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Gruppo    II                          /167.99.11

OGGETTO: Imprenditoria giovanile - Esatta interpretazione delle norme che prevedono i requisiti di ammissibilitą ai contributi - L.r. 25/93 e D.P. Reg. n.50/95.

   
   
   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Segreteria Tecnica
                                                           S E D E
   

   1.            Con la nota in riferimento č stato chiesto il parere dello scrivente Ufficio su talune perplessitą manifestate dal Nucleo di Valutazione e relative alla esatta interpretazione dell'art.22 L.r. n.25/1993 e dell'art.1 D.P. Reg. n.50/1995 (Regolamento attuativo).
                 In particolare, si chiede di conoscere se i progetti da ammettere ai benefici di cui all'art.22 L.r. 25/93 debbano essere proposti da "nuove" imprese e, quindi, da imprese non ancora operanti, o possono essere proposti da imprese tendenti ad ampliare l'attivitą esistente; se i giovani della societą proponente possono o meno esercitare altra attivitą di impresa o essere soci di altra societą con attivitą avviata.
   
   2.            Sui quesiti posti, ritiene lo scrivente Ufficio di poter condividere l'orientamento manifestato nella relazione a firma dell'ing. XXXX, allegata agli atti. Invero, l'art.22 della L.r. 25/93 ha lo scopo di "favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile" la qualcosa, in assenza di disposizioni contrarie o limitative, puņ avvenire o favorendo il sorgere di nuove imprese giovanili o incentivando lo sviluppo di quelle gią esistenti purchč, ovviamente, in possesso delle caratteristiche normativamente previste.
                 Come esattamente rilevato nella relazione prima citata, conforta tale orientamento la circostanza che tra i requisiti di ammissibilitą alle agevolazioni, il regolamento prevede l'assenza di dichiarazione di fallimento, requisito che non avrebbe alcun senso se riferito ad imprese che non hanno mai operato.
                 Ciņ che occorre accertare č che si tratti di effettivo progetto di sviluppo produttivo (e, pertanto, di un "quid" nuovo rispetto alla attivitą espletata) e non di una delle ipotesi (ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento ecc) di cui all'art.9 comma 8° del regolamento (D.P. Reg. n.50/95).
                 Anche sul secondo punto si condivide l'orientamento manifestato nella relazione allegata agli atti. Nč la legge, nč il regolamento, infatti, impongono il divieto per i soci, di partecipare ad altra impresa o di essere soci di altra societą, fatta eccezione per la disposizione contenuta nell'art.1, comma 3, lett. c D.P. Reg. n.50/95 che richiede espressamente, come requisito necessario per l'ammissibilitą ai benefici, il non far parte e non aver fatto parte di altre societą finanziate ai sensi dell'art.22 l.r. 25/93 e della L.r. n.37/78.
                 In definitiva la linea interpretativa svolta nella relazione a firma dell'ing. XXXX appare conforme al dettato normativo e come tale condivisibile.
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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