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Gruppo    II                      /127.11.99

OGGETTO: Anticipazione indennità di buonuscita per spese sanitarie.

   
   
   
   
                                        Direzione Regionale
                                        Servizi di Quiescenza, Previdenza
                                        ed Assistenza per il Personale
                                        S E D E
   
   
               1. Con la nota suindicata codesta Direzione regionale chiede allo Scrivente se le somme erogate a titolo di anticipazione dell'indennità di buonuscita per spese sanitarie siano soggette a ripetizione nel caso che non ne venga successivamente dimostrato l'effettivo esborso mediante presentazione di fattura, secondo quanto stabilito con nota direttoriale 19 ottobre 1996, n. 4024.
   
               2. L'art. 20 della l.r. 11/88 ed il successivo D.P.Reg. n. 41 del 1991 operano una netta differenziazione di disciplina tra i casi di anticipazione richiesta per l'acquisto della prima casa e quelli motivati da esigenze sanitarie e assimilate.
               Occorre anzitutto tenere presente, ai fini che qui interessano, che la previsione di una graduatoria delle richieste e di un limite (10 per cento degli aventi titolo) di soddisfacibilità delle istanze riguarda solo le anticipazioni relative all'acquisto della casa. In tale sistema, la mancata utilizzazione delle somme erogate a quel fine giustifica il recupero delle stesse, proprio per consentire agli altri richiedenti collocati in graduatoria di poter accedere al beneficio in questione. Diversa è l'ipotesi dell'anticipazione richiesta per spese sanitarie ove, mancando il riferimento ad ogni forma di graduatoria, il diritto all'erogazione nasce per il sol fatto dell'evento "malattia" debitamente documentato.
               La suesposta considerazione giustifica le peculiari prescrizioni, già evidenziate da codesta Direzione regionale, dettate solo per l'anticipazione per l'acquisto di casa: art. 20, comma 4, della l.r. 11/88 ("documentazione dimostrativa dell'acquisto") e art. 6 D.P.Reg. 41/91 ("pena il recupero della stessa").
               In ordine all'anticipazione per spese sanitarie vengono, invece, dal più volte citato D.P.Reg. 41/91, individuate due differenti fasi del procedimento: la richiesta, corredata della necessaria documentazione e l'erogazione delle relative somme. A base della prima vengono indicati la pertinente certificazione medica nonchè i preventivi delle spese presumibili, laddove ai fini dell'erogazione viene previsto il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 14 ter della l.r. 27/75. Nulla viene, invece, richiesto relativamente al momento successivo all'erogazione.
               Si ritiene, pertanto, che in assenza di specifica disposizione, non sia legittimo porre a carico del beneficiario dell'anticipazione de qua l'obbligo della presentazione entro un certo termine dei documenti attestanti l'effettiva spesa sostenuta per le preventivate cure mediche.
               Ovviamente ove codesta Direzione condivida la presente consultazione, andrà modificata in parte qua la nota (circolare?) 19 ottobre 1996, n. 4024, non allegata alla richiesta di parere.
   
           A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   


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