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Gruppo    V                          /187.99.11

OGGETTO: Immobile demaniale sito in Paternò. Autorità competente agli interventi di manutenzione straordinaria.

   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Segreteria Generale
                                                           S E D E
   

                 1. Con la lettera in riferimento codesta Segreteria Generale chiede in sostanza all'Ufficio quale autorità regionale debba in concreto occuparsi della manutenzione straordinaria dell'immobile sopra indicato, insistente - a quanto risulta dagli atti - nell'area del castello normanno di Paternò.
                 Al riguardo emergono dalla documentazione allegata alla richiesta di avviso i seguenti orientamenti.
   A) Secondo la Direzione regionale del personale a dei servizi generali - la cui opinione è condivisa da codesta Segreteria Generale - la competenza in questione spetterebbe, ai sensi dell'art.8 del D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70, all'Assessorato regionale del turismo, che dispone infatti di appositi capitoli di bilancio (n.87372 e n.87393). Ciò, tanto più che l'immobile venne a suo tempo espropriato "per lavori di valorizzazione turistica" approvati da quel ramo di amministrazione.
   B) Di opposto avviso è l'Assessorato regionale del turismo che afferma - indicandone la copertura nel capitolo n.50352 del bilancio regionale - la competenza della Direzione regionale del personale e dei servizi generali, viste le attribuzioni ad essa devolute in tema di amministrazione del demanio regionale.
   C) Incompetente si dice altresì l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, e per esso la Soprintendenza di Catania - pure chiamata in causa dalla predetta Direzione regionale - in quanto al bene in oggetto non sarebbe applicabile la legge 1 giugno 1939, n.1089, bensì la legge 29 giugno 1939, n.1497 sulla tutela del paesaggio.
   
                 2. Sembra evincersi dalla documentazione qui trasmessa che il bene in oggetto non ha pregi intrinseci, se non quello di far parte dell'area del castello normanno di Paternò, "consegnato in uso" all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali "per essere destinato a museo".
                 Risulta altresì che l'intera zona attigua al castello, "avente valore estetico e tradizionale", nonchè strumentale alla fruizione turistica dei monumenti in essa contenuti, per tali motivi venne a suo tempo sottoposta - con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 giugno 1956 - alla tutela paesistica dettata dalla legge n.1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali.
                 Successivamente, vari immobili situati nella predetta area - compreso quello in discussione - sono stati espropriati, con decreto del Prefetto di Catania 13 febbraio 1971, n.8726, "in favore del Demanio Regionale - Ramo Turismo"; in vista di "lavori di valorizzazione turistica della collina" del castello normanno, da eseguire su progetto approvato dall'Assessorato regionale del turismo con D.A. 2 ottobre 1958, n.88 bis.
   
                 3. L'art.7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (D.P. Reg.28 febbraio 1979, n.70) attribuisce alla Presidenza della Regione - Direzione regionale del  personale e dei servizi generali - la competenza in tema di "Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale".
                 A tale generale prescrizione fanno eccezione le competenze - previste dall'art.8 dallo stesso D.P. Reg. n.70/1979 - di vari Assessorati regionali su altrettanti specifici "rami" demaniali. E precisamente: l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per il "demanio forestale" quello dei beni culturali per il demanio naturale paesistico, storico, archeologico ed artistico; l'Assessorato dell'industria in materia di miniere, cave, torbiere e saline; e infine l'Assessorato del territorio e dell'ambiente per il "demanio marittimo".
                 Le norme regionali testè richiamate evidenziano in primo luogo che il sistema demaniale regionale è interamente delineato in Sicilia dal D.P. Reg. n.70/1979 nel senso già visto; e in secondo luogo che in tale sistema non trova ingresso la peculiarità dell'ordinamento statale, che attribuisce ad esempio ad amministrazioni diverse (Ministero delle finanze e Ministero dei lavori pubblici) la competenza generale sul demanio immobiliare e quella alla relativa manutenzione straordinaria. In Sicilia, cioè, in assenza di espresse disposizioni contrarie, le univoche formulazioni attributive di competenze demaniali dei citati articoli 7 e 8 del D.P. Reg. n.70/1979 devono intendersi in via di principio omnicomprensive.
                 Fatte queste promesse, i punti ancora da accertare nella fattispecie sono essenzialmente i seguenti: a) se l'immobile in oggetto rientri nelle competenze in tema di demanio dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali;
   b) se esista, sebbene non previsto dal D.P. Reg. n.70/1979, un demanio per così dire "turistico", attribuito all'Assessorato regionale del turismo.
       
                 4. Il primo punto va risolto secondo quest'Ufficio negativamente. Soprattutto in base alla circostanza - già sopra rilevata - che l'edificio de quo non ha, stando agli atti, alcun valore storico, artistico o monumentale. Nè tale valore può essergli conferito, come forse adombra codesta Segreteria Generale, dall'esistenza di veri monumenti, oltre al castello normanno, nell'area in cui l'edificio stesso insiste.
                 Appare in altri termini fondata l'obiezione della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Catania, secondo cui il bene in questione non appartiene al demanio attribuito all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, tutelato dalla legge 1 giugno 1939, n.1089; ma fa solo parte di un'area vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 sulla protezione delle bellezze naturali. Il che di per sè, pur implicando la competenza del predetto Assessorato, non comporta nè la demanialità (solo eventuale) nè la gestione (e dunque la manutenzione) di tutti i beni sottoposti a vincolo, bensì e soltanto la vigilanza sul rispetto del vincolo medesimo.
                 Passando al secondo punto, va detto che esso contraddice in sè alle premesse del presente esame; atteso che l'eventuale competenza dell'Assessorato regionale del turismo in tema di demanio dovrebbe già risultare dal D.P. Reg. n.70/1979.
                 Tale competenza appare invece collegata, da codesta Segreteria Generale, da un lato al motivo (valorizzazione turistica della collina di Paternò) dell'espropriazione e damanializzazione dell'immobile in oggetto - motivo che troverebbe riscontro nell'omologa competenza attribuita all'Assessorato regionale del turismo dall'art.8 del D.P. Reg. n/70/1979 - e dall'altro ai capitoli di Bilancio n.87372 e n.87393 della rubrica "turismo".
                 Senonchè questi riferimenti non sembrano interpretabili nel senso espresso nella richiesta di avviso.
                 Quanto alla valorizzazione turistica della collina di Paternò, che giustifica l'espropriazione del bene di cui trattasi, va osservato che essa - similmente al vincolo paesistico sopra esaminato - non comporta di per sè - in mancanza di specifiche disposizioni legislative - la competenza dell'Assessorato del turismo sugli eventuali beni demaniali presenti nell'area da valorizzare. Senza dire che a quest'ultimo Assessorato spetta a rigore la "valorizzazione turistica" riferita al "patrimonio archeologico ed artistico", vale a dire - nel caso in esame - al castello normanno ed agli altri monumenti ad esso limitrofi.
                 Quanto infine ai capitoli di bilancio della rubrica turismo, richiamati da codesta Segreteria generale, è sufficiente osservare che essi riflettono le puntualizzazioni appena fatte.
                 Pertanto risulta nella fattispecie confermata - ad avviso di quest'ufficio - la competenza della Direzione regionale del personale e dei servizi generali, che trova del resto riscontro nel capitolo del bilancio regionale n.50352, rubrica: "Servizi generali della Presidenza della Regione", ove è espressamente contemplata la manutenzione straordinaria dei beni demaniali e degli immobili patrimoniali della Regione.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8    
   settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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