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Gruppo XIV 157.99.11

OGGETTO: Agricoltura.- Agevolazioni creditizie e finanziarie.- Determinazione dell'intervento.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 1939/Gr. 8° del 6.5.99)

P A L E R M O


1.- Con la nota in riferimento - previa rassegna di un complesso iter istruttorio posto in essere relativamente ad una pratica di investimento aziendale (miglioramento fondiario) per la quale inizialmente erano stati richiesti gli aiuti previsti dall'art. 26 della l.r. 13 del 1986; successivamente si era formulata istanza al fine di far "transitare" il progetto, peraltro rielabolato in relazione ai beni riguardati ed al relativo computo metrico, alla Misura 11.1 del P.O.P. 94/99, onde usufruire delle provvidenze dalla stessa Misura individuate; ed ancora soggetto a modifiche in relazione alle opere ed ai beni per i quali veniva richiesto il beneficio - si chiede l'avviso dell'Ufficio circa l'ammissibilità a contributo di beni (nella specie: bestiame) acquistati in epoca antecedente alla specifica richiesta di contributo, nonchè in merito alla necessità di considerare ex novo l'istanza di contributo soggetta a modifica negli elementi che la connotano.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva, in via generale, quanto segue.
Ad avviso dello scrivente, condividendo peraltro sostanzialmente le perplessità esposte da codesto Assessorato, la concessione di agevolazioni contributive e creditizie quali quelle relative alla problematica in riferimento, presuppone che gli interventi per i quali le stesse sono state richieste debbano ancora essere realizzati.
Ed invero, premesso che la ratio e la finalità delle norme che istituiscono siffatte agevolazioni è quella di promuovere determinate attività economiche, va considerato che l'interesse pubblico sotteso all'aiuto - la cui sussistenza, in concreto, condiziona la legittimità della concessione del beneficio - appare proprio quello di incentivare l'iniziativa privata che necessiti di supporto economico per poter realizzare nuovi progetti che offrano occasioni di sviluppo.
Pertanto, qualora il risultato perseguito dalla norma (e cioè, nella specie, il realizzarsi di un investimento nel settore agricolo) venga raggiunto a seguito della autonoma iniziativa privata, nessun interesse pubblico alla concessione delle provvidenze sembra che possa sussistere, considerando che l'intervento successivo disposto non costituirebbe più un incentivo all'attività economica riguardata, consentendo in tale ambito un ulteriore investimento, bensì esclusivamente un arricchimento del soggetto (imprenditore agricolo) che utilizzando il proprio capitale o comunque risorse per lo stesso liberamente disponibili, ha già sopportato gli oneri relativi nell'ottica di un rischio di impresa allo stesso esclusivamente addebitabile.
Va peraltro aggiunto - e ciò rafforza il contrario avviso espresso dallo scrivente in ordine all'ammissibilità dell'agevolazione quantomeno per quanto attiene alla quota di che trattasi - che, nella fattispecie rappresentata, l'acquisto del bestiame è addirittura avvenuto prima della presentazione della specifica istanza con la quale è stato chiesto il beneficio commisurato alla spesa sostenuta a tale scopo; nel momento, cioè, in cui si è proceduto all'acquisto dei bovini l'Amministrazione procedente era a conoscenza di un progetto imprenditoriale che non comprendeva tale investimento, ed in ordine ad esso era stato eseguito il sopralluogo preventivo, e, presumibilmente, erano state elaborate le connesse valutazioni.

Per ciò che concerne poi la possibilità "di poter far transitare" il progetto di investimento da un regime di aiuto ad un altro senza considerare la domanda in tal senso formulata dal richiedente quale una nuova istanza, si rappresenta che in forza delle disposizioni dettate in tema di procedimenti amministrativi ( cfr.: art. 4, comma 3, l.r. 30 aprile 1991, n. 10) il rispetto dell'ordine cronologico nelle trattazione delle pratiche appare assumere, ad eccezione delle previste deroghe motivate, carattere inderogabile.
E poichè il rigoroso rispetto di detto ordine cronologico non può, ovviamente, che essere assicurato nell'ambito di una stessa tipologia di procedimenti amministrativi, si ritiene che l'istanza tesa ad ottenere, in relazione allo stesso progetto od iniziativa, provvidenze od agevolazioni - disciplinate peraltro da normative di riferimento distinte - diverse da quelle originariamente richieste, vada considerata, a tutti gli effetti, quale una nuova istanza, senza quindi che in ordine alla stessa si possano vantare priorità temporali.

Si osserva ancora, per ciò che attiene alle modifiche progettuali, che le stesse possono essere ammesse quando non snaturino o modifichino sostanzialmente l'essenza dell'iniziativa.
Ed invero un progetto di investimento va considerato, soprattutto in sede di istruttoria tendente ad accertare la validità tecnico- economica del medesimo, quale un unicum inscindibile.
Pertanto, ferma restando, in ogni caso, la necessità di una nuova valutazione istruttoria da parte dell'Amministrazione concedente, si ritiene che, qualora le modifiche investano elementi essenziali connotanti l'iniziativa, esse siano da ritenere inammissibili; ciò, con tutta evidenza, a maggior ragione qualora la tipologia del previsto intervento possa costituire causa di attribuzione di priorità nella concessione delle agevolazioni.

3.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, anche potenziale, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





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