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Gruppo XIV                        /102.99.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti. Associazioni di enti locali. Compensazione.

   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         ENTI LOCALI
   
            e, p.c.           ASSESSORATO REGIONALE
                                                         BILANCIO E FINANZE
   
                                                         LORO SEDI

   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato regionale degli enti locali chiede il parere dell'Ufficio in ordine ad una problematica concernente l'erogazione all'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) del sussidio previsto dalla legge regionale 18 marzo 1977, n.9.
               Premesso che per gli anni 1993 e 1994 il sussidio già concesso è stato successivamente ridotto a seguito di rideterminazione dello stesso e considerato altresì che i decreti assessoriali di concessione dal 1995 in poi subordinano l'erogazione dell'acconto del contributo alla restituzione delle somme di cui ai decreti di rideterminazione, in particolare vien chiesto se possa o meno accogliersi la proposta dell'A.N.C.I. di operare "una sorta di compensazione" tra le somme che la stessa associazione vanta a credito dal 1995 ad oggi e quelle che deve restituire per gli anni 1993/94.
   
               2.          Ai fini della soluzione del quesito prospettato, va anzitutto osservato, in via generale, che in materia di contabilità pubblica non trova applicazione l'istituto della compensazione legale di cui agli artt. 1241 e ss. del codice civile per effetto del quale le obbligazioni reciproche si estinguono ope legis qualora i debiti considerati siano entrambi omogenei, liquidi ed esigibili; pertanto il debitore dello Stato, che vanti un credito nei confronti di quest'ultimo, non può invocare, per evitare il pagamento il predetto istituto di diritto civile, costituente una modalità generale, a carattere satisfattorio, di estinzione delle obbligazioni.
               In particolare, tale divieto di compensazione troverebbe riscontro, secondo la prevalente dottrina, nel principio della integrità del bilancio, per cui tutte le entrate debbano affluire all'erario nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per eventuali spese di riscossione o per altro titolo (cfr. Bennati, "Manuale di contabilità di Stato", Napoli, 1990, 454 e ss.).
               Ciò premesso, passando ora alla fattispecie de qua, se da un lato, sulla base di quanto testè osservato, deve escludersi la possibilità di ammettere una compensazione legale, tuttavia dall'altro, la necessità - peraltro sottolineata da codesto Assessorato - di pervenire ad una definizione della problematica prospettata, pur senza tralasciare le esigenze di tutela dell'erario regionale, induce lo scrivente ad individuare talune procedure che si ritengono idonee alla soluzione della questione, realizzando, in concreto, una compensazione volontaria.
               Al riguardo, considerato altresì che nella citata l.r. n.9/1977 non si rinviene alcun esplicito divieto circa l'erogazione dei contributi di che trattasi in presenza di situazioni debitorie dell'ente beneficiario, si suggerisce - ovviamente, previa adozione di un nuovo provvedimento che non subordini l'erogazione del contributo alla restituzione delle somme dovute - o di disporre l'emissione di plurimi titoli di spesa, dei quali uno, di importo corrispondente al credito vantato, estinguibile mediante commutazione in quietanza di entrate a saldo del debito dell'ANCI., ovvero di richiedere il preventivo rilascio, da parte della stessa Associazione, di una delegazione di pagamento all'istituto di credito che svolge il servizio di cassa, per l'importo di che trattasi ed in favore dell'Amministrazione regionale.
               Entrambe le soluzioni qui rassegnate - la cui scelta, concernendo il merito della questione in esame, rimane comunque rimessa alla discrezionalità di codesto Assessorato - rispondono all'esigenza di garantire l'erario regionale; ciò nella considerazione che nella prima ipotesi il titolo di spesa estinguibile non importa effettivo movimento di danaro, mentre nella ipotesi della delegazione di pagamento il cassiere erogherebbe all'associazione in questione il contributo spettante trattenendo contestualmente le somme dovute dalla stessa.
               Infine, per completezza, non ci si esime dall'osservare che, secondo quanto risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere, la rideterminazione del contributo dovuto per l'anno 1994 non sembra tenere conto di quanto previsto dalla circolare 10 marzo 1995, n.6, circa la ammissibilità, ai fini del sussidio, delle spese di gestione; conseguentemente la riduzione del sussidio medesimo per il predetto anno andrebbe ulteriormente rideterminata in relazione ai criteri previsti nella citata circolare.
   
   3.          Il presente parere viene inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, istituzionalmente competente nella materia della contabilità, sia al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo.
       
   4.          Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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