Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     IV                      /155.99.11

OGGETTO: L. 471/94 - Art. 4 - Interventi a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali. Mutui Casse Depositi e Prestiti. Perizie di variante e suppletive. Ribassi d'asta. Quesiti.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEI LAVORI PUBBLICI
                                                                         PALERMO
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alle problematiche che di seguito si riassumono.
                 Con l'art. 4 della L. 25/7/94, n. 471 (modif. dalla l. 265/95) la Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a concedere agli Enti Territoriali interessati dagli eventi alluvionali dei mesi da settembre a dicembre 1993, mutui ventennali "per interventi atti a fronteggiare le necessità derivanti dai lavori relativi alle opere di rispettiva competenza", con onere di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 11, 12, 13 del D.L. n.646/94 convertito con L. 22/95.
                 Codesta Amministrazione pone in evidenza che dalle disposizioni de quibus risulta che ogni incombenza relativa alla concessione dei mutui compete alla Cassa Depositi e Prestiti ed ai legali rappresentanti degli enti territoriali titolari dei singoli interventi, mentre gli organi regionali intervengono solo per verificare la conformità dell'opera al piano regionale di ripristino e prevenzione preventivamente approvato dagli stessi e trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti (secondo quanto previsto anche dalle determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano adottate in attuazione dell'art. 1, co. 1, del D.L. 154/95).
                 La Cassa Depositi e Prestiti però, a fronte dell'invio di perizie di variante e suppletive da parte dei Comuni (già approvate dalle Amministrazioni comunali in base alla normativa regionale) ha comunicato agli stessi che per ottenere "il nulla osta di quell'istituto devono trasmettere ai sensi del 1° comma dell'art. 20 della Legge 30/12/1991, n. 412 apposita delibera della Giunta Regionale o provvedimento dell'Assessorato regionale competente" e "ha precisato che l'affidamento dei lavori di variante può avvenire solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione regionale".
                 Codesto Assessorato rappresenta in proposito che l'art. 20 citato fa riferimento ad un'autorizzazione del Ministro competente "secondo le medesime procedure previste dalle Leggi di riferimento per lo specifico intervento" e che tali procedure, nel caso in esame, "non prevedono alcuna incombenza di questa Amministrazione prima del completamento dell'opera e della relativa verifica di conformità della stessa al piano regionale", nè la necessità di acquisire l'autorizzazione della Giunta Regionale sulle perizie di variante suppletive.
                 Codesto Assessorato ritiene peraltro che la richiesta della Cassa Depositi e Prestiti "si ponga in contrasto con le vigenti norme regionali in materia di redazione ed approvazione delle perizie di variante e suppletive che affidano, nei singoli casi specifici, autonomia e responsabilità ai vari organi delle Amministrazioni comunali". E aggiunge che eventualmente, "al posto dell'autorizzazione regionale delle singole perizie di variante e suppletive..." è prospettabile la possibilità "di rilasciare un'attestazione di conformità delle .....perizie al piano regionale, già approvato dalla Giunta Regionale, anticipando quindi le valutazioni che l'Amministrazione regionale è tenuta a compiere solo dopo il completamento dell'opera".
                 Con la nota in riferimento viene chiesto inoltre di chiarire se le Amministrazioni comunali titolari degli interventi di cui all'art. 4, L. 471/94 possono utilizzare i ribassi d'asta per la redazione di perizie di variante e suppletive per la quale la Cassa Depositi e Prestiti chiede l'autorizzazione regionale, considerando che la L.R. 10/99) e successive modifiche non concede tale possibilità. Nè, ad avviso del richiedente, ricorre la deroga di cui all'art. 17, secondo comma, della L.R. 4/96 che si riferisce a progetti di opere pubbliche approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/93 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari gestiti dalla stessa Amministrazione regionale.
                 
                 2. In ordine alle problematiche suesposte occorre precisare quanto segue.
                 L'art. 20 della legge 30/12/91, n. 412 (recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica") -richiamato dalla Cassa Depositi e Prestiti a fondamento della richiesta di trasmissione della delibera della giunta regionale o di provvedimento dell'Assessorato regionale competente, affinché i comuni possano ottenere il nulla osta dello stesso istituto sulle perizie di variante e suppletive- contiene due diverse disposizioni.
                 La prima (primo comma) è relativa alle economie verificatesi per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con il ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni  legislative e prevede che "possono essere utilizzate per i lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalle leggi di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso".
                 La seconda (secondo comma) riguarda l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali finanziate con il ricorso a mutui della Cassa Depositi e Prestiti o di altri istituti di credito e prevede che l'approvazione di perizie di variante e suppletive, nel rispetto dei limiti indicati, "può essere considerata munita di copertura finanziaria... qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti".
                 Da un'interpretazione coordinata delle due disposizioni si desume che se l'ente locale, che fruisce del mutuo della Cassa Depositi e prestiti, intenda utilizzare le economie (compresi i ribassi d'asta) verificatesi nell'esecuzione di opere pubbliche per la realizzazione di perizie di variante e suppletive, sarà necessaria -ai sensi del primo comma- l'autorizzazione del Ministro competente secondo le procedure previste dalle leggi di riferimento.
                 La ratio della richiesta autorizzazione ministeriale è da individuarsi nell'esigenza di un controllo di carattere economico sulla destinazione delle economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico dello Stato.
                 La norma de qua tuttavia rinvia alle procedure previste dalle "Leggi di riferimento" che dispongono cioè il finanziamento delle opere da realizzarsi a carico del bilancio dello Stato.
                 Nella fattispecie in esame, la normativa di riferimento è la L. 471/94 come modificata dal D.L. 3 maggio 1995, n. 154 (convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265), nonchè l'art. 10, commi 11,12,13 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (art. 1, secondo comma, L. 265/95).
                 Tale normativa non prevede l'intervento di organi regionali.
                 Come evidenziato infatti da codesto Assessorato, l'art. 4 della L. 471/94 attribuisce alle regioni la competenza per l'approvazione dei piani regionali di ripristino e prevenzione e l'art. 10, comma 13, del D.L. 646/94 (conv. in L. 22/95) si limita a richiedere che "gli organi regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per le somministrazioni a saldo". Anche le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ribadiscono solo la necessità di un'attestazione regionale della conformità dell'opera realizzata al piano regionale ai fini dell'erogazione della quota di saldo (art. 3).
                 Tuttavia, a fronte della richiesta di provvedimento autorizzativo di organi regionali della Cassa Depositi e Prestiti, si ritiene di potere concordare con la soluzione prospettata da codesta Amministrazione secondo cui il provvedimento de quo potrebbe concretizzarsi in un'attestazione di conformità delle perizie al piano regionale.
                 Tale soluzione appare coerente infatti con la legislazione di riferimento e trova la sua ratio nella necessità di accertare che anche i lavori di variante siano conformi al piano approvato dalla Regione e predisposto sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti compiuti dai servizi tecnici regionali.
                 Si concorda, infine, anche alla luce delle considerazioni suesposte -sull'inapplicabilità della normativa regionale dettata in materia di utilizzo di ribassi d'asta che si riferisce a fattispecie differenti (opere finanziate dall'Amministrazione regionale direttamente o con fondi statali o comunitari da essa gestiti).
   
   
                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane