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Gruppo     IV                    /89.99.11

OGGETTO: Ente.... - Possibilità di attivare controllo sostitutivo ex art. 24, L.R. 44/91 da parte dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Quesito.

   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI LAVORI PUBBLICI
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se codesto Assessorato debba attivare la procedura di controllo sostitutivo di cui all'art. 24 della L.R. 44/91 nei confronti dell'Ente..., atteso che lo stesso, pur essendo stato condannato con sentenza della Corte di Appello, confermata dalla Corte di Cassazione (sent. 26.2.91) a rimborsare al Comune di B... le somme pagate per spese di manutenzione dell'acquedotto di R..., non ha ancora provveduto al rimborso.
               La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che la convenzione stipulata tra le parti nel 1949 (con la quale l'Ente... ha assunto la gestione diretta dell'acquedotto del comune di B...) "si riferisce sia alla rete idrica comunale (impianto di distribuzione) che all'acquedotto R... (fonte di approvvigionamento)".
               Codesta Amministrazione è dell'avviso che, seppure "ai sensi del D.P. reg. n. 70 del 28.2.79 e dell'art. 20 della L.R. 212 del 14.9.79, ha il controllo sull'Ente... non sembrerebbe possedere, a norma di legge il potere del controllo sostitutivo diretto, così come invece risulta previsto dall'Ass.to reg.le per gli Enti locali, ai sensi degli artt. 24 e 26 della L.R. 3.12.1991 n. 44" e che "dovrebbe essere finalizzato ad accertare l'entità dei debiti e provvedere al versamento delle somme riconosciute dovute, previa sentenza passata in giudicato".
               
               2. In ordine al quesito suesposto si deve considerare che l'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, (che prevede che "Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario..."), è norma speciale relativa cioè ad interventi sostitutivi di organi provinciali e comunali, nonchè norma di deroga alle ordinarie competenze di questi ultimi preposti istituzionalmente al compimento di determinati atti e come tale è quindi di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.
               Nè, peraltro, la vigilanza e tutela che codesto Assessorato esercita sull'Ente... (L. 19/1/1942, n. 24, art. 2; D.P.R. 1/7/77, n. 683, art. 5; D.P.Reg. 28/2/79, n. 70; L.R. 14/9/79, n. 212, art. 20 e Circ. P. Reg. 24/2/81, n. 1694) legittima ex se il potere di controllo sostitutivo.
               Rientrano indubbiamente nelle funzioni di vigilanza e tutela il potere di impartire direttive e istruzioni, il potere di ispezione e verifica, anche nel merito, del complesso dell'attività (ed eventualmente dell'inattività) e quello di controllo sulle deliberazioni.
               Situazione ben diversa è invece quella relativa alla nomina di commissari ad acta per l'esercizio di poteri sostitutivi per atti omessi dagli enti vigilati.
               Giova osservare, invero, che la sostituzione è l'istituto mediante il quale un soggetto è legittimato, in determinati casi, ad esercitare diritti o poteri o funzioni propri di un soggetto diverso. Sicchè è stato autorevolmente sostenuto che "l'esercizio del potere sostitutivo presuppone in ogni caso una norma di legge espressamente abilitante" (Esposito, Il potere sostitutivo, 1968, p. 55) in quanto costituisce quanto meno una deroga al principio della distribuzione della competenza tra i vari organi amministrativi (Bachelet, in tema di controllo sostitutivo, in Foro Am. 1957, I, 3, col. 316). Peraltro "le sostituzioni commissariali, data la loro derivazione esterna e il loro carattere di eccezionalità rispetto alla struttura e al funzionamento normale dei vari enti, debbono ammettersi con cautela, interpretando restrittivamente le norme che le prevedono" (Tumiati e Berti, Enciclop. del diritto, voce commissario, vol. VII, p. 845 e in giurisprudenza Cons. Stato, IV, 15/5/79, n. 380).
               La giurisprudenza ha sottolineato in proposito che (cfr. Cons. Stato, VI, 19.10.1976, n. 348) "Il potere di vigilanza e di controllo sugli enti pubblici va esercitato nel rispetto dell'autonomia degli enti stessi. La autorità ministeriale vigilante può impartire direttive al fine di indirizzare e coordinare l'azione dell'ente pubblico in una più ampia visione degli interessi dello Stato, fermo restando che tali direttive, allorchè incidano sui poteri di autodeterminazione dell'ente, non hanno carattere vincolante".
               Sembra pertanto allo scrivente che la generica previsione legislativa che attribuisce all'Amministrazione regionale le funzioni di vigilanza e tutela sull'Ente... non legittimi l'esercizio di funzioni di controllo sostitutivo sugli atti (e sugli organi) dello stesso, al di là di espresse disposizioni di legge che autorizzino siffatti interventi.
               Si può invece ritenere che, nella fattispecie, codesta Amministrazione, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, possa diffidare l'Ente... a provvedere al pagamento dovuto entro un congruo termine con l'avvertenza che nel caso di protratta inottemperanza si potrà configurare una responsabilità a carico degli organi dell'Ente.
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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