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Gruppo     II                    /139.99.11

OGGETTO: Art. 15, comma 4 septies, legge 55/90. Sospensione dall'ufficio di dipendente condannato con sentenza non definitiva.

   
   
   
   
                                                   DIREZIONE REGIONALE
                                                   DEL PERSONALE E DEI
                                                   SERVIZI GENERALI
                                                               S E D E
   
               1. Con la nota suindicata codesta Direzione regionale chiede l'urgente avviso dello Scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 15, comma 4 septies, della l. 55/90 e succ. mod. che prevede la sospensione dal servizio dei dipendenti, qualora per gli stessi ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 dell'art. 15 cit.
               In particolare, codesta Direzione regionale, premesso che quest'Ufficio si era già espresso (parere n. 13333/235.93.11 dell'1 ottobre 1993) sulla questione, nel senso di ritenere immediatamente applicabile la sospensione in discorso ai dipendenti regionali per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, c. 1, sopracitato, chiede se, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 141/96 e ord.za n. 304/97), tale sospensione debba ancora ritenersi applicabile ai dipendenti condannati con sentenza non definitiva.
   
               2. Come già rilevato nel precedente parere di quest'Ufficio (n. 13333/235.93.11 dell'1 ottobre 1993), l'art. 15 comma 4 septies della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, si applica alla generalità dei dipendenti pubblici per i quali ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso art. 15. Da ciò discende che ogni qualvolta un dipendente della pubblica amministrazione subisce una condanna (o misure di prevenzione) per determinati reati di particolare gravità nella medesima norma indicati, o viene sottoposto a procedimento penale, lo stesso deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio ricoperto. Tale sospensione automatica delle funzioni non ha natura di sanzione penale accessoria, ma costituisce provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio e non necessita, in quanto atto vincolato, di una particolare motivazione (cfr. TAR Lazio, sez. II, n. 1323 del 20 ottobre).
               Premesso quanto sopra, occorre adesso esaminare lo specifico quesito posto da codesta Direzione regionale ossia se la sospensione de qua debba ancora ritenersi applicabile ai dipendenti pubblici -condannati con sentenza non definitiva- alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 141/96.
               La risposta non può che essere positiva.
               Con la predetta sentenza è stata dichiarata l'illegittimità della norma in esame nella parte in cui stabilisce la non candidabilità a cariche elettive di coloro per i quali sia stato disposto il giudizio con riguardo ai reati ivi indicati. Ma tale declaratoria di illegittimità non tocca la sospensione dai pubblici uffici. Rileva, infatti, la Corte che "finalità di ordine cautelare -le uniche che possono farsi valere in presenza di un procedimento penale non ancora conclusosi con una sentenza definitiva di condanna- valgono a giustificare misure interdettive provvisorie, che incidono sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei titolari di uffici, e anche dei titolari di cariche elettive, ma non possono giustificare il divieto di partecipare alle elezioni ed inoltre che "la previsione della sospensione appare adeguata a tutelare le pubbliche funzioni, mentre la non candidabilità risulta sproporzionata rispetto ai valori salvaguardati dalla l. 16/92..".
               Nessun diverso elemento è ricavabile dall'ordinanza n. 304 del 1997, con cui la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, c. 4 septies l. 55/9 promossa dal pretore di Bari, senza entrare nel merito della questione.
               Quindi quest'Ufficio ritiene che il dipendente condannato con sentenza non definitiva debba essere immediatamente sospeso dall'Ufficio.
               A titolo puramente conoscitivo si segnala infine che il TAR Campania (sez. I ord. n. 1709 del 2 giugno 1998) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 septies l. 55/1990 cit. (quindi tutt'ora vigente) nella parte in cui prevede la sospensione cautelare obbligatoria del pubblico dipendente come effetto automatico del suo rinvio a giudizio.
   

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