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Gruppo    IV                      /124.99.11

OGGETTO: Art.22 l.r. n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni e art.6 l.r. n.35/78 - Progetti. Definizione di "importo delle opere".    
   
   
                                                   Direzione regionale
                                                   del Personale e dei SS.GG.
                                                   Gruppo IV - U.O. II
                                                   Edilizia demaniale e
                                                   gare d'appalto
                                                   PALERMO
   
1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente in merito all'interpretazione dell'art.6 della legge regionale n.35 del 10 agosto 78, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art.22 della l.r. 29 aprile 1985, n.21 (come modificato dall'art.59, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10), con particolare riferimento alla definizione di "importo delle opere" da assumere come limite ai fini previsti dalle disposizioni medesime, cioč se detto importo debba ritenersi comprensivo degli oneri accessori (I.V.A., competenze tecniche ecc.), normalmente previsti nei documenti economici del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, o se detto importo debba coincidere con l'importo a base d'asta dei lavori.
    Codesta Direzione evidenzia come "a quest'ultima ipotesi sembra ricondurre l'art.148 della legge regionale n.25 dell'1 settembre 1993 che, fissando  il limite d'importo entro cui gli Uffici redattori dei progetti possono esprimere anche il relativo parere tecnico, precisa che detto importo č al netto dell'I.V.A.; tuttavia "non rimane chiaro se debbano escludersi anche gli altri oneri accessori (quota per imprevisti, competenze tecniche, ecc.)".
               Nč - rileva sempre codesta Direzione - risulta utile alla soluzione del quesito quanto precisato, con circolare n.1610 del 14.5.86, dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici che, nell'ambito dei chiarimenti interpretativi della l.r. n.21/85 con particolare riferimento ai limiti d'importo fissati dall'art.22 in materia di incarico per D.L. e Ingegnere capo, ha espressamente chiarito che "per l'importo dell'opera deve intendersi quello del progetto finanziato, al quale la funzione di direttore dei lavori e di ingegnere capo si riferisce, e non all'importo delle opere dell'eventuale progetto generale", nulla aggiungendo tuttavia ai fini di un possibile chiarimento del concetto di "importo delle opere".
   
   2.          Sulla questione proposta si osserva preliminarmente che il citato art.148 della l.r. n.25 dell'1.9.93 risulta oggi abrogato per effetto del disposto di cui all'art.7 della l.r. n.4 dell'8.1.96.
               Tuttavia permane l'utilitā del richiamo perchč consente, comunque, di rinvenire una volontā del legislatore volta ad escludere l'I.V.A. dagli elementi che determinato "l'importo" in base al quale individuare la competenza dei soggetti abilitati ad esprimere pareri tecnici (nella fattispecie i capi degli uffici o dei settori tecnici).
               In ordine, invece, alle competenze tecniche e agli altri oneri accessori, normalmente previsti nei documenti economici del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sembra utile il riferimento alla circolare dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici n.1610/D.R. del  14.5.86 che - proprio con riferimento al predetto art.22 - ha chiarito che "per importo dell'opera deve intendersi quello del progetto finanziato" che, come tale, include necessariamente tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione (quindi anche quelle per competenze tecniche, espropriazione, ecc).
               Giova da ultimo osservare che il predetto parere tecnico di cui all'art.6, l.r. 35/78, e successive modifiche ed integrazioni, se diretto in via principale alla verifica della conformitā del progetto alle norme prescritte per la sua compilazione, investe anche tutti gli elaborati predisposti dal progettista e quindi anche il punto di vista della convenienza amministrativa e quella giuridica per quanto concerne la disciplina del rapporto contenuta nel capitolato speciale, che č documento fondamentale del progetto dell'opera in quanto racchiude l'insieme delle pattuizioni che s'intende stipulare con il futuro appaltatore.
               In definitiva, quindi, ad avviso dello Scrivente, soltanto l'I.V.A. potrebbe escludersi ai fini della determinazione dell'importo cui fare riferimento nell'applicazione delle citate disposizioni (art.6, l.r. 35/78 e art.22, l.r. 21/85), trattandosi di una percentuale che va ad aggiungersi all'importo a base d'asta dei lavori.
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           Si ricorda poi che in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".

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