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Gruppo XIV 152.99.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Tesoreria unica regionale. Modalità di attuazione.

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Direzione bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 4287/Gr. VII del 21.4.99)
P A L E R M O


1. Con la nota emarginata, rappresentandone l'urgenza, è stato chiesto il parere dell'Ufficio circa una problematica connessa alla concreta attuazione del sistema di tesoreria unica regionale istituito dall'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
La questione proposta verte sulle modalità di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria istituiti presso gli sportelli di cassa regionale ed intestati a ciascun ente soggetto alla normativa in questione; in particolare viene chiesto di esprimersi in ordine all'applicabilità dell'istituto della cessione del credito, che comporterebbe l'emissione di titoli di spesa, a valere sulle somme assegnate ed accreditate sui conti di che trattasi, in favore di terzi creditori degli enti interessati.
Il richiedente Assessorato si esprime negativamente a tal proposito, considerando che "i fondi accreditati nei conti di tesoreria possono essere prelevati da parte degli enti soltanto mediante buoni di prelevamenti corredati dall'elenco dei titoli di spesa imtestati ai creditori dell'ente medesimo, e pertanto, non si ritengono liquidi ed esigibili."

2.- In ordine alla questione prospettata si osserva quanto segue.
Preliminarmente si rileva che, ad avviso dello scrivente e per i fini di cui è discorso, non appare assumere precipua rilevanza la qualificazione dello specifico credito come liquido ed esigibile, o meno, poichè è generalmente ammessa, nei limiti in cui è consentito all'autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future, anche la cessione di crediti futuri (giurisprudenza costante, cfr., per tutte, Cass. 2 agosto 1977, n. 3421), purchè sussista già il rapporto giuridico di base, dal quale possano trarre origine i crediti futuri, in modo tale che questi siano quantomeno determinabili; pertanto, considerato che può essere oggetto di cessione financo un credito non ancora venuto ad esistenza, parimenti ammissibile apparrebbe la cessione di un credito che non abbia i suddetti caratteri della liquidità ed esigibilità.
Va peraltro rilevato, sempre in via generale, che nulla osta alla cedibilità di un credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, purchè la cessione in questione avvenga nel rispetto delle norme di diritto comune che disciplinano detto istituto contrattuale, nonchè nell'osservanza delle speciali norme di contabilità pubblica vigenti in materia; in particolare occorrerebbe la notifica, all'Amministrazione cui spetta di ordinare il pagamento, dell'avvenuta cessione, la quale peraltro deve risultare (art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio, a pena di inefficacia nei confronti della P.A.

3.- Premesso quanto sopra, si osserva che, ai fini della soluzione della problematica proposta, appaiono rilevare altre considerazioni.
Ed invero, non può non tenersi in debito conto della circostanza secondo cui, in ogni caso - e cioè anche a prescindere dall'esistenza o meno del sistema della tesoreria unica, e della sua correlata applicazione - l'erogazione delle spese da parte di un ente pubblico si effettua attraverso una complessa serie di adempimenti che condizionano la legittimità del pagamento e tra i quali, in particolare, appare imprescindibile l'emissione dell'atto formale di ordinazione del pagamento, e cioè del titolo di spesa, a cui peraltro è operato un puntuale riferimento dalla circolare assessoriale 23 giugno 1997, n. 9, con la quale sono state fornite agli enti interessati le opportune istruzioni per la concreta attuazione della normativa relativa alla tesoreria unica regionale.
Va ancora considerato che il sistema della tesoreria unica, istituito dall'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, mirando sostanzialmente a consentire il controllo del flusso delle disponibilità finanziarie della Regione mediante un'organica regolamentazione dei trasferimenti che limiti le disponibilità liquide degli enti destinatari, e, al contempo, potenzi le disponibilità di tesoreria della medesima Regione, non incide sulla facoltà degli enti del settore pubblico regionale (sottoposti appunto alla normativa in questione) di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ponendo in essere gli atti conseguenziali.
Gli enti in questione, invero, hanno la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza, giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali, ben potendo i competenti organi disporre i pagamenti dovuti a valere sui fondi assegnati, con la sola precondizione di dover preventivamente procedere anche alla predisposizione degli atti necessari (buono di prelevamento a firma del legale rappresentante, corredato dall'elenco degli ordinativi di pagamento, come puntualmente e concretamente disposto in sede di emanazione delle direttive attuative) a consentire appunto il prelievo, dai conti correnti ai medesimi enti intestati, delle somme ritenute necessarie.
Pertanto, appare in ogni caso imprescindibile l'emissione del mandato di pagamento da parte del singolo ente, non potendo, la Regione sostituirsi nelle potestà dell'ente medesimo, individuando - in luogo dell'ente stesso, e per esso, del relativo organo responsabile - il destinatario del pagamento da effettuarsi, emettendo conseguentemente un titolo di spesa a favore di un soggetto creditore dell'ente, che rimane, viceversa, a tutti gli effetti soggetto terzo nei confronti della Regione.
Inoltre, in conformità anche ai principi di buon andamento, si ritiene che il singolo ente non possa aggravare il procedimento previsto, ponendo a carico della Regione - soggetto avente per di più una posizione sovraordinata e preminente, con ascritti tra l'altro poteri finalizzati ad assicurare, nel quadro di una complessa organizzazione amministrativa intersoggettiva, unitarietà e funzionalità all'apparato dei pubblici poteri della comunità regionale - l'adempimento di atti ad esso imputabili.

4.- Conclusivamente, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione, da parte sua, vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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