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Gruppo IV                        /91.99.11

OGGETTO: L.R. 21/98 - Art. 1, co. 9. Trattativa privata con gara informale. Appalto di servizi. Applicabilità.

   
   
   
                              Assessorato regionale cooperazione
                                                                 commercio artigianato e pesca
                                                                 P A L E R M O

   
               1.- Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità dell'art. 1, comma 9, della l.r. n. 21 del 1998 agli appalti di servizi.
               Secondo il funzionario preposto alla aggiudicazione di una trattativa privata con gara informale di un pubblico servizio "il legislatore, utilizzando in senso generico il termine forniture, ha inteso riferirsi non solo alle forniture di beni, ma anche a quelle di servizi".
               Ritiene invece l'ufficio che ha curato l'istruttoria relativa alla trattativa privata de qua che "le precedenti modalità di utilizzo dei termini forniture e servizi da parte sia del legislatore nazionale che regionale, lascerebbero intendere come la mancata esplicita inclusione della parola servizi nel testo di legge di cui trattasi manifesti l'intenzione di non estendere a tale settore degli appalti il criterio di esclusione automatica delle offerte nella procedura di trattativa privata".
   
   
       2.- L'art. 1, comma 9, della l.r. n. 21 del 1998, che sostituisce il comma 4 dell'art. 14 della l.r. n. 4 del 1996, estende l'applicazione del criterio del massimo ribasso all'affidamento di "forniture" mediante trattativa privata (previsto in precedenza solo per i "lavori"). La disposizione medesima, nel suo secondo inciso, introduce altresì il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale prevedendo l'esclusione dall'aggiudicazione delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
               Il "contratto di fornitura", che pure è espressione usuale, non trova definizione giuridica nel codice civile, per cui resta uno dei più frequenti contratti atipici.
               Di "contratti di pubbliche forniture" si parla, invece, con significato ampio (fino a comprendere tutte le prestazioni contrattuali anche se relative a contratti di appalto di opere o servizi), nel codice penale per la configurazione dei reati di inadempimento e di frode nella esecuzione e nell'adempimento degli obblighi contrattuali (artt. 355 e 356 C.P.).
               Nella normativa relativa alla contabilità di stato la parola "forniture" indica generalmente uno dei possibili oggetti dei contratti, è riferita tanto ai "beni" che ai "servizi" e la si trova usata a fianco dei "lavori" e dei "trasporti" (cfr. artt. 4-11 e 12 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nonchè artt. 40-41, n. 5 - 43 - 51 - 54 commi 8 e 10 R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
               In altri termini la nozione generica di fornitura è ritenuta idonea ad individuare tutti i contratti variamente denominati volti ad acquisire cose mobili e servizi, a prescindere dalla natura continuativa o periodica della prestazione.
               La svolta, sul piano normativo, si è avuta sulla spinta della direttiva del Consiglio CE 22 marzo 1988, n. 295 (art. 2) con il d.l.vo 15 gennaio 1992, n. 48 (ora d.l.vo 24 luglio 1992, n. 358) che, a differenza della direttiva che parla di "appalti pubblici di forniture", ritorna alla terminologia di "pubbliche forniture" definendole "contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per il riscatto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatari " (art. 2).
               La definizione è stata poi ribadita dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, approvativo del regolamento per le pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria.
               Nella definizione non sono compresi più i servizi che ora trovano regolamentazione nella direttiva del Consiglio CE 18 giugno 1992, n. 50 e relativo decreto di attuazione 17 gennaio 1995, n. 157.
               In ambito regionale non si rinviene una autonoma normativa in materia di forniture; in tempi recenti il legislatore regionale si è limitato a recepire i summenzionati decreti legislativi 358/1992 (art. 65 l.r. 10/93) e 157/1995 (art. 19 l.r. 4/96).
               Giova osservare al riguardo che la predetta materia non rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione. Invero la lett. g dell'art. 14 dello Statuto non attribuisce a quest'ultima competenza legislativa esclusiva in tema di contratti e/o di appalti ma nella materia dei lavori pubblici, sicchè le forniture di beni e di servizi non possono farsi rientrare in quella ricompresa nella predetta lett. g) dell'art. 14.
               Conferma di quanto detto si trae dall'art. 17 lett. h dello Statuto che attribuisce alla competenza legislativa concorrente della Regione la materia dell'assunzione di pubblici servizi; materia nella quale rientrano, con certezza, gli appalti che si conferiscono per l'assunzione di  pubblici servizi e, forse, anche, gli appalti di forniture di beni poichè, sia pure in senso lato, anche la prestazione di forniture rientra nella nozione di pubblico servizio; in ogni caso la competenza legislativa concorrente nella Regione siciliana nella materia delle forniture resta consacrata dall'art. 17 lett. i) dello Statuto che sancisce la competenza legislativa concorrente "in tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale" essendo questa una dizione nella quale sembra senz'altro ricomprensibile il concetto di forniture alla P.A.
               Dalle superiori osservazioni sembra potersi evincere che con l'espressione secca "forniture" di cui all'art. 1, comma 9, della l.r. n. 21/98 (per un'identica fattispecie cfr. art. 11, comma 2, l.r. 22/96), non accompagnata cioè dalla specificazione "di beni" e/o "di servizi", come in altre occasioni (cfr. art. 12, commi 1 e 2, l.r. 4/96; art. 8, co. 2, l.r. 39/97; art. 3 l.r. 15/93; art. 7, co. 1, l.r. 19/94; art. 65, commi 1 e 6, e 70, co. 1, l.r. 10/93), il legislatore regionale abbia voluto ricomprendere tutti i contratti volti a far acquisire alla P.A. tanto beni mobili che servizi pubblici.
               Invero anche a volere prescindere dall'interpretazione letterale della norma in questione, nonchè dal noto canone ermeneutico ubi lex voluit, dixit sembra allo scrivente che la ricomprensione anche degli appalti di servizi nella norma de qua si appalesi rispondente all'interpretazione sistematica della stessa dalla quale si evince appunto l'intento del legislatore di dare una disciplina uniforme ad entrambi i tipi di forniture (cfr. in generale il previgente art. 69 della l.r. 10/93, nonchè, in particolare, per quanto riguarda la trattativa privata, l'art. 12, comma 1, della l.r. 4/96, come modificato dall'art. 8 della l.r. 39/97).
               Infine va puntualizzato che la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 9, della l.r. 21/98 ha riguardo alla trattativa privata con gara informale di forniture di beni di importo inferiore a 130.000 ECU (per quelle d'importo superiore si applica la disciplina di cui al d.l.vo 358/1992 e succ. modif. e integr., recepita dall'art. 65 della l.r. n. 10 del 1993) e per gli appalti di servizi di importo inferiore a 200.000 ECU (per quelli di importo superiore si applica il d.l.vo 157/1995, recepito dall'art. 19 della l.r. 4/96).
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           Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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