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Gruppo    V                        /114.99.11

OGGETTO: Azienda autonoma di soggiorno e turismo di XXXX. Riconoscimento servizi prestati dai dipendenti presso enti diversi.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   TURISMO, COMUNICAZIONI E
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                                                   PALERMO
   

               1. L'art.23 del regolamento giuridico ed economico del personale dell'A.A.S.T. di XXXX dispone, al secondo comma, che: "I servizi di ruolo e non, prestati presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende di Soggiorno e Turismo, saranno riconosciuti e valutati secondo le norme regionali vigenti"; e precisa, al terzo comma, che: "I servizi di cui sopra, anche se cumulabili, non possono essere riconosciuti complessivamente per più di quattro anni".
               Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se il limite di quattro anni, posto dalla seconda norma regolamentare testè riferita, sia in contrasto col corrispondente sistema regionale, che non lo prevede, ed in particolare con gli articoli 11 della l.r. 15 giugno 1988, n.11 e 31, primo comma, della l.r. 7 marzo 1997, n.6; nonchè se lo stesso limite trovi giustificazione nell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti pubblici.
   
               2. Con il primo quesito codesto Assessorato solleva il problema se l'A.A.S.T. di XXXX - dopo aver assoggettato (nel secondo comma del citato art. 23 del regolamento organico) alle "norme regionali vigenti" il riconoscimento dei servizi pregressi prestati dal proprio personale - poteva, nel terzo comma dello stesso art.23, limitarne la riconoscibilità ad un massimo di quattro anni. E configura l'illegittimità di tale modo di procedere, sostanziantesi in un generale richiamo e in una contestuale deroga all'art.11 della l.r. n.11/1988; nonchè nella pretesa violazione dell'art.31, primo comma, della l.r. n.6/1997.
               A fronte di tale iter logico va subito osservato che non si rileva alcuna contraddizione tra il richiamo, in via generale, alla normativa regionale interessata, effettuato dal regolamento de quo, e la contestuale limitazione di tale normativa nel senso già visto. E ciò essenzialmente perchè il rinvio ad una qualsivoglia disciplina di altro ordinamento non implica affatto -di per sè- l'immodificabilità della disciplina richiamata, ma al contrario ne comporta spesso, se non sempre, l'armonizzazione con l'ordinamento richiamante, che - nella fattispecie - si concreta nella restrizione voluta dall'Ente, nell'ambito peraltro dell'autonomia regolamentare spettante all'Azienda in oggetto.
               Quest'ultima considerazione risolve implicitamente anche il secondo aspetto del quesito (ampiezza dell'autonomia regolamentare degli enti pubblici), essendo pacificamente riconosciuto che gli enti cui la legge attribuisce autonomia regolamentare in materia di personale incontrano - nell'esercizio di tale postestà - il solo limite del rispetto delle posizioni garantite da norme di legge e del divieto della reformatio in  peius (cfr.: C.d.S., 15.12.1982, n.697).
               Per quanto riguarda, poi, la presunta violazione dell'art.31 primo comma della l.r. n.6/1997, non può che rilevarsi l'estraneità alla fattispecie di tale norma, con la quale viene disposto che il "trattamento giuridico ed economico" del personale degli enti ivi indicati "non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali"; disposizione che non implica che il trattamento giuridico ed economico del personale dei predetti enti debba essere uguale a quello del personale regionale, nè - come si è detto - che l'eventuale richiamo a particolari aspetti dello status di quest'ultimo personale non possa subire eventuali adattamenti da parte degli stessi enti che ad esso facciano rinvio.
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           Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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