Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                        /94.99.11

OGGETTO: L.r. 10/93 - Art. 59 - Nomina ingegnere capo dei lavori.

   
   
   
   
                                                        Assessorato regionale dei
                                                         beni culturali ed ambientali
                                                         e della Pubblica Istruzione
                                                       Gruppo 19° P.I.
                                                       P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente in merito alla interpretazione dell'art. 22, comma 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 59, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
               Più precisamente, poichè la sopracitata disposizione stabilisce che "solo per le opere di importo superiore ad 1 milione di ECU" si procede alla nomina dell'ingegnere capo, codesta Amministrazione chiede di sapere se alla stessa possa e debba darsi luogo anche nell'ipotesi in cui - pur trattandosi di un'opera d'importo complessivo superiore al suddetto limite - si debba procedere per lotti tutti di importo inferiore ad 1 milione di ECU ovvero alcuni d'importo superiore ed altri d'importo inferiore ad 1 milione di ECU, nel quale caso si pone cioè il problema di stabilire se la nomina debba avere riguardo all'intera opera, ovvero al solo o ai soli lotti d'importo superiore ad 1 milione di ECU.
   
   
       
               2. Sulla questione proposta sembra opportuno fare un breve accenno alla disciplina che prevede la possibilità di realizzare l'opera per lotti funzionali.
               L'art. 4 della citata l.r. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della l.r. 10/93, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 7 prevede che nonostante nel programma di spesa ciascun progetto debba essere sempre finanziato per intero, "è tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti".
               Dalla lettura della disposizione riportata emerge con tutta evidenza che la previsione di finanziamenti relativi a singoli lotti non è una scelta rimessa alla mera discrezionalità dell'Amministrazione, poichè deve essere giustificata dall'attitudine dei lavori oggetto dei singoli lotti a realizzare una autonoma funzione, che abbia cioè un significato in sè compiuto, dovendosi, tuttavia, considerare pur sempre un'ipotesi eccezionale rispetto alla regola generale fissata dalla normativa statale e comunitaria (cfr. art. 19, comma 4, R.D. 18/11/1923, n. 2440; art. 43, comma 2, R.D. 23/5/1924, n. 827; art. 5, comma 1, D.lgs. 19/12/1991, n. 406 di "attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici"), che vieta la realizzazione dell'opera mediante "l'artificiosa" suddivisione in lotti.
               Ne consegue che in nessun caso potrà ritenersi che un'eventuale decisione avente ad oggetto il finanziamento di singoli lotti di importo inferiore ad 1 milione di ECU possa essere dettata dall'intenzione della P.A. di eludere la normativa sopracitata.
               Solo la sussistenza di perplessità di tal genere potrebbe indurre ad un'interpretazione estensiva della normativa che disciplina l'obbligo della nomina dell'ingegnere capo, in forza della quale quest'ultimo andrebbe  pertanto nominato per tutta l'opera, compresi quindi i lotti d'importo inferiore ad 1 milione di ECU.
               Poichè, invece, nell'ipotesi di finanziamento di lotti funzionali è escluso l'insorgere di tali problematiche per i motivi anzidetti, non può che accedersi - ad avviso dello Scrivente - ad un'interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 2 della l.r. 21/85. Ciò anche in considerazione del fatto che tale orientamento è già stato esplicitato dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici con circolare 14 maggio 1986, n. 1610/D.R., in cui - proprio con riferimento al predetto art. 22 - è espressamente chiarito che "per importo dell'opera deve intendersi quello del progetto finanziato, al quale la funzione di direttore dei lavori e di ingegnere capo si riferisce, e non all'importo delle opere dell'eventuale progetto generale".
               Ritiene pertanto lo Scrivente di non doversi discostare dall'interpretazione già resa dall'Amministrazione competente nella materia de qua e di dover considerare, pertanto, la nomina del professionista obbligatoria solo relativamente ai singoli lotti di lavori il cui importo superi il limite indicato nella citata disposizione di cui all'art. 22, l.r. 21/85.
               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane