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Gruppo    III                        /182.99.11

OGGETTO: Contributi regionali ex l.r. 66/95 e 30/97. Concedibilità ad imprese i cui direttori tecnici sono stati posti in custodia cautelare.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale della
                                                           Industria
                                                           PALERMO
   
1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente due società (XXXX S.r.l. e YYYY s.r.l.) alle quali sono stati concessi contributi in conto interessi ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 66/1995 e 30/1997 (consolidamento delle passività).
                 La problematica nasce a seguito di "riservate amministrative" della Prefettura di Palermo con le quali si informa codesto Assessorato che i signori T... e G..., direttori tecnici ed institori rispettivamente della XXXX e della YYYY, nonchè prestatori della garanzia fidejussoria ed ipotecaria negli atti di mutuo (con le banche), sono stati posti in custodia cautelare.
                 Tali segnalazioni sono state inoltrate in allegato alle "comunicazioni" di rito di insussistenza di cause ostative, allo scopo di "fornire notizie utili per l'esercizio del potere discrezionale dell'ente destinatario (laddove previsto dall'ordinamento giuridico)...".
                 Ciò premesso chiede codesto Assessorato:
   - se il potere discrezionale di cui alle comunicazioni prefettizie, debba ritenersi consumato all'atto dell'emissione del provvedimento di concessione del beneficio, costituendo mero atto di esecuzione la emissione dei relativi titoli di spesa;
   - se, di contro, debba disporsi la sospensione di ogni pagamento in attesa di conoscere l'esito delle vicende penali o se residuano sufficienti margini di discrezionalità per procedere alla revoca dei provvedimenti concessivi da motivarsi sulla base delle comunicazioni prefettizie ancorchè "riservate".
   
   2.            Risulta dagli atti allegati che le "informazioni" sulle società interessate sono state chieste da codesto Assessorato in data 16 settembre 1998 (per la YYYY) e 23 settembre 1998 (per la XXXX) e che le riservate amministrative in allegato alle comunicazioni di insussistenza di cause ostative, sono pervenute oltre il termine normativamente previsto.
                 Punto centrale della problematica è quindi, individuare se tale tipo di informazione prefettizia - peraltro priva di efficacia interdittiva ex lege (v. T.A.R. Campania - NA n.2351/98) - sia applicabile ai rapporti già perfezionati o, come nel caso in specie, a provvedimenti definitivi a seguito di regolare approvazione.
                 Ritiene lo scrivente Ufficio, in armonia anche con la giurisprudenza (V. T.A.R. Campania - NA - sez.I n.2351 del 9 luglio 1998; T.A.R. Lazio - sez. III 6 giugno 1997 n.1248) che la disciplina della materia contenuta nel D. Leg.vo n.490/1994 e nel D.P.R. n.252/1998, esprime una chiara scelta normativa nel senso di configurare l'informativa antimafia come procedimento preventivo in funzione latu sensu autorizzatoria alla stipula di contratti o, come nella fattispecie, alla erogazione di contributi. Pertanto, mentre si nota un forte avanzamento della soglia di tutela e di prevenzione, in funzione di contrasto alla criminalità organizzata e alla propensione di essa ad infiltrarsi nelle attività economiche, attribuendo rilevanza impeditiva sia dell'attività contrattuale che erogativa, anche al mero indizio di tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente, e quindi a provvedimento definitivo, acquistano rilevanza sole le ben più consistenti e certe cause di decadenza di cui all'art.10 L. n.575/1965 (giurisprudenza citata).
                 In altre parole, se le riservate amministrative fossero pervenute a codesta Amministrazione prima del provvedimento concessivo del contributo (e comunque entro il termine normativamente previsto) avrebbe potuto legittimare un diniego alla erogazione del contributo stesso, rientrando nella potestà discrezionale dell'Amministrazione, in presenza dei sospetti evidenziati, ogni e qualsivoglia valutazione sull'opportunità o meno di concedere i contributi in parola.
                 Allo stato degli atti ritiene lo scrivente Ufficio che non sussistono margini di discrezionalità per la revoca dei provvedimenti. Tuttavia, attesa l'estrema delicatezza della questione, tenuto conto della sussistenza di misure cautelari delle quali si sconosce lo sviluppo, si ritiene opportuno che codesto Assessorato, fermo restando la sospensione della erogazione del contributo, chieda alla Prefettura ulteriori notizie onde accertare se, nelle more, sono stati assunti nuovi provvedimenti. Solo nell'ipotesi di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione o della sussistenza di una delle cause di decadenza previste nell'art.1, punto III del D. Leg.vo 490/1994, codesto Assessorato dovrà procedere alla revoca dei provvedimenti concessivi.
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
             Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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