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Gruppo IV                        /118.99.11

OGGETTO: L. 204/95. Ripiano disavanzi di esercizio per il triennio 1987/1989 in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale - Azienda YYYY di XXXX - Miglioramento annuale ex art. 1, comma 13. Quesito.

   
   
                                                        Assessorato Regionale del
                                                         Turismo, delle Comunicazioni
                                                         e dei Trasporti
                                                         P A L E R M O

               1.- Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se l'azienda pubblica YYYY di XXXX possa "ritenersi beneficiaria del contributo" di cui alla L. 30/5/95, n. 204.
               Codesto Assessorato rappresenta in proposito che con D.Ass. n.31/3TR dell'8/3/97 sono state stabilite le procedure in ottemperanza alle disposizioni sancite negli artt. 9-13 della precitata L. 204/95, ai fini dell'erogazione" del contributo.
               Dall'esame della documentazione presentata dall'Azienda XXXX, e in particolare dai dati forniti per il triennio 1993/95, è risultato che essa ha raggiunto il rapporto costi/ricavi richiesto "dall'art. 9" della L. 204/95 per l'ammissione al beneficio del contributo in questione, mentre dagli estratti dei conti economici per gli anni 1996, 1997 "non si è riscontrato il miglioramento percentuale annuale di almeno due punti di cui all'art. 13 della stessa L. 204/95".
               L'azienda è stata pertanto esclusa dal beneficio dei contributi con nota assessoriale n. 1400 del 30.12.98, a seguito della quale l'Azienda medesima ha presentato richiesta di riesame.
               Codesto Assessorato precisa in proposito che "ha adottato le proprie determinazioni interpretando la volontà del legislatore in maniera rigida e cioè: il miglioramento, ancorchè annuale, di cui all'art. 13, deve essere inteso come un progressivo miglioramento, scandito nel tempo (annuale) il cui grafico sia sempre ascendente fino al raggiungimento del livello prefissato del 35%".
   
               2.- La legge 30 maggio 1995, n. 204 (di conversione del D.L. 1 aprile 1995, n. 98) recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" ha disposto, all'art. 1, comma 15, la corresponsione in favore delle Regioni a statuto speciale di un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori.
               Con Decreto 8 marzo 1997 dell'Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti sono state individuate le aziende ammesse a fruire del contributo de quo (art. 1 e All. A) e sono state approvate le procedure per l'erogazione dello stesso (art. 3 e All. C).
               Nel determinare le condizioni per la concessione del contributo, il citato decreto rinvia "ai commi 8 e seguenti" dell'art. 1 della L.204/95, che tuttavia riporta solo parzialmente.
               In particolare il decreto ha previsto - così come al comma 8 dell'art. 1, L. 204/95 - che l'erogazione del contributo sia subordinato all'approvazione del piano di riassorbimento dei disavanzi da parte della Regione o ente locale in qualità di ente concedente e che qualora al 31/12/97 le aziende non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dal piano di riassorbimento il contributo è sospeso.
               Ha poi previsto - recependo i commi 9 e 10 dall'art. 1 della L. 204 - che le aziende di trasporto pubblico locale devono aver conseguito entro il 31/12/95 un miglioramento del rapporto proventi e costi rispetto a quello relativo al 1993 di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento. In mancanza di tale condizione le Regioni devono disporre il recupero parziale (nei limiti di un decimo) dei contributi già anticipati con le operazioni di mutuo.
               Solo qualora al 31/12/97 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra proventi e costi di esercizio le Regioni dispongono il recupero di tutti i contributi già anticipati con le operazioni di mutuo.
               Il diritto all'erogazione del contributo viene meno se alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra proventi e costi di esercizio sia inferiore al 15%.
               Il Decreto Assessoriale, nell'enunciare le condizioni de quibus, non fa alcun riferimento al comma 13, dell'art. 1 della L. 204/95 che prevede che "A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento".
               Si potrebbe pertanto ritenere che la volontà dell'Assessorato sia stata quella di non includere le previsioni dello stesso tra le condizioni per l'erogazione del contributo. Tale conclusione appare confermata dalla circostanza che, tra la documentazione che i soggetti interessati al contributo devono presentare, al punto 3) dell'Allegato C sono richiesti solo gli estratti dei conti economici relativi agli anni 1993, 1994, 1995, e al punto 4) è richiesta la scheda riepilogativa dei risultati contabili relativi ad ogni esercizio, da compilare conformemente al fac-simile allegato che, come anni di riferimento, indica solo il 1993, 1994, 1995.
               Ciò considerato si può tuttavia osservare che dal tenore letterale del comma 13 citato si desume che il termine iniziale per la valutazione del miglioramento annuale di due punti percentuali è l'anno 1997 ("a decorrere dall'anno 1997") e che il parametro di riferimento è il rapporto proventi-costi accertato al 31/12/95 ("il rapporto anzidetto"); invero l'articolo 1 della Legge 204/95 non fa alcun riferimento all'anno 1996.
               Si deve aggiungere inoltre che la disposizione de qua, nonostante il tono imperativo ("... devono conseguire..."), è una norma di carattere programmatico poichè non prevede che il mancato conseguimento del miglioramento sia causa di esclusione dal beneficio del contributo.
               Pertanto non sembra che possano condividersi le argomentazioni, in base alle quali codesto Assessorato ha escluso l'Azienda YYYY di XXXX dall'erogazione del contributo di cui alla L. 204/95.
               Avendosi tuttavia riguardo a norme di legge dello Stato valuterà codesto Amministrazione l'opportunità di chiedere al competente Ministero dei trasporti l'interpretazione delle norme medesime.
   
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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   






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