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OGGETTO: Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Delibera 13.10.1987, n.155: equiparazione delle qualifiche del personale dell'Ente a quelle del personale del S.S.N.

   
   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                        I DIREZIONE
                                        P A L E R M O
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
   A) Alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1985, n.97, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto in oggetto erano rispettivamente disciplinati dal regolamento del personale del 1975 e dall'accordo sindacale del 1980, che prevedeva nove livelli di retribuzione.
   B) Con la citata legge n.97/1985 il personale di tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali è stato immesso nel comparto sanitario con riguardo, fino all'emanazione del D.Leg.vo 30 giugno 1993, n.270, al solo trattamento economico, facendo salve le posizioni giuridiche acquisite secondo il regolamento organico di ciascun ente.
   C) Il successivo D.P. Rep. 8 luglio 1986, n.662, ha stabilito, con riferimento al D.P. Rep. 25 giugno 1983, n.348 (trattamento economico del personale delle U.S.L.), la tabella di equiparazione del personale interessato a quello del S.S.N., "tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni  giuridiche acquisite".
   D) L'Istituto zooprofilattico siciliano, dopo avere - con delibera commissariale 30 dicembre 1986, n.201 - fedelmente applicato la tabella di equiparazione di cui al D.P. Rep. n.662/1986, ha successivamente modificato tale provvedimento con delibera commissariale 13 ottobre 1987, n.155 (esecutiva ai sensi di legge): da un lato utilizzando i livelli 3°, 6° e 7°, previsti dall'art.37 del D.P. Rep. n.348/1983 e non riprodotti dalla citata tabella del D.P. Rep. n.662/1986; e dall'altro inquadrando al livello immediatamente superiore a quello spettante varie categorie di dipendenti.
   E) Con delibera commissariale 18 gennaio 1990, n.10 (esecutiva ai sensi di legge), l'Ente -sulla scorta della nota ministeriale 9 settembre 1989, n.600/Leg./II/2448/4542- ha altresì "proceduto ad adeguare il trattamento economico dei biologi e chimici a quello dei medici e veterinari".
   F) A seguito di una ispezione disposta dal competente Assessorato, con la quale venivano rilevate irregolarità nel contenuto delle citate delibere n.155/1987 e n.10/1990, le stesse sono state "sospese", rispettivamente con deliberazioni commissariali 12 maggio 1995, n.95 e n.96, anch'esse divenute esecutive.
   G) Infine l'intera problematica è stata sottoposta ad una apposita "Commissione paritetica" istituita con deliberazione commissariale 29 gennaio 1999, n.73, le cui conclusioni - risultanti dai relativi verbali - sono in parte conformi a quelle della sopra menzionata ispezione.
   
               2. In relazione ai fatti descritti vengono sottoposti all'Ufficio i seguenti quesiti.
   A) Se la tabella di equiparazione allegata al D.P. Rep. n.662/1986 dovesse "ritenersi di natura vincolante", e dunque non modificabile in sede di applicazione da parte dell'Ente.
   B) In particolare se il riferimento dell'art.2 della legge n.97/1985 e dell'art.1 del D.P. Rep. n.662/1986 alla tutela delle "posizioni giuridiche acquisite" dai dipendenti giustificasse -tenuto conto della potestà regolamentare già goduta dall'Ente nella materia de qua- il contenuto della sopra citata delibera commissariale n.155/1987.
   C) Se ai passaggi di livello di cui ai punti 5 e 6 della delibera n.155/1987 possa riconoscersi valore di "norma transitoria regolamentare".
   D) Se, alla luce della citata nota ministeriale n.600/1989, possa ritenersi legittimo quanto operato con la delibera commissariale n.10/1990 in ordine al trattamento economico di biologi e chimici.
               Nella richiesta di avviso codesto Assessorato si esprime - "in linea di principio" - per il "carattere non vincolante della tabella del D.P. Rep. n.662/1986 e per la legittimità della citata delibera n.10/1990, e si dichiara perplesso circa "l'attribuzione dell'11° livello al segretario generale ed all'aiuto con otto anni di servizio".
   
               3. I primi due quesiti vanno riuniti trattandosi di diverse formulazioni dello stesso problema.
               Al riguardo l'Amministrazione interessata, nella deliberazione commissariale n.155/1987, muove dalla considerazione che l'art.1 primo comma del D.P. Rep. n.662/1987 - che prescrive l'applicazione della tabella allegata allo steso decreto - andasse interpretato "come norma transitoria di prima applicazione" nei confronti del secondo comma dello stesso articolo 1 che ha riguardo all'applicazione "tout court" del D.P. Rep. n.348/1983. Cioè nel senso che l'immediato utilizzo della predetta tabella di equiparazione (attuato dall'Ente con delibera 30.12.1986, n.201) dovesse preludere al successivo impiego, da parte dello stesso Ente - onde tutelare  le "posizioni giuridiche acquisite" dai dipendenti - di tutti gli undici livelli previsti dal D.P. Rep. n.348/1985, ivi compresi quelli non riportati nella tabella del D.P. Rep. n.662/1986.
               Tale interpretazione, secondo questo Ufficio, non regge all'esame testuale della normativa interessata.
               Il primo comma dell'art.1 del D.P. Rep. n.662/1986 dispone che: "In attuazione della legge 7 marzo 1985, n.97, l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale è disposta, tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite, nei termini di cui alla tabella allegata".
               Aggiunge il secondo comma che "Al personale degli istituti predetti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.348, con le decorrenze e le modalità ivi previste".
               Nel testo dell'articolo appena riportato - come del resto nelle premesse che lo precedono - nulla autorizza a pensare che la relativa applicazione contempli due momenti cronologicamente distinti, nel senso voluto dall'Ente interessato; ma, al contrario, il tenore letterale della disposizione - che prescrive di procedere all'equiparazione de qua "nei termini di cui alla tabella allegata" - non lascia dubbi sul carattere vincolante di quest'ultima tabella, nel presupposto che la stessa, come del resto anche sintatticamente può ritenersi, abbia già tenuto conto delle "posizioni giuridiche acquisite" da salvaguardare.
               Sembra in sostanza allo scrivente che il secondo comma del riferito articolo 1 non abbia più riguardo all'equiparazione de qua - già esaurita dal primo comma - ed in particolare al pieno utilizzo degli undici  livelli previsti dall'art.37 dell'accordo del 1983; ma che si riferisca invece, appunto perchè esaurito l'aspetto dell'equiparazione, alle restanti norme dell'accordo stesso.
               Di scarso pregio appare poi l'argomento secondo cui il contenuto della delibera commissariale n.155/1986 potrebbe trovare fondamento nell'autonomia regolamentare goduta dagli istituti zooprofilattici, in quanto tale autonomia doveva ritenersi limitata - in parte qua - dalle prescrizioni del D.P. Rep. n.662/1986.
               
               4. Le considerazioni fin qui svolte consentono di risolvere negativamente anche il terzo quesito relativo ai passaggi di livello pure disposti dall'Ente con la delibera n.155/1987 (punti 5° e 6°). Non essendo infatti tali passaggi in alcun modo autorizzati nè dalla legge n.97/1985 nè dal successivo D.P. Rep. n.662/1986, e atteso che i medesimi potevano avvenire - appartenendo ormai il personale de quo al comparto sanitario - solo in base a pubblico concorso, è da escludere - per gli stessi motivi - che l'Ente potesse ugualmente provvedervi; non giovando peraltro neanche qui l'invocata autonomia regolamentare alla quale vengono nella fattispecie in particolare collegati i discussi passaggi.
               Per quanto riguarda poi il passaggio all'11° livello del segretario generale e degli aiuti con otto anni di servizio, si concorda con codesto Assessorato circa l'illegittimità dei relativi provvedimenti: nel primo caso essendo espressamente previsto nel D.P. Rep. n.662/1986, per il segretario generale, il 10° livello; nel secondo caso, sempre che - come sembra emergere dagli atti - nessuno degli aiuti interessati possedesse i requisiti richiesti dal predetto decreto presidenziale.
               Passando al quarto quesito, va sottolineato che il relativo problema (equiparazione economica dei biologi e chimici ai veterinari dell'Istituto in oggetto) non riguarda più l'applicazione del D.P.R. n.662/1986 e del D.P.R., ivi richiamato, n.348/1983; bensì del D.P.R. 20 maggio 1987, n.270, recante il contratto del personale del comparto sanitario subentrata a quello, testè citato, del 1983. Si tratta quindi di un problema diverso da quello sopra esaminato, al quale non si attagliano necessariamente le considerazioni fin quì formulate.
               Ciò premesso va ricordato che la deliberazione ora considerata (n.10/1990) viene espressamente fondata sul parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della Sanità n.600/1989; la quale - partendo, con argomentazioni non sempre condivisibili, dalle peculiarità degli Istituti zooprofilattici sperimentali - conclude per la piena equiparazione, in seno a tali istituti, delle mansioni svolte dai biologi e chimici a quelle dei medici veterinari, traendone in sostanza la conseguenza della legittimità della relativa assimilazione anche economica, che si traduce in concreto nell'applicazione agli interessati dell'indennità prevista dall'art.92 del D.P. Rep. n.270/1987.
               Ora, se da un lato non può disconoscersi che il predetto parere riflette l'orientamento del competente organo statale su un problema di rilevanza nazionale, dall'altra va rilevato che il relativo contenuto sottende indagini e valutazioni di merito - ovviamente sottratte a quest'ufficio- che devono ritenersi compiute dall'Ente interessato in sede di adozione della delibera de qua; la cui legittimità appare pertanto subordinata all'effettivo sussistere della sopra cennata situazione di fatto.
               Vertendo comunque il presente parere su materia (trattamento giuridico ed economico del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali che richiede una disciplina unitaria e uniforme) sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di acquisire sull'intera problematica  qui discussa l'orientamento dei competenti organi statali.
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           Si fa presente che ai sensi dell'art.15, primo comma del D.P. Reg.16 giugno 1998, n.12, essendo ipotizzabile l'instaurarsi di un contenzioso relativo alla fattispecie cui il presente parere si riferisce, lo stesso è sottratto all'accesso.
   
   

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