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Gruppo    IV                          /174.99.11

OGGETTO: Programma comunitario Envireg 90/93 - Comune di XXXX - Progetto esecutivo rete fognante - Direttore dei lavori e ingegnere capo. Onorari.

   
   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              del Territorio e dell'Ambiente
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede di conoscere l'avviso dello scrivente circa la legittimità della corresponsione di una retribuzione aggiuntiva al direttore dei lavori che abbia anche espletato le funzioni di ingegnere capo.
                 La fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente riguarda la realizzazione di un intervento relativo alla rete fognante del Comune di XXXX, approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11/8/1993 nell'ambito del Programma Comunitario Envireg.
                 Dal rendiconto del Comune di XXXX, relativo all'esercizio finanziario 1997 - O.A. n. 1/96 Cap. 85221, codesta Amministrazione ha potuto evincere che il predetto Comune ha liquidato l'onorario per l'ingegnere capo dei lavori allo stesso Direttore dei lavori, Ing. YYYY, sulla base della parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di KKKK, stante che dalla "Relazione e certificato di collaudo" risulta che "le funzioni di ingegnere capo dei lavori sono state svolte dallo stesso direttore dei lavori Ing. YYYY".
                 La soluzione adottata dal Comune non sembra essere condivisa da codesta Amministrazione ad avviso della quale, sulla base della normativa vigente, al professionista direttore dei lavori non spetta alcun onorario per l'esplicazione delle funzioni di ingegnere capo.
   
                 2. Sulla soluzione della questione posta, quest'Ufficio ritiene di poter concordare pienamente con l'avviso prospettato da codesto Assessorato.
                 L'art. 22, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, prevede espressamente che "nei casi in cui non si procede alla nomina dell'ingegnere capo, le relative funzioni sono assunte dal direttore dei lavori"; il precedente comma prescrive che quando si provveda invece alla nomina dell'ingegnere capo, tale funzione e quella del direttore dei lavori non possono essere espletate dalla stessa persona.
                 Da quanto precede emerge con tutta evidenza che se non è ammesso il cumulo non può essere dovuta, al direttore dei lavori che eserciti anche le funzioni di ingegnere capo, alcuna retribuzione aggiuntiva.
                 A ciò si aggiunga che neanche la legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, prevede, per il direttore dei lavori che svolga anche le funzioni di ingegnere capo, alcuna specifica retribuzione aggiuntiva per l'espletamento di tale attività.
                 Al contrario, detta legge fa rientrare le funzioni di sorveglianza, proprie dell'ingegnere capo, nell'ambito dei compiti istituzionali del direttore dei lavori (in questo senso cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, 4/1/94, n. 3, in Arch. giur. 00.PP., 1994, pag. 948).
                 Pertanto sembra allo scrivente che nella fattispecie il Comune di XXXX non avrebbe dovuto liquidare l'onorario per l'ingegnere capo al direttore dei lavori Ing. YYYY.
   
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             Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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