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Gruppo IV                        /78.99.11

OGGETTO: "XXXX" S.r.l. Progetto "JJJJ ". Richiesta rimborso spese.

   
   
   
                                                        Ufficio di Gabinetto
                                                         del Presidente
                                                         P A L E R M O

   
   
               1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla richiesta, rivolta a codesta Presidenza dalla Società di promozione "XXXX" S.r.l., di un compenso, a titolo di contributo spese, di L. 50 milioni per l'attività prestata in favore della Regione "per lo studio di fattibilità, per i contatti con i media, per i contatti con i potenziali sponsor e per il coordinamento delle attività concernenti il progetto denominato "JJJJ"".
               Dalla documentazione allegata alla nota cui si risponde sembra potersi evincere che l'iniziativa in oggetto indicata è "pervenuta" alla Presidenza della Regione (cfr. lettera presidenziale 17 luglio 1998 n.4508) presumibilmente dalla stessa società istante e che è stata favorevolmente valutata dal Presidente della Regione pro-tempore (cfr. lettera n. 3932 del 18 giugno 1998).
               Quest'ultimo ha invitato ad una riunione operativa, tenutasi presso la Presidenza della Regione il giorno 23 giugno 1998, i soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, interessati a promuovere l'iniziativa e concorrere alla sua realizzazione.
               Con nota 6 luglio 1998 n. 4299 il Presidente della Regione, facendo seguito alla succitata Conferenza operativa del 23 giugno, ha "autorizzato la "XXXX" S.r.l. a prendere contatto e coordinare per ns. conto gli interventi di tutti i soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, che possono essere interessati a promuovere l'evento".
               Con lettera 16 luglio 1998 la società ha trasmesso alla Presidenza il progetto "JJJJ " dell'importo di Lire 3 miliardi 445 milioni "con preghiera di procedere al più presto ad una valutazione in merito".
               Con successiva lettera n.4508 del 17 luglio 1998 il Presidente della Regione ha a sua volta trasmesso all'Assessore regionale del turismo "il progetto pervenutoci al fine di consentire la realizzazione dell'iniziativa in questione per prevederne il finanziamento".
               Con lettera 30 luglio 1998 n. 3497 il dirigente del Gruppo XII della Direzione turismo dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti ha chiesto alla Società sopraindicata la predisposizione delle voci di spesa dell'iniziativa de qua "al fine di poter procedere all'esame istruttorio" della stessa.
               Sono allegati alla richiesta del compenso (lettera 15 febbraio 1999 dello Studio Legale KKKK per conto della Società) tre prospetti: nel primo vengono indicate le istituzioni e le aziende "contattate" dalla società, nel secondo le aziende alle quali è stato "inviato il progetto" "dopo il contatto telefonico", nel terzo sono elencati gli "incontri con la Presidenza della Regione siciliana per definire i dettagli dell'operazione e dare continui aggiornamenti".
                 Come infine si evince dalla nota che si riscontra "la superiore iniziativa non risulta che abbia avuto concreto seguito, nè che sia stato preventivamente concordato e quantificato il compenso da corrispondere alla Società di promozione, nè è stato assunto provvedimento di formale impegno di spesa".
   
               2. Dalla suindicata ricostruzione della vicenda si desume che tra la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del turismo da una parte e la Società istante dall'altra è intercorsa una trattativa privata volta a realizzare la manifestazione denominata "JJJJ " con il finanziamento dell'Amministrazione regionale competente nonchè degli enti e delle aziende pubbliche e private interessate, coinvolte alla realizzazione medesima tanto per iniziativa della stessa amministrazione regionale (cfr. la Conferenza operativa del 23 giugno 1998) che della società, a ciò incaricata dalla Presidenza della Regione (cfr. lettera presidenziale del 6 luglio 1998).
               Nella presente trattativa risultano ancora da individuare e definire l'aspetto soggettivo e cioè i contraenti pubblici e privati da coinvolgere nell'iniziativa, quello oggettivo, essendo il progetto ancora nella sua fase di programma di larga massima e quello finanziario, dovendosi quantificare l'impegno dell'Amministrazione regionale che degli altri enti pubblici e privati coinvolti.
               Al riguardo giova osservare che la trattativa privata implica spesso il concorso dei privati nella predisposizione della disciplina del rapporto che è appunto il risultato di intese tra i privati e la p.a. che gode, peraltro, di ampia libertà di azione e di ampia discrezionalità.
               Del resto proprio l'assenza nella trattativa privata di uno schema procedimentale e la libertà di forma e di azione che la caratterizza,    impediscono di riconoscere al privato la titolarità di posizioni di interesse legittimo nei confronti della p.a., la quale si muove in posizione del tutto paritetica con il privato ed è pertanto tenuta a seguire quei principi di correttezza che governano l'attività contrattuale.
               Il problema che viene posto con la nota che si riscontra, a seguito della richiesta della Società, è quello di verificare se l'azione della P.A. durante lo svolgimento delle trattative abbia ingenerato nella controparte la ragionevole convinzione del fruttuoso esito degli abboccamenti precontrattuali, tenuto conto comunque da una lato lo stato ancora iniziale della fase prenegoziale e dall'altro la ineliminabile fase di natura giuspubblicistica che accompagna e segue quella negoziale (stanziamenti dei fondi, approvazione del contratto, registrazione dello stesso).
               Ora non sembra allo scrivente di poter ravvisare una qualche forma di responsabilità precontrattuale per inosservanza del dovere di comportamento di buona fede nello svolgimento delle trattative atteso che, al di là di altre plausibili motivazioni, il recesso della P.A. sembra presumibilmente fondato soprattutto sull'intervenuto riconoscimento della non convenienza del contratto (anche per i suoi alti costi) notoriamente non sindacabile da parte del giudice ordinario.
               Sicchè sembra allo scrivente che la Società non abbia alcun diritto al rimborso delle spese erogate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, anche tenuto conto del fatto che le stesse (spese) hanno comunque procurato un ritorno pubblicitario in ambito non solo regionale e presso enti ed aziende qualificate che ristora ampiamente l'esborso de quo, che, peraltro, risulta privo di qualsivoglia documentazione.

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