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Gruppo    IV                      /74.99.11

OGGETTO: Commissione assegnazione alloggi popolari ex art. 6 D.P.R. 1035/72. Seduta deserta. Corresponsione gettone di presenza ai componenti presenti. Quesito.

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
                                                   dei Lavori Pubblici
                                                   P A L E R M O
   
   
   
               1. Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito sollevato dall'I.A.C.P. di C... (con lett. 10430 del 30/11/98) trasmesso con successiva nota assessoriale del 23/3/1999, n. 1067 concernente la spettanza o meno dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione assegnazione alloggi popolari ex art. 6 del D.P.R. 1035/72, presenti alle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
   
               2. L'art. 1 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, emanato in attuazione dell'art. 1 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15 dispone che: "... i compensi a titolo di gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta, da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali rientranti nell'ambito d'applicazione del terzo comma, dell'art. 1, della .....Legge regionale n. 15/93, sono stabiliti in relazione alla suddivisione degli organi in tre classi A, B e C, nella misura e con le modalità riportate nella tabella A...".
               Nella classe B sono incluse le Commissioni assegnazione alloggi popolari ex art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 operanti presso gli II.AA.CC.PP delle province siciliane.
               La norma in questione pone, quale condizione per la corresponsione dei gettoni di presenza, la partecipazione, cioè la presenza, alle sedute, mentre non specifica che debba trattarsi di seduta validamente costituita con la presenza del quorum strutturale o validamente funzionante con la sussistenza del quorum funzionale richiesto per la validità delle deliberazioni.
               Pertanto, sembra più aderente alla portata della norma corrispondere il compenso ai componenti "presenti" a prescindere dalla sussistenza del numero legale richiesto per la validità della costituzione o della deliberazione dell'organo collegiale.
               Del resto va osservato che il gettone di presenza non retribuisce soltanto la semplice partecipazione alla seduta ma "tutta l'opera comunque prestata, compresi il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute" (art. 3 secondo comma, D.P.R. n. 5/1956).
               In definitiva l'ordinamento giuridico individua nella "presenza", nella "partecipazione" alla seduta il momento iniziale del sorgere del diritto al compenso e terminale del diritto medesimo per ovvi motivi legati alla facilità di documentazione delle sedute mediante la redazione del relativo verbale.
               Né va sottaciuto che se il gettone viene liquidato in funzione della partecipazione alle sedute si stimola la presenza all'adunanza che rappresenta il fulcro, il momento vitale dell'attività di un collegio e non si penalizza il componente che con la sua presenza nella stessa permette il regolare svolgimento dell'attività del collegio.
               Si ritiene, quindi, per quanto sopra riportato, che il gettone vada corrisposto anche in ipotesi di sedute deserte, in ragione della presenza del componente, purchè la seduta risulti aperta anche se successivamente sciolta per mancanza del numero legale.
   
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               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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