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Gruppo IV                        /115.99.11

OGGETTO: Strutture socio-assistenziali.

   
   
                                                        Assessorato regionale
                                                         degli Enti Locali
                                                         Direzione Affari sociali-Gr.V
                                                         P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesto Assessorato, al fine di conoscere l'avviso dello Scrivente sulla "legittimità delle procedure" poste in essere dalle Amministrazioni locali nella realizzazione di presidi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore delle fasce più deboli della popolazione, rappresentava sinteticamente le vicende che avevano interessato i circa 250 finanziamenti concessi ai Comuni nel periodo 1987/95 per la realizzazione di strutture le cui opere, seppur regolarmente appaltate con relativo avvio dei lavori, nel corso della loro evoluzione non sono state tuttavia rese note a codesta Amministrazione fino all'esaurimento dei fondi accreditati ovvero sino alla trasmissione della documentazione sullo stato dei lavori onde consentire le valutazioni dell'I.R.T.
               In particolare viene evidenziato come, per la quasi totalità delle suddette strutture, si è proceduto dietro impulso delle direzioni dei lavori a redigere "perizie di variante e suppletive dirette all'adeguamento dei progetti alla l.r. n.10/93, alle prescrizioni in materia di impiantistica e barriere architettoniche, all'aggiornamento prezzi e ad ogni altra disposizione intervenuta".
               Tali perizie, debitamente approvate dai competenti Uffici ai sensi dell'art.23, co. 1 e 8, e dell'art.33 della l.r. n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, hanno tuttavia dato luogo alla realizzazione di opere, definite "progetti-stralcio", ma sostanzialmente caratterizzate da una "sensibile decurtazione della volumetria e degli ambienti e capacità ricettiva con la conseguenza che a fronte di un totale impiego del finanziamento concesso è mancata la reale possibilità di fruizione da parte dell'utenza, rimanendo le opere medesime in stato di abbandono ed esposte ad atti di vandalismo, nelle more dell'assegnazione di finanziamenti integrativi.
               In relazione alle suesposte vicende codesto Assessorato - manifestando la chiara intenzione di salvaguardare il patrimonio immobiliare realizzato od ancora in corso di realizzazione - chiede di conoscere "quali iniziative deve avviare a tutela del pubblico interesse per tutte le strutture finanziate, appaltate e non completate", con particolare riferimento alla possibilità di procedere all'assegnazione di interventi integrativi, "ovvero se nei confronti degli amministratori locali nasce l'addebito di specifiche responsabilità per procurato danno erariale nei limiti delle opere non realizzate".
   
   2.          Occorre preliminarmente osservare che i due aspetti della questione sottoposta all'esame dello scrivente - che non presenta peraltro problematiche prettamente giuridiche - vanno affrontati separatamente e non valutati l'uno in alternativa all'altro.
               In altri termini, l'Amministrazione innanzitutto dovrà operare una valutazione di merito relativa a ciascuna opera onde stabilire l'opportunità di revocare il finanziamento concesso, sulla base del principio già affermato dallo Scrivente per analoghe fattispecie (cfr. note U.L.L. 18704/318.95.11 del 15.11.95, 19498/334.95.11 del 25.11.95 e 22663/243.97.11 del 26.11.97), secondo cui la realizzazione di una nuova opera - intendendo  come tale un'opera con caratteristiche comunque diverse rispetto a quelle previste nel progetto originario - richiede una riprogettazione della stessa, nel rispetto peraltro della normativa introdotta dalla l.r. 10/93 e successive modifiche, nonchè un nuovo finanziamento. Ovvero, qualora si ritenga invece più oneroso per l'Amministrazione nonchè più dannoso per la collettività incorrere in un ulteriore decorso di tempo, inevitabilmente necessario per l'ottenimento di un nuovo finanziamento sulla base di una nuova progettazione dell'opera, codesta Amministrazione potrebbe, ove ne sussista la disponibilità, integrare il finanziamento già concesso.
               Tale forma di intervento non potrebbe tuttavia prescindere da un preliminare monitoraggio di tutte le suddette opere rimaste incomplete onde individuare il criterio più utile da seguire nella ripartizione dei fondi disponibili, procedendosi quindi all'assegnazione di finanziamenti integrativi a seguito di un esame che comporti una valutazione specifica della singola opera con riferimento alle sue finalità originarie, allo stato dell'opera medesima, alle cause che hanno impedito la completa realizzazione dell'opera attraverso il finanziamento già previsto, nonchè all'attuale interesse della collettività locale alla definizione dell'opera stessa.
               E' evidente infatti che, in relazione ai suddetti nonchè ad altri elementi di valutazione, codesta Amministrazione possa ritenere talune opere non più meritevoli di essere portate a compimento e non optare quindi nè per la soluzione della riprogettazione e conseguente nuovo finanziamento della stessa, né per l'intervento integrativo del finanziamento originario, bensì procedere alla revoca tout court del finanziamento già concesso impedendo così qualsivoglia forma di prosecuzione dell'opera medesima.
               Dalle considerazioni suesposte emerge con tutta evidenza che sia la concessione di un nuovo finanziamento che di un intervento integrativo ovvero ancora l'estrema soluzione della revoca del finanziamento non seguita da ulteriore manifestazione di volontà dell'Amministrazione non investe problematiche giuridico-legali, implicando bensì una valutazione di merito, nonchè delle conseguenze economico-contabili - tenendo conto anche del maggior importo complessivo del nuovo progetto rispetto a quello originario - di competenza esclusiva di codesta Amministrazione.
               Parallelamente poi a queste valutazioni che riguardano l'opera da realizzare - considerata con riferimento alle sue specifiche caratteristiche, alle vicende che l'hanno riguardata nonchè alla sua reale fruibilità da parte della popolazione locale interessata - codesta Amministrazione dovrà operare una valutazione relativa all'accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale degli amministratori locali, ma per far ciò dovrà anche qui tener conto di elementi diversi in relazione a ciascuna fattispecie.
               Si dovrà innanzitutto considerare se l'ampio decorso di tempo, che ha reso insufficiente il finanziamento originario, sia dipeso da fatti imputabili all'inerzia o negligenza dell'amministrazione comunale, ovvero piuttosto dalle lungaggini burocratiche relative all'utilizzazione del finanziamento medesimo ovvero ancora dalla necessità di adeguarsi alla nuova normativa, ecc.
               Tale verifica tuttavia prescinde dalle decisioni che l'Amministrazione intenderà adottare ai fini dell'eventuale completamento delle suddette strutture, decisioni sulle quali, semmai - come già accennato - potrà refluire l'avvenuto accertamento di una responsabilità a carico degli amministratori locali, poichè potrebbe costituire un elemento negativo nell'ambito del giudizio circa la meritevolezza di un intervento di rifinanziamento o di finanziamento integrativo, qualora ci si trovi dinanzi alla necessità di operare una scelta comparativa con altra opera, le cui cause del mancato completamento non siano in alcun modo addebitabili all'Amministrazione comunale.
           E' tuttavia evidente come anche questo aspetto costituisca uno specifico profilo inerente l'esercizio dell'attività amministrativa, non integrando, invece, alcuna esigenza di valutazione di legittimità di competenza dello Scrivente.
   
   * * *

           Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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