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Gruppo II                          /179.99.11

OGGETTO: Personale del corpo forestale; applicabilità dell'art.30 della l.r. 21 agosto 1984, n.52.

   
   
   
                                             Direzione regionale
                                             del personale e dei
                                             servizi generali
                                             S E D E

   
   
   1.            Con la nota suindicata codesta Direzione chiede l'avviso dello Scrivente in ordine all'applicabilità dell'art.30 della l.r. 21 agosto 1984, n.52 - il quale prevede per il personale del corpo forestale il passaggio al ruolo amministrativo nelle ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica ai compiti d'istituto - "anche dopo l'introduzione nell'ordinamento regionale della disposizione di carattere generale di cui all'art.29 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11", che regola la stessa fattispecie per il restante personale regionale.
   
   2.            L'art.30 della legge regionale 21 agosto 1984, n.52 prevede il passaggio al ruolo amministrativo per il personale del corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia, giudicato permanentemente inidoneo allo svolgimento dei compiti d'istituto per motivi di salute.
               Il problema posto da codesta Direzione regionale circa l'attuale vigenza del sopracitato articolo a seguito dell'entrata in vigore dell'art.29 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11, non può che essere risolto positivamente.
                 Si ritiene, infatti, che il legislatore regionale abbia voluto concedere al personale de quo un beneficio diverso rispetto a quello attribuito alla generalità dei dipendenti regionali dall'art.29 cit.; conclusione, peraltro, suffragata dalla circostanza che, in data successiva all'entrata in vigore del D.P. Reg. 11/95, l'art.82, c. 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 ha modificato testualmente l'art.30 in discorso, confermando dunque la volontà del legislatore di attribuire un trattamento differenziato a tale personale ed ampliando la portata del beneficio stesso. Infatti, mentre nell'originaria formulazione il personale di che trattasi era inquadrato nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore archivista, ora lo stesso verrà inquadrato nelle corrispondenti fasce funzionali del ruolo amministrativo e quindi nella sesta o settima fascia, se si tratta di sottufficiali con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (cfr. art.78 l.r. 16/96) nella quarta o quinta, se si tratta di guardie scelte.
                 L'art.29 D.P. Reg. n.11/1995 cit. potrà trovare applicazione nei riguardi del detto personale che, una volta transitato nel ruolo amministrativo, risulti inidoneo anche alle mansioni della nuova qualifica rivestita, nel senso che, prima di procedere alla dispensa dello stesso, si dovrà esperire ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse, appartenenti allo stesso livello retributivo o a livello inferiore.
   
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                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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