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Gruppo    IV                      /149.99.11

OGGETTO: L.R. 21/85 e succ. modif. e integ. - Artt. 3 e 4. Programmi triennali delle opere pubbliche e programmi regionali di finanziamento.

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
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                                                   P A L E R M O
   
   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto se codesta Amministrazione possa procedere al finanziamento di opere pubbliche di competenza dei Comuni già inserite in programmi regionali di finanziamento degli anni passati nel caso in cui i Comuni alleghino alla richiesta di finanziamento piani triennali delle opere pubbliche relativi al 1998/2000 che, secondo quanto si ritiene nella nota suindicata, non sembrano potersi ritenere vigenti nel 1999.
   
               2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n. 21 del 1985 e succ. modif. e integ. le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate annualmente dagli Enti interessati alla Presidenza della Regione od ai singoli assessorati in relazione alle rispettive competenze.
               Ciò premesso, sembra allo Scrivente, per quanto è possibile evincersi dalla scarna richiesta di parere formulata nella nota che si riscontra, che detta fase della procedura (inserimento dell'opera nel programma di spese assessoriali) nella fattispecie, si sia perfezionata "negli anni passati".
               Se così è, dovrebbe ora venire in rilievo la successiva fase del finanziamento della singola opera che, ai sensi del successivo comma 10, del medesimo art. 4, potrà attivarsi dopo l'approvazione del progetto esecutivo che l'ente deve inoltrare corredato dagli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonchè la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale, richiesti dalle leggi vigenti.
               Sfuggono conseguentemente allo Scrivente "le perplessità nel ritenere vigenti nel 1999" i piani triennali opere pubbliche 1998/2000 allegati alle richieste di finanziamento, atteso che ciò che rileva ai fini del finanziamento della singola opera pubblica inserita nel programma regionale di opera è l'approvazione del relativo progetto esecutivo alla stregua del soprariportato art. 4, comma 10 e non l'adozione o meno per l'anno in corso del programma triennale delle opere pubbliche o la vigenza o meno di quello dello scorso anno.
   

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