Repubblica Italiana
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Gruppo IV                        /109.99.11

OGGETTO: Alloggi forze dell'ordine. Determinazione canone di locazione.

   
   
   
                              PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                             Direzione del Personale e dei SS.GG.
                                                             Demanio e Patrimonio - Gruppo IV
                                                             U.O. III Alloggi Popolari e Alloggi
                                                             Forze dell'Ordine e Locazioni
                                                             P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde codesta Direzione invita quest'Ufficio a voler ulteriormente analizzare - integrando quindi il proprio precedente avviso del 10.4.98 (prot. n.7147) - la problematica relativa all'individuazione dei criteri di determinazione dei canoni di locazione applicati agli alloggi di servizio per le forze dell'ordine, acquistati ai sensi della l.r. n. 54/85.
               La richiesta trae origine dalla nota prot. n. 28766 del 16.11.98 in cui il Ministero delle Finanze Ufficio del Territorio di M..., dopo aver sinteticamente riportato i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, indicati nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 marzo 1995, chiede di conoscere "sulla base di quale normativa dovrà procedere alla quantificazione dei canoni relativi agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine ai sensi della Legge regionale 31.12.85, n. 54, in considerazione che al primo comma dell'art. 5 della legge sopracitata è previsto che l'assegnazione degli alloggi doveva essere effettuata in locazione semplice con l'applicazione del canone sociale praticato dai locali II.AA.CC.PP.".
   
               2. In ordine al quesito sottoposto all'esame dello Scrivente non può che rilevarsi, innanzitutto, che dalla lettura dell'allegata nota del Ministero delle Finanze, Ufficio del Territorio di M..., emerge con tutta evidenza che quest'ultimo non ha preso in considerazione il Decreto dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici n. 370/11 del 15.3.96 che, in ottemperanza a quanto disposto dal C.I.P.E. con la citata delibera del 13.3.95, ha determinato, nell'ambito della Regione siciliana, "i canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonchè quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici, per le finalità sociali proprie dell'Edilizia residenziale pubblica".
               Nell'operare tale determinazione il summenzionato decreto ha tenuto conto dei due principali criteri indicati nella delibera del Comitato interministeriale, ovvero del numero dei componenti il nucleo familiare nonchè del reddito imponibile del nucleo medesimo distinguendo, pertanto, tre categorie, sulla base del reddito imponibile, e all'interno delle stesse tre diverse fasce (prevedendo quindi, per la determinazione del canone, tre diverse percentuali da calcolare sul reddito imponibile) con riferimento al numero delle persone che compongono il nucleo familiare.
               Poichè gli alloggi di servizio per le forze dell'ordine, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della l.r. n. 54/85, "fanno parte del patrimonio della Regione siciliana" non possono non ricomprendersi nell'ambito di applicazione della l.r. n. 18/94 (in quanto appunto "alloggi di proprietà regionale") nonchè del conseguente decreto assessoriale che fissa la misura  ed i criteri applicativi dei relativi canoni di locazione. Ne consegue pertanto l'applicabilità in via diretta - anche ai contratti di locazione degli alloggi de quibus - dei criteri di determinazione dei canoni previsti dal predetto decreto assessoriale che costituisce l'unica normativa sulla base della quale dovrà procedersi alla quantificazione dei canoni medesimi, ferma restando l'applicabilità della deroga alla suddetta disciplina introdotta dall'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, che con riferimento agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine prevede che "ai sensi dell'applicazione del canone sociale, si prescinde dall'accertamento dei requisiti e limiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.
   
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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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