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Gruppo XIV 175.99.11

OGGETTO: Agriturismo.- Esercizio dell'attività.- Immobili utilizzabili.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 3695/gr. 11° del 17.5.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentando l'urgenza - su di una problematica concernente l'oggetto, la cui risoluzione appare, tra l'altro, condizionare le determinazioni da assumere relativamente ad un ricorso gerarchico proposto avverso un provvedimento ispettoriale.
In buona sostanza si chiede a questo Ufficio - alla luce delle disposizioni recate con l.r. 9 giugno 1994, n. 25 - di definire il concetto di "esistente nel fondo", riferito agli immobili da destinare ad attività agrituristica, e la cui dizione risulta utilizzata nelle circolari assessoriali attuative, al fine di interpretarne la portata e di chiarire in via generale quali siano a tal proposito i requisiti che condizionano il rilascio del nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario, necessario, ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale, per l'esercizio dell'attività.
Dal carteggio allegato si desume che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di XXXX ha ritenuto di dover rigettare un'istanza di ampliamento delle capacità ricettive di un'azienda agrituristica già in esercizio, poichè le relative costruzioni "sono state ultimate a seguito di recente autorizzazione comunale e non appartengono quindi ai locali "esistenti nel fondo" al momento della concessione del nulla osta ispettoriale", mentre all'Assessorato richiedente appare "arbitrario e pertanto illegittimo per mancanza di riferimento normativo, avere individuato nella data di un precedente provvedimento ispettoriale il termine di riferimento per stabilire "l'esistenza" di un immobile, condizione necessaria per poterlo adibire ad attività agrituristica."

2.- Preliminarmente si rileva che l'esame dei ricorsi gerarchici non rientra tra i compiti dell'Ufficio, la cui competenza, in tema di ricorsi amministrativi, è limitata, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifazioni, ai ricorsi straordinari al Presidente della Regione ex art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana. Pur tuttavia, attesi i riflessi di ordine generale del thema decidendum, lo scrivente, in via eccezionale, non si sottrae alla consultazione richiesta da codesto Assessorato.

In ordine alla questione prospettata, concordando in buona sostanza con quanto rilevato da codesto Assessorato, si osserva che dal dettato normativo non emerge nessun elemento atto a suffragare l'ipotesi secondo la quale i fabbricati da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica dovessero necessariamente, in precedenza, essere destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo o alle necessità di conduzione del fondo, nè, tantomeno, che dovessero preesistere ad una data antecedente a quella in cui viene estrinsecata la volontà di dare ad essi tale precisa destinazione.
Ed invero, la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, recante "Norme sull'agriturismo", nell'identificare le attività agrituristiche che possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli "attraverso l'utilizzazione della propria azienda", si limita a sancire che l'offerta di ospitalità per soggiorni può essere resa "in appositi locali aziendali" (art. 2,comma 2, lett. a)), che lo svolgimento delle atività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli "edifici interessati" (art. 2, comma 4), e che, nella relazione da presentarsi all'Ispettorato provinciale agrario, a corredo dell'istanza di nulla osta, devono essere descritti i "fabbricati" e gli "eventuali interventi edilizi", ed allegata una planimetria "dei locali da adibire all'attività"(art.4, comma 1, lett. a), b) e c)). Infine, nel disciplinare le modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche (art. 11), esclusivamente si prevede che dette attività "sono svolte in locali ubicati all'interno dell'azienda".
Si osserva, ancora, per completezza, che nell'elencare le finalità della norma, all'art. 1, viene individuato, in via generale, tra i molteplici scopi perseguiti, il "valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio", e che l'art. 17, individuando gli interventi che possono beneficiare dei contributi dalla stessa legge regionale previsti, in ovvia connessione con detta previsione, ricomprende il "recupero di strutture insediative destinate all'esercizio delle attività".
Dal tenore - non solo letterale - delle disposizioni in esame, di cui sommariamente si è dato conto, emerge dunque l'assoluta mancanza di una individuazione temporale di un momento antecedente alla richiesta di nulla osta, in cui debbano essere esistenti i fabbricati di cui è discorso per poter essere destinati all'attività agrituristica.
L'utilizzo di detta locuzione, in sede di circolari assessoriali esplicative, non può assumere altro valore che quello palesato dal significato proprio del termine utilizzato, che significa "essere in atto", od anche, se detto di cose materiali o astratte, "trovarsi", e che in particolare qualifica appunto la situazione di "essere nel tempo e nell'attuale realtà". Anche da un punto di vista filosofico con il termine "esistenza" si indica, in generale, lo stato di ogni realtà in quanto è tale, e, in senso specifico, lo stato della realtà che può essere oggetto di un'esperienza sensibile.
Pertanto, sotto il profilo lessicale e sistematico, è da ritenere che con l'utilizzo di detto termine non si è sotteso alcun riferimento temporale a momenti del passato, ma si è con molta più semplicità ed concretezza - ed a ben vedere ultroneamente - evidenziato che l'attività di agriturismo non può che essere esercitata attaverso lo strumentale utilizzo di beni ovviamente in essere all'atto della presentazione della richiesta di nulla osta, e non ipotetici o astratti.
In realtà, dunque, soltanto rispetto all'accesso ai disposti aiuti all'esercizio dell'attività agrituristica rileva che i fabbricati da utilizzarsi a tale scopo non siano finalisticamente a ciò predestinati, ma tale attività ne consenta in sostanza il riuso e quindi il recupero anche sotto il profilo produttivo ed economico.

Non ci si esime inoltre dall'osservare che limitare la possibilità di esercitare l'attività agrituristica ai soli immobili preesistenti ad una data peraltro da fissare arbitrariamente - potendosi allo scopo teoricamente ed indifferentemente riferirsi al momento dell'entrata in vigore della legge, a quello di richiesta (o di rilascio) di un eventuale iniziale nulla osta, ovvero in ipotesi persino a quello di inizio dell'attività agricola - appare comportare anche una lesione del diritto di libera iniziativa economica sancito dalla Costituzione e disciplinato dal codice civile.
Ed invero la scelta di utilizzare nuovi immobili per l'attività agrituristica, ad essa specificatamente destinati ab origine, ben può essere correlata ad una determinazione imprenditoriale assunta in relazione all'evoluzione della domanda ed ai bisogni riscontrati, nonchè ad una valutazione prettamente economica dei costi e dei ricavi determinante al fine dell'assunzione di autonome decisioni di estensione dell'attività; ciò ovviamente nel rispetto dei previsti limiti di connessione e complementarità con le attività agricole in senso stretto - e cioè di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento - che devono in ogni caso rimanere principali.
Ancora, infine, si rassegna che - quantomeno nel caso specifico posto all'attenzione dello scrivente, ma si ritiene in una generalità di ipotesi - sarebbe oltremodo semplice realizzare il rispetto formale delle richieste ispettoriali, disattendendo di contro il relativo contenuto sostanziale. Ed invero basterebbe che l'imprenditore agricolo trasferisse la sua abitazione nei nuovi locali e destinasse quelli in precedenza abitati ad attività agrituristica. Poichè, con tutta evidenza, l'amministrazione non deve mettersi nelle condizioni di imporre vincoli facilmente eludibili, si segnala anche questo aspetto per le conseguenti valutazioni di merito.

3.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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