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Gruppo IV                      /90.11.99

OGGETTO: Comune di P... - Centro tecnico di canoa e canottaggio L.R. 15/93 art.7 - Eliminazione residui. Quesito.

   
   
                                        Assessorato regionale
                                                         del turismo, delle comunicazioni
                                                         e dei trasporti
                                                         P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde viene sottoposta all'esame dello scrivente l'interpretazione della norma in oggetto indicata con riferimento alla seguente fattispecie.
               Con D.A. n.069/8 del 2/2/90, registrato alla Corte dei Conti il 14/3/90, reg. 1 - fg. 202, è stato finanziato il 1° lotto del progetto in oggetto indicato per un importo complessivo di L. 2.500.000.000. Però, poiché i lavori relativi non sono stati ancora appaltati dal Comune di P..., codesto Assessorato chiede di conoscere se a tale fattispecie possa applicarsi l'art.7 della L.R. 15/93 (che prevede l'eliminazione dal bilancio dei residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti cui non corrispondono obbligazioni nei confronti di terzi) ovvero se vada tenuto conto dell'avviso del succitato Comune il quale ritiene, avendo provveduto al pagamento delle somme per competenze tecniche ed indagini geologiche, che in tal caso siano sorte obbligazioni nei confronti dei terzi e che pertanto la norma sopracitata non vada applicata.
                 E' invero opinione dell'Assessorato richiedente che nel caso in cui venisse accolta la tesi del Comune di P... si "vanificherebbe lo spirito del legislatore teso al recupero delle risorse da destinare alla ripresa dell'economia".
   
   2.          L'art.7 della l.r. n.15 del 1993 pone il principio della eliminazione dal bilancio delle somme provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti per le quali non sussista un obbligo di pagamento della P.A. nei confronti di un terzo; per argomentazione a contrario devono considerarsi sottratte all'applicazione della succitata norma di legge le somme cui invece "corrispondono" obbligazioni nei confronti di terzi.
               Ad esempio, senza la stipula del contratto di appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica o del contratto d'opera per l'affidamento delle relative indagini geologiche o geotecniche o della progettazione, non sorge il vincolo obbligatorio e pertanto, in applicazione dell'art.7 della l.r. 15/93, vanno eliminate dal bilancio le somme impegnate per detti interventi senza che siano stati stipulati gli atti conseguenti generatori di obbligazioni nei confronti di terzi.
               Alla luce delle superiori osservazioni sembra agevolmente potersi dedurre che, nell'ipotesi rappresentata da codesta Amministrazione nella nota che si riscontra, relativa ad un finanziamento di un'opera pubblica per la quale non si è pervenuto al contratto di appalto ma semplicemente al progetto della stessa, vadano sottratte all'eliminazione dal bilancio esclusivamente le spese relative alla progettazione, per le quali soltanto è insorto l'obbligo della P. A. con il progettista, ma non anche le somme relative all'esecuzione dei lavori che, non essendo stati appaltati, non hanno determinato l'insorgere dell'obbligazione nei confronti dell'appaltatore.
               La norma in esame invero è volta ad eliminare dal bilancio, "al fine di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili della Regione per la ripresa dell'economia", i residui delle spese per le quali non sussiste un obbligo di pagamento.
               Si appalesa pertanto illegittima l'interpretazione della norma nei termini proposti dal Comune di P..., volta cioè a "salvare" dall'eliminazione dal bilancio tutte le somme contenute in un decreto di finanziamento di un'opera pubblica, ivi comprese quelle per le quali non è sorto alcun obbligo della p.a.
               E' noto che il decreto di finanziamento di un'opera pubblica deve prevedere distinti importi finanziari, cui corrisponderanno distinte obbligazioni nei confronti di terzi, per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, prestazioni geologiche e geotecniche (cfr. art.7 primo comma l.r. 21/85), per le indennità di espropriazione e occupazione e per i lavori a base d'asta che saranno oggetto dell'appalto.
               Del resto l'art.5, comma 7, della l.r. n.21/1985 e succ. modif. e integr. scinde, come peraltro ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il pagamento del corrispettivo spettante al professionista dall'avvenuto finanziamento dell'opera.
               Conclusivamente, tenuto conto sia della lettera dell'art.7, che pone in stretta corrispondenza spesa e obbligazione, che della sua finalità, che è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sembra allo scrivente di potere affermare che devono essere sottratte all'applicazione della norma de qua solo ed esclusivamente quelle spese cui corrispondono obbligazioni nei confronti di terzi, mentre devono essere eliminate dal bilancio tutte le altre cui non corrispondono obblighi nei confronti di terzi.
   
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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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