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GRUPPO III                      164/11/99
   
OGGETTO:  Ente XXXX - Compensi da corrispondere al Presidente e ed ai componenti di organi collegiali - Decurtazioni in caso di mancata partecipazione alle sedute.
   


   
 ASSESSORATO REGIONALE
                                                           COOPERAZIONE, COMMERCIO
                                                           ARTIGIANATO E PESCA
                                                            P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente delle problematiche inerenti l'interpretazione dell'art. 1 della l.r. n. 15/93 allorché quest'ultimo al sesto comma, in materia di determinazione dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali, fissa il principio secondo cui "nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale".
                 Codesto Assessorato, interpretando la superiore disposizione in considerazione anche dei criteri posti dal D.P. n. 186/94 emanato in attuazione dell'articolo in argomento, ritiene che ove nel corso del mese non venga convocato l'organo collegiale, non vada corrisposta alcuna indennità mensile.
    Viceversa l'Ente XXXX ha ritenuto illegittima tale interpretazione in quanto eccessivamente restrittive sostenendo il diritto alla corresponsione dell'indennità mensile anche in assenza di convocazioni dell'organo collegiale.
   
                 2. In relazione alla problematica in argomento pare allo scrivente opportuno procedere preliminarmente alla differenziazione delle posizioni concernenti rispettivamente il presidente ed i consiglieri di un organo collegiale di amministrazione; infatti, nonostante la portata apparentemente generale del principio fissato dal sopra menzionato sesto comma dell'art. 1 della l.r. 15/93, non sembra che il diritto del presidente alla corresponsione del compenso mensile possa essere ritenuto correlato alla partecipazione, ovvero, alle riunioni dell'organo collegiale dallo stesso presieduto, dovendosi piuttosto ritenere il compenso medesimo direttamente connesso alla carica in sè e non alla effettiva presenza. Ciò, in primo luogo, in virtù della posizione ricoperta dal presidente, il quale oltre alle funzioni che gli pervengono quale componente del consiglio di amministrazione e quale preposto all'ordinato e regolare svolgimento dei lavori del collegio, svolge altre funzioni di natura continuativa e non episodica; in secondo luogo si osserva pure come le disposizioni contenute al terzo comma dell'art. 4 del D.P. 21 luglio 1994 nel porre talune limitazioni all'erogazione dei compensi in argomento facciano esclusivo riferimento ai consiglieri di amministrazione, a differenza, peraltro, di altre disposizioni del medesimo testo normativo che si indirizzano espressamente ai "presidenti ed i componenti degli organi collegiali", la qualcosa, ovviamente, consolida quanto sopra affermato.
                 La questione sembra viceversa porsi differentemente in relazione ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione non solo per via dei compiti svolti dagli stessi, esplicandosi la loro funzione di gestione dell'ente essenzialmente in via collegiale rivestendo invece gli altri compiti natura accessoria; ed infatti anche l'aspetto normativo assume una diversa conformazione, considerato che alle disposizioni di cui al citato art. 1 l.r. 15/93, fanno seguito quelle ulteriori di cui al terzo comma dell'art. 4 del D.P. 21 luglio 1994 dalla cui formulazione -pur in presenza di talune incongruenze che possono certamente generare perplessità- a parere dello scrivente, non può non estrapolarsi un'interpretazione restrittiva dalla quale la correlazione, in certo qual modo di natura sinallagmatica, tra diritto al compenso e partecipazione alle riunioni collegiali assume carattere prevalente. Così sembra doversi escludere il diritto alla corresponsione del compenso mensile per quei componenti che nel mese non abbiano preso parte ad alcuna riunione dell'organo di cui sono membri, e questo sia nell'ipotesi di assenze dovute a motivi personali che nella diversa ipotesi in cui in quel determinato mese non fosse avvenuta alcuna convocazione dell'organo medesimo.
                 Nell'ulteriore ipotesi, invece, in cui un consigliere abbia partecipato ad almeno una riunione dell'organo collegiale ma sia stato assente ad una o più riunioni dello stesso organo tenutesi nel medesimo mese, troveranno applicazione le riduzioni del compenso previste al terzo comma del citato art. 4 D.P. 21 luglio 1994. A tale conclusione sembra condurre la stessa previsione di cui al citato comma terzo per la quale "nessun compenso è dovuto ai consiglieri di amministrazione che, nel corso dell'anno non partecipano ad alcuna riunione"; infatti un'interpretazione meno restrittiva conseguirebbe il risultato di legittimare il diritto di quei consiglieri, che nell'arco di un anno abbiano preso parte ad una sola riunione a percepire i compensi relativi a tutti i mesi dell'anno medesimo, persino senza riduzioni per quei mesi in cui, eventualmente, non vi fossero state convocazioni del consiglio.
                 Un'eventualità, quest'ultima, che, come appare evidente, oltre a consentire un impiego improprio di denaro pubblico, sembra dimostrare come un'applicazione più elastica della normativa in argomento -così come richiesto dall'Ente XXXX- sfuggirebbe ad una logica di buona amministrazione", conducendo peraltro ad una distorsione della stessa "ratio legis" da individuare, presumibilmente, nell'intenzione del legislatore regionale di garantire che l'erogazione di compensi mensili in favore di componenti di consigli di amministrazione, vada a retribuire lo svolgimento di un'effettiva attività ed, al contempo, eliminare il rischio che l'introduzione degli stessi -a scapito dei gettoni di presenza- possa involontariamente rappresentare un incentivo all'inattività.
   

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