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Gruppo IV                        /103.99.11

OGGETTO: Commissione provinciale espropri di T.... Carenze strutturali e funzionali. Relazione.

   
   
   
                                                       PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                       Ufficio di Gabinetto
   P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesto Ufficio ha trasmesso allo Scrivente "per le valutazioni di competenza" la nota n. 25/99 del 24/2/1999 della Commissione Provinciale Espropri di T..., avente per oggetto "Relazione sul funzionamento e problematiche varie".
               In tale nota il Presidente della Commissione, richiamando la precedente relazione n.4/97 del 22/1/1997, indica alcune carenze strutturali e funzionali dell'organo da lui presieduto, auspicando "che vengano attivate le opportune iniziative nelle competenti sedi, ivi compresa quella legislativa, per dare le conseguenziali risposte a quanto rappresentato, al fine di migliorare le condizioni di funzionalità e di efficienza di questo organo collegiale".
               La prima delle questioni segnalate concerne la composizione dell'organo.
               Al riguardo viene chiarito che, a seguito delle modifiche intervenute nell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e del conseguente scioglimento dell' Ufficio Tecnico Erariale, confluito nell'Ufficio del  Territorio, rischia di essere vanificata la ratio dell'art. 3 della l.r. 35/78 che prevede la partecipazione alla Commissione, quale componente di diritto e vice presidente, del Capo dell'U.T.E.. Questo infatti era sempre un ingegnere, mentre il responsabile dell'Ufficio del Territorio potrebbe anche essere un funzionario non tecnico.
               Si sostiene pertanto che "dovrebbe essere disposta la partecipazione, in rappresentanza dell'Ufficio del Territorio, di un funzionario tecnico".
               Alla questione della composizione dell'organo viene collegata quella della costituzione dell'Ufficio di Segreteria, con la presenza sia del Segretario sia di un Assistente tecnico, e quella della disponibilità di idonei locali.
               La seconda questione concerne l'individuazione del ramo di Amministrazione di appartenenza, la cui soluzione si impone al fine di consentire alla Commissione "di accedere ai servizi dell'Ufficio Legislativo e Legale, il quale per il rilascio dei pareri pretende che le relative richieste pervengano per il tramite dell'Assessorato centrale sovraordinato".
               Ancora viene sollevata la questione dei fondi, tratti dal cap. 10607, che in atto possono essere utilizzati solo per spese postali e di cancelleria e non anche per l'acquisto, ad esempio, di materiale informativo.
               Infine viene rilevato che, al fine di garantire una più assidua partecipazione di tutti i componenti alle riunioni della Commissione, sarebbe opportuno prevedere un compenso anche per quei componenti - i rappresentanti dell'I.A.C.P. e del Genio Civile - che in atto ne risultano esclusi. Ciò richiederebbe l'integrazione del D.P.R.S. 29.6.1998, n. 28.
   
   
                   2. Le questioni sollevate dalla Commissione provinciale espropri di T... e trasmesse per il tramite di codesto Ufficio comportano invero valutazioni di merito che esulano dalla competenza dello Scrivente. Ci si limita pertanto a formulare le seguenti osservazioni.
               Quanto alla prima questione, concernente la composizione dell'organo, giova richiamare l'art. 16 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, nel testo modificato dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, che, nell'istituire le commissioni in parola, così dispone:
               "Con provvedimento della regione è istituita in ogni provincia una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede; dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o da un suo delegato; dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato; dal Presidente dell'Istituto autonomo case popolari della provincia o da un suo delegato; nonchè da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative" (comma 1).
               Ad integrazione della norma di fonte statale l'art. 3, comma 1, della l. r. 10 agosto 1978, n. 35 ha così previsto:
               "Nell'ambito della Regione Siciliana la commissione prevista dal primo comma dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, modificato con l'art. 14 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, è presieduta da un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale nominato dal Presidente della Regione. Svolge funzioni di vice presidente il Capo dell'Ufficio tecnico erariale o un suo delegato".
               Infine il comma 3 del citato art. 16 prevede che: "La Commissione di cui al primo comma ha sede presso l'Ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della Commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario".
               Come chiarito in premessa, a seguito delle modifiche intervenute nell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e del conseguente scioglimento dell'Ufficio tecnico erariale, confluito nell'Ufficio provinciale del territorio, nella composizione della commissione al capo dell'Ufficio tecnico erariale è subentrato, quale membro di diritto e vice presidente, il responsabile dell'Ufficio del territorio. Ma, mentre il primo era sempre un ingegnere e in quanto tale assicurava la presenza all'interno dell'organo di una professionalità adeguata, il secondo potrebbe anche non esserlo.
               Per evitare tale inconveniente, rispettando così la ratio del citato art. 3 della l.reg. n. 35/78, la Commissione provinciale di T... suggerisce che venga disposta "la partecipazione in Commissione, in rappresentanza dell'Ufficio del territorio, di un funzionario tecnico".
               Ora, se codesto Ufficio riterrà meritevole di considerazione la superiore proposta potrà predisporre un'apposita iniziativa legislativa di aggiornamento del testo della citata norma regionale nel senso sopra precisato.
               Nella stessa sede potrebbe essere affrontato anche il problema della individuazione di locali idonei da destinare alle commissioni in parola nonchè quello della composizione dell'Ufficio di segreteria, in atto disciplinati dal citato art. 16, comma 3, della L. n. 865/71.
               Quanto alla seconda questione, concernente la individuazione del ramo di Amministrazione di appartenenza, da utilizzare, tra l'altro, come tramite per richiedere l'intervento consultivo dello Scrivente, sembra che le commissioni in parola debbano al riguardo fare riferimento, come nella fattispecie, a questa Presidenza, che è titolare del potere di nomina e di rinnovo delle commissioni medesime, le cui spese vengono peraltro finanziate con i fondi del cap. 10607 del bilancio regionale ("Commissioni, comitati, consigli e collegi") relativo appunto alla Presidenza della Regione.
             Lamenta ancora la Commissione espropri di T..., proprio con riguardo alle fonti di finanziamento, l'impossibilità di utilizzare i fondi disponibili per l'acquisto di materiale informativo e, più in generale, per voci di spesa diverse da quelle postali e di cancelleria.
               Anche a tale rilievo potrebbe fornirsi una soluzione nella predetta sede legislativa.
               Quanto infine all'ipotesi di un'estensione del diritto a compenso anche ai componenti che in atto ne risultano esclusi e di una elevazione della misura dei compensi in atto previsti, sembra invero allo Scrivente che difficilmente questa richiesta potrà trovare accoglimento in un periodo contrassegnato dalla tendenza al generale contenimento delle voci di spesa gravanti sul bilancio regionale.
   

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