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Gruppo V                        /135.99.11

OGGETTO: Farmacia rurale nel comune di XXXX - Soggetto legittimato a richiedere l'indennità di disagiata residenza.

   
   
                                                         ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                    I Direzione
                                                         P A L E R M O

               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se sia abilitato a chiedere e ottenere l'indennità di residenza prevista dall'art.115 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n.1265), e in particolare in Sicilia dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n.8, l'erede di una farmacia, al quale sia stata affidata la relativa gestione provvisoria ai sensi dell'art.12, dodicesimo comma della legge 2 aprile 1968, n.475, ovvero il direttore responsabile della farmacia stessa, la cui nomina è in tale ipotesi prescritta dalla disposizione testè citata.
               Al riguardo codesto Assessorato si esprime, esaminata la normativa interessata, in senso favorevole all'erede.
   
               2. Emerge chiaramente dall'art.115 del R.D. n.1265/1934, come pure dall'art.2, primo e secondo comma della legge 8 marzo 1968, n.221, che l'indennità di residenza spetta al titolare della farmacia interessata; vale a dire, come chiarisce l'art.11, primo comma della legge 2 aprile 1968, n.475, a colui che ha "la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali" della farmacia stessa.
               L'art.3 della citata legge n.221/1968 soggiunge - fra l'altro - che l'indennità in questione spetta "al farmacista direttore responsabile che sostituisce il titolare nei casi consentiti".
               Infine l'art.12, ultimo comma della legge n.475/1968 dispone che gli eredi di una farmacia, nelle more dell'eventuale cessione della medesima (da effettuarsi entro un anno) in favore di un farmacista iscritto all'albo, "hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore".
   
               3. Le disposizioni sopra riportate non consentono - secondo quest'Ufficio - di condividere l'orientamento della richiesta di avviso.
               Nella fattispecie gli eredi della farmacia interessata, avendone l'esercizio provvisorio, cioè la conduzione economica, sono ovviamente considerati dalla legge, sebbene in via transitoria, titolari della farmacia stessa; della quale però - come si è detto - non hanno la conduzione professionale, che devono affidare ad un "direttore responsabile".
               In tale situazione trova automatica applicazione l'art.3, primo comma della legge n.221/1968, che appunto attribuisce al direttore responsabile che sostituisca il titolare "nei casi consentiti" l'indennità di cui trattasi.
               Rientrando in sostanza il caso in esame fra quelli "consentiti" di sostituzione della titolarità di una farmacia, non sembra dubbio che l'indennità di residenza spetti al sostituto; ciò che del resto è anche logicamente comprensibile, essendo costui l'unico obbligato a risiedere nella località disagiata.
   
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               Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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