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Gruppo IV                            /197.99.11

OGGETTO: Destinazione ribassi d'asta. Art. 27, 1 comma L.R. 10/99. Fase del procedimento d'appalto in cui trova applicazione. Quesito.

   
                                  ASSESSORATO REGIONALE
                                     DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
                                     E DEI TRASPORTI
                                     P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere "a quale fase del procedimento amministrativo d'appalto di un'opera pubblica (D.A. di programma, D.A. di finanziamento, pubblicazione, bando di gara, aggiudicazione dell'appalto, contratto)" deve essere applicata la sopravvenuta normativa in materia di destinazione di somme derivanti dai ribassi d'asta, di cui all'art.27, comma 1 della Legge regionale n.10/99, dato che la stessa non detta una disciplina transitoria.
                 In particolare si chiede quale comportamento debba assumere codesto Assessorato "sia nei confronti dei decreti già emessi, perfetti ma non ancora esecutivi e non notificati che nei riguardi delle pratiche in trattazione e che si trovano in una delle descritte fasi del procedimento".
   
   2.            La legge regionale 27 aprile 1999, n.10, entrata in vigore il 1° maggio 1999, con l'art.27 modifica integralmente la disciplina in materia di destinazione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'art.1 della Legge regionale 29 aprile 1985, n.21.
                   In particolare il comma 1 del citato articolo dispone che le somme de quibus "affluiscono integralmente in entrata al bilancio regionale" e il comma 9 abroga la previgente normativa (art.11, comma 9, L.R. 30/3/98, n.5).
                 In applicazione dell'art.27, comma 1, la circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze n.13/99 del 12 luglio 1999 - avente ad oggetto "Procedure di accertamento e riassegnazione delle somme relative ai ribassi d'asta. Istruzioni. Art. 27, comma 8, della L.R. n.10 del 27.4.1999" - chiarisce che "le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai lavori finanziati, con fondi propri, dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'art.1 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21 ... dovranno essere versate integralmente in entrata al capitolo 3745 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso" secondo le procedure descritte nella stessa circolare.
                 In ordine al momento cui riferire gli effetti derivanti dall'applicazione del 1° comma dell'art.27 della L.R. 10/99, rispetto alla normativa precedente, la circolare succitata precisa che deve "essere quello in cui si verifica l'evento previsto dalla legge medesima, e precisamente, la data di aggiudicazione della gara.
                 Infatti la pubblicazione del bando di gara non può essere presa come riferimento, poichè dal bando non si possono rilevare gli elementi necessari per dare applicazione alla legge (determinazione del ribasso d'asta)".
                 Pertanto, "per la destinazione dei ribassi d'asta derivanti dalle gare che sono state aggiudicate prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n.10/99 (fino alla data del 30.4.1999), si applica l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 5/98; mentre per quelli relativi alle gare aggiudicate successivamente si applica il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10/99".
                 Proprio in ragione di tale considerazione, nel Bilancio di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1999, approvato con L.R. 18 maggio 1999, n.11, è stato mantenuto il capitolo 3744 denominato "Rimborso delle somme corrispondenti al 50 per cento dei ribassi d'asta realizzati nell'affidamento dei lavori finanziati sulla base di progetti esecutivi, nonchè delle somme relative al 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art.3 della Legge regionale 8 gennaio 1996, n.4".
                 Ai sensi dell'art.11, comma 9, della L.R. 5/98, a tale capitolo continueranno ad affluire in entrata le somme corrispondenti al 50 per cento dei ribassi d'asta relativi a lavori aggiudicati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/99 mentre il restante 50 per cento affluirà in entrata nei bilanci degli enti appaltanti.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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