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Gruppo    IV                      /98.99.11

OGGETTO: V... (M...). Lavori di consolidamento dell'abitato. Collaudo statico. Compenso a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   Lavori Pubblici
                                                   PALERMO
   

   1.          Con la nota cui si risponde viene rappresentata la seguente vicenda.
               Con D.A. n.431/13 del 26.4.89 i lavori in oggetto indicati sono stati finanziati per l'importo di lire 4.895.000.000, affidandone l'esecuzione al Comune di V....
               Quest'ultimo, dovendo procedere al pagamento in acconto delle competenze per il collaudo statico, con nota del 24.1.97 ha chiesto a codesto Assessorato la reiscrizione in bilancio della somma necessaria, pari a lire 79.329.104.
               In ordine a tale richiesta l'Ispettorato Tecnico di codesto Assessorato, con nota del 22.4.97, ha tuttavia rilevato che le competenze tecniche relative al predetto collaudo statico, anche se previste tra le somme a disposizione della Amministrazione, ai sensi dell'art.27.42 del Capitolato speciale allegato al contratto risultano a carico dell'impresa che ha eseguito i lavori.
               Tale orientamento è stato ribadito dall'Ispettorato anche dopo che il Comune di V... ha trasmesso le proprie controdeduzioni sul punto.
               Sulla base di tali valutazioni, confermate peraltro dal parere n.761/94 reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P... su un caso analogo, codesto Assessorato, con nota del 10.12.97, ha comunicato al Comune di V... che non provvederà ad emettere l'ordine di accreditamento per il pagamento delle competenze di collaudo statico, invitandolo al contempo ad uniformarsi al citato parere dell'Avvocatura.
               Ciò posto codesto Assessorato "al fine di giungere ad una corretta e definitiva risoluzione della problematica in questione" chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere in merito, per confermare o meno la soluzione adottata.
   
   2.          Alla luce di quanto esposto in premessa lo Scrivente è chiamato a valutare se l'onere finanziario relativo al collaudo statico delle opere indicate in oggetto possa essere posto a carico del raggruppamento di imprese esecutore delle stesse opere.
               A sostegno di tale assunto codesta Amministrazione adduce in primo luogo la previsione di cui all'art. 27, punto 42, del Capitolato speciale allegato al contratto di appalto e, in secondo luogo, il parere n. 761/94 del 30. 5. 94 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P...
               Il citato art. 27, al punto 42, include tra gli altri oneri ed obblighi posti a carico dell'appaltatore "le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati".
               Nel suddetto parere, reso su un caso analogo, l'Avvocatura dello Stato di P..., pur affermando che "obbligato in linea di principio alla corresponsione delle spettanze del collaudatore sia l'ente che ne avvale", ha sostenuto "la piena validità dell'assunzione pattizia di tale onere da parte dell'imprenditore che si sia aggiudicato l'appalto in cui tale obbligo sia posto a suo carico", concludendo pertanto che "ove ciò sia previsto in contratto, l'onere della spesa non potrà gravare se non sull'appaltatore, che dovrà provvedere direttamente al pagamento e che in ogni caso dovrebbe rivalere l'appaltante di quanto esso dovesse erogare al Collaudatore che non fosse puntualmente soddisfatto dall'Impresa".
               Per completezza va tuttavia precisato che l'orientamento espresso dalla giurisprudenza sulla questione in esame non è univoco.
               La Corte dei conti, ad esempio, ha sostenuto che "in base alle norme vigenti in materia (art.362 della Legge n.2248 del 1865, all. F, e artt.97 e 113 del R.D. n.350 del 1895) il Collaudo viene svolto nell'interesse prevalente del committente, per cui la possibilità di effettuarlo a spese dell'Impresa può verificarsi solo quando questa, sostituendosi alla Pubblica Amministrazione, ne esercita poteri e facoltà, come nell'ipotesi della concessione (Corte dei conti, sez. contr. Stato, 18 marzo 1992, n. 23).
               La stessa Corte in una precedente pronuncia ha precisato che "deve escludersi la possibilità che tali spese ed oneri siano accollati all'imprenditore esecutore dell'opera cui il collaudo inerisce, considerando che l'art. 97 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350, limita gli oneri spettanti allo stesso imprenditore, nelle operazioni di collaudo, alla assistenza tecnica necessaria nelle attività di riscontro, di esplorazioni, di scandagli ravvisate necessarie dal collaudatore, mentre il successivo art. 113 pone a suo carico le spese, di ordine diverso, attinenti a visite" degli Ufficiali dell'Amministrazione per accertare la lodevole correzione delle mancanze riscontrate dal Collaudatore" o ad "ulteriore collaudazione cagionata dai difetti o dalle mancanze medesime".
               La Corte ha quindi affermato che le norme richiamate "devono  ritenersi applicabili per le opere eseguite in gestione diretta a seguito di appalto per asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata o con il sistema in economia", consentendo invece che le spese di collaudo vengano poste a carico del concessionario sia nel caso di concessione di costruzione e di esercizio dell'opera sia nel caso di concessione di sola costruzione (cfr. Corte conti, sez. contr. Stato, 9 giugno 1988, n. 1963).
               Ora, il carattere non univoco della giurisprudenza intervenuta sul punto induce a ritenere che possa ammettersi - in deroga a quanto previsto in via generale dalla normativa vigente in materia - che le spese e gli oneri relativi alle attività di collaudo siano posti a carico dell'impresa esecutrice dei lavori piuttosto che dell'Amministrazione appaltante solo in presenza di una previsione di tenore chiaro e univoco, inserita in buona evidenza tra le clausole contrattuali e pertanto consapevolmente sottoscritta dall'appaltatore.
               Requisiti, questi, che non si riscontrano nella previsione di cui al citato art.27, punto 42, del capitolato speciale allegato al contratto.
               Questa infatti, oltre a confondersi tra le tante altre clausole prestampate dello stesso capitolato, senza assumere quindi la dovuta evidenza, rivela un contenuto incerto.
               Infatti, nel richiamare le "spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti", la clausola in esame non sembra fare riferimento nè al collaudo tecnico-amministrativo ne al collaudo statico di cui alla legge n.1086 del 1971, quanto piuttosto a collaudi minori prescritti dall'Amministrazione per verificare la funzionalità o la tenuta di strutture o impianti singolarmente considerati, come peraltro sostenuto dal progettista e direttore dei lavori  nella relazione del 24.7.1997, trasmessa in allegato a codesto Assessorato dal Comune di V... con nota del 7.8.1997.
               In particolare il direttore dei lavori, nonchè redattore del capitolato speciale in esame, nella citata relazione chiarisce che nella fattispecie i collaudi tecnici cui fa riferimento l'art. 27 del C.S.A. sono "i collaudi idraulici con le relative prove di pressione, prove di tenuta vasche, serbatoi etc: tali collaudi tecnici possono essere ordinati dal Committente ma, non rientrando tra gli obblighi della legge n.1086, le spese relative sono a carico dell'appaltatore".
               Conclusivamente, in mancanza di una clausola contrattuale che faccia chiaro ed espresso riferimento al collaudo statico ed in presenza invece di una disposizione che sembra riferirsi a collaudi tecnici di altra natura, ritiene lo Scrivente che gli oneri e le spese relativi alle attività di collaudo statico esulino dagli obblighi e dagli oneri che il citato art.27 del capitolato speciale pone a carico dell'appaltatore e debbano pertanto essere sostenuti dall'Amministrazione appaltante, come peraltro previsto dal decreto di finanziamento che, nelle premesse, inserisce tra le somme a disposizione dell'Amministrazione le competenze relative sia al collaudo statico sia al collaudo tecnico-amministrativo.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   * * * * *

           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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