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OGGETTO: Art.6 L. 127/97 - Applicabilità nell'ordinamento regionale.

   
   
   
   
                                                   Assessorato regionale dei
                                                   beni culturali ed ambientali
                                                   e della P.I.
                                                   PALERMO
   
               e, p.c.                Direzione regionale del
                                                   personale e dei
                                                   servizi generali
                                                   SEDE
   

   1.          Con lettera n.10948 del 14 aprile c.a., la Direzione regionale che legge per conoscenza ha sottoposto allo Scrivente la nota n.7751 del 10 dicembre 1998 con cui codesto Assessorato chiedeva direttive al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale alla Presidenza "in ordine alla corretta applicazione" dell'art.6 della legge 15 maggio 1997, n.127, eccepito con la l.r. 7 settembre 1998, n.23.
               In sostanza codesta Amministrazione avanza l'ipotesi che, in virtù dell'introduzione sull'ambito regionale di tale articolo - con cui, sono stati ampliati i poteri dei dirigenti fino a ricomprendervi la stipula dei contratti, gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), gli atti di amministrazione e di gestione del personale etc -, "risulterebbero .... superate le norme regionali che prevedono la facoltà degli Assessori di delegare i direttori regionali alla firma di quegli atti di cui agli artt.1 c.2 della l.r. 31/1956 nonchè all'art.12 della L.r. n.7/1971 che apparterrebbero ormai alla competenza di questi ultimi".
   
   2.          L' ipotesi formulata da codesto Assessorato non sembra condivisibile per l'assorbente considerazione che la norma statale richiamata (con rinvio mobile) dall'art.2, co.3, l.r. n.23/1998 modifica l'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142 sulle autonomie locali (già oggetto di rinvio recettizio operato con l'art.1, co.1, lett. h), l.r. 11 dicembre 1991, n.48. Conseguentemente, così come il recepimento dell'art.51 l.142/1990 cit. nel testo originario ha prodotto i suoi effetti esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e del personale degli enti locali dell'isola, non si vede perchè l'introduzione della novella di cui al citato art.6 della legge "Bassanini "2" (a sua volta modificato dall'art.2, co.12, della l.191 del 1998) dovrebbe assumere portata più ampia fino ad abbracciare l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.
               E' appena il caso di ricordare, invero, che la disciplina del pubblico impiego regionale (come logico corollario dell'autonomia speciale della Regione siciliana) non è mai stata ricalcata su quella del personale del comparto enti locali, ma su quella degli impiegati civili dello Stato, alla quale ultima peraltro rinvia l'art.87 della l.r. 23 marzo 1971, n.7, "per quanto non previsto".
               E' da ritenersi pertanto che l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale risultante dalla predetta l.r. n.7/1971 e successive modifiche ed integrazioni rimanga indifferente alla introduzione in ambito regionale del più volte citato art.6 della l.127/1997 (in caso contrario non avrebbe avuto senso la presentazione all'A.R.S. nè del d.d.l. n.676 - "Prime norme sulla organizzazione dell'Amministrazione e sulla dirigenza regionale", approvato con delibera di Giunta 19 marzo, 1998 n.104, - nè del d.d.l. n.918 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.", approvato con delibera del 5 maggio 1999).
               Le considerazioni sopra svolte trovano conferma nell'art.57 della l.r. 27 aprile 1999, n.10, che, al comma 5, attribuisce ai direttori regionali la competenza ad adottare tutti gli atti relativi alle spese correnti di amministrazione e, al comma 24, modifica l'art.1 della l.r. n.31 del 1956 (quindi tutt'altro che superata).
   * * * *

           Ai sensi termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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