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Gruppo XIV            /76.99.11


OGGETTO: Stipendi e salari.- Indennità di trasferimento.- Personale del Corpo forestale regionale.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione foreste
(rif. nota n. 1633/Gr. XI del 23.2.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento è stata sottoposta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente la possibile corresponsione del trattamento economico previsto dalla L. 10 marzo 1987, n. 100, a dipendenti del ruolo del Corpo regionale delle foreste che vengano trasferiti da un distaccamento forestale ad un altro.
La richiesta di parere trae origine dalle istanze avanzate da numerosi dipendenti al fine dell'ottenimento del beneficio in questione, dai medesimi ritenuto applicabile in forza delle previsioni recate dall'art. 10 del D.L. 4 agosto 1987, n. 327, e del rinvio alla normativa statale operato dall'art. 9 della l.r. 20 febbraio 1979, n. 10.
Ritiene viceversa codesta Amministrazione che la mancanza di una specifica normativa regionale che disciplini il predetto trattamento sia ostativa alla estensione del beneficio.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
L'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 attribuisce al personale militare, e specificatamente "al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza", trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, il diritto a fruire del trattamento economico di trasferimento previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
L'art. 10 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma primo, della legge 3 ottobre 1987, n. 402, estende, con le stesse modalità ed ove più favorevole, la disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, "al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni."
Rilevato che la norma recata dalla legge 100/1987 si riferiva, con chiara evidenza e per espressa limitazione, al solo personale militare, si osserva, in via generale, che l'estensione operata dall'art. 10 del D.L. 325/1987 riguarda non esclusivamente il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Polizia di Stato), bensì, ai sensi del disposto dell'ivi richiamato comma sedicesimo dell'art. 43 della L. 121/1981, tutte le "forze di polizia".
Ed invero il citato comma sedicesimo statuisce che "il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16." E, considerato che detto art. 16, rubricato "Forze di polizia", annovera e qualifica il Corpo forestale dello Stato, pur fatta salva la normativa propria del Corpo, come "forza di polizia", ne consegue che il trattamento economico di trasferimento di che trattasi va corrisposto, ove più favorevole, al relativo personale.

Quanto considerato però non consente la automatica estensione del beneficio al personale del Corpo forestale della Regione.
Ed invero, pur ritenendo (cfr.: precedente parere dello scrivente reso a codesto Assessorato con nota n. 7814/250.98.11 del 15 aprile 1999) che la qualificazione di "forza di polizia" che connota il Corpo forestale dello Stato vada estesa - in ragione dei compiti e delle funzioni ascritte, in particolare, dall'art. 65 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 - al Corpo forestale della Regione, si rileva che non si riscontra una norma regionale che rinvii, per tutto quanto non previsto in ordine al trattamento economico degli appartenenti al Corpo regionale, alla disciplina che regola il corrispondente Corpo dello Stato.
Pertanto, in mancanza di un testuale ed espresso rinvio al trattamento economico applicabile al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in presenza viceversa di un complesso sistema che sin dall'istituzione del Corpo forestale della Regione (L.r. 5 aprile 1972, n. 24, art. 8) ha riguardato il relativo personale quale ricompreso tra il restante personale regionale, al quale quindi risulta correlato per tutto ciò che concerne la corresponsione del trattamento economico complessivo, con la sola eccezione - peraltro legislativamente prevista, a fronte dell'esercizio delle funzioni di polizia - di una indennità pensionabile (ex indennità per servizio di istituto).

E dunque, ai fini della concedibilità del trattamento in discorso al personale del Corpo forestale della Regione occorre accertare se il medesimo trattamento possa essere concesso, in via generale, al personale regionale.
A tal proposito non può che rilevarsi come il beneficio in questione non sia ricompreso "nel trattamento di missione e di trasferimento del personale dell'Amministrazione dello Stato" al quale l'art. 9 della l.r. 20 febbraio 1979, n. 10, espressamente rinvia per quanto non previsto dalla legge regionale, in quanto il trattamento economico di che trattasi appare avere carattere speciale ed è destinato ad esclusive ed identificate categorie di personale.
Pertanto il richiamo degli istanti a tale disposizione, quantomeno per ciò che concerne il beneficio richiesto, non appare conferente.

3.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.

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