Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                      /110.99.11

OGGETTO: Comune di S... - Opere di completamento del PARF comunale - Vincolo idrogeologico - Parere del C.T.A.R.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     Territorio e Ambiente
                                                     P A L E R M O

   
   
   1.          Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se il parere in linea tecnica rilasciato dal C.T.A.R. (voto n.25039 del 19/11/96) "sostituisca a tutti gli effetti qualsiasi parere o nulla-osta previsto dalla vigente normativa nel settore dei lavori pubblici" ed in particolare, se possa considerarsi sostitutivo anche del N.O. previsto dal R.D. n.3267 del 30/12/1923 per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
               Rappresenta in particolare codesta Amministrazione di avere escluso dal programma regionale di finanziamento - nell'ambito del POP 2 94/99 - Misura 4.1 - Risanamento delle acque - Fase 2 - il progetto generale di massima del Comune di S... per le opere di completamento del PARF comunale motivando con la mancanza del nulla-osta previsto dal R.D. 3267/23.
               Tale progetto č stato esitato con parere favorevole dal C.T.A.R., con modifiche e prescrizioni fra le quali anche quella relativa alla necessitą che il "progetto esecutivo, da redigere successivamente, pervenga a questo Consesso gią munito del visto idraulico e del parere di cui al vincolo idrogeologico imposto con R.D. 3267 del 30/12/1923".
   
   
       
   2.          In ordine al quesito suesposto giova premettere che le problematiche concernenti l'ambito di competenza del C.T.A.R. presuppongono profili interpretativi derivanti dalla successione di leggi regionali nella materia.
               Tenuto conto che il Comitato tecnico amministrativo č stato soppresso con l'art.3 della L.r. 2 settembre 1998, n.21 e che, prima di detta modifica normativa, numerose altre se ne sono susseguite - sia avuto riguardo alle competenze che alla composizione del C.T.A.R. -, č bene precisare che, poichč il progetto generale di massima, oggetto del parere in esame, č stato esitato dal C.T.A.R. in data 19/11/96, č alla normativa vigente a quel momento che bisogna far richiamo, in ossequio al noto principio tempus regit actum.
               A tale data la composizione dell'Organo era quella prevista dall'art.1 della l.r. 31/3/72 n.19 (modificato dall'art.29 l.r. 12/1/93 n.10; dall'art. 18 l.r. 8/1/96 n.4; dall'art.13, comma 2, l.r. 6/4/96 n.22) e la sfera di competenza quella individuata dall'art. 6 della l. r. 8/1/96 n. 4 (e modificato dall'art.6 l.r. 6/4/96 n.22) che dispone "Il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto dall'art.30 della l.r. 12 gennaio 1993 n.10, e succ. mod. e integr., nonchč della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale".
               Sotto lo stretto profilo interpretativo, alla data del voto del C.T.A.R. di cui alla fattispecie, l'organo consultivo de quo, sia per composizione che per competenza, era legittimato ad esprimersi anche nella materia relativa al vincolo idrogeologico.
             Tuttavia, poichč lo stesso C.T.A.R. non ha ritenuto di esprimersi nel merito tecnico (sia dal punto di vista idraulico che idro-geologico), affermando espressamente che il progetto esecutivo deve essere corredato dai relativi pareri, sembra allo scrivente che gli stessi dovranno, in ogni caso, essere acquisiti non potendosi considerare ottenuti ope legis.
   
   * * *


               Si ricorda che in conformitą alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane