "l'ultima parte del 1° c. dell'art.8 della l.r. 19/1993 .... nel senso che la legge statale si intende recepita ed applicata solamente ai fini della individuazione (precisazione) dell'individuo beneficiario e non anche al fine del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla l. 482/1968 sulle assunzioni obbligatorie (legge richiamata dalla 302/1990)". Rilevato quindi che lo stato di disoccupazione rientra tra i requisiti soggettivi richiesti dalla legislazione relativa alle assunzioni obbligatorie l.482/68 e succ. mod. e integrazioni ne deriva che il suo possesso non è più necessario per fruire del particolare beneficio previsto dalla normativa regionale.
                 Si osserva quindi conclusivamente che, non potendo l'insussistenza del requisito della disoccupazione costituire oggi causa di esclusione dal beneficio, neanche ai soggetti già fruitori della corrispondente, seppur diversa provvidenza statale, può, sol perchè già    occupati, negarsi l'assunzione ai sensi della normativa regionale.
   * * * * *

             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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