Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    III                      /69.99.11

OGGETTO: Idrocarburi - Direttive C.E. - Istanze di permessi di ricerca presentate dall'E.M.S. - Compatibilità.

   
   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   dell'Industria
                                                   PALERMO
   
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio taluni quesiti derivanti, in parte, dai rapporti tra normativa comunitaria, statale e regionale in materia di idrocarburi ed in parte dall'entrata in vigore della l.r. n.5/1999 che dispone la liquidazione degli enti economici tra cui l'E.M.S..
   - Il primo quesito concerne la massima estensione del permesso di ricerca che l'art.9 del D. Lvo n.625/1996 di attuazione della normativa comunitaria (direttiva 94/22 CEE) fissa in non oltre 750 chilometri quadrati, mentre l'art.3 della L.r. n.30/1950 consente una estensione massima di 100 mila ettari.
   - Si chiede, poi, di conoscere se debba ritenersi vigente il disposto di cui all'art.2, comma 7° della L.r. n.2/1963 (istitutiva dell'EMS) che attribuisce all'EMS la prerogativa di ottenere permessi di ricerca e di coltivazione senza le limitazioni di estensione di cui alla L.r. n.30/1950 di cui sopra.
   - La disposta soppressione e liquidazione dell'EMS pone il problema della conferibilità, in capo all'Ente minerario, di permessi di ricerca le cui istanze sono state presentate prima dell'entrata in vigore della L.r.5/99.    
             Chiede, codesto Assessorato se tali permessi possano essere assentiti, tenuto conto che l'unica attività dell'Ente sarebbe quella di una voltura in favore della XXXX s.p.a.
   - Infine, si chiede di conoscere se l'EMS possa procedere alla presentazione di istanze di concessione o se, a seguito della messa in liquidazione dell'Ente, tali istanze possano essere presentate direttamente dalla XXXX s.p.a. titolare del permesso di ricerca e unica legitimata ad esercitare imprenditorialmente l'attività di coltivazione a seguito degli esiti positivi delle prove di produzione effettuate.
   
   2.        In ordine al primo quesito, è ben noto a Codesto Assessorato che la direttiva (94/22) CE ha l'intento di rafforzare la competitività economica, di garantire l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocaurburi, nonchè di attuare il principio della libera concorrenza; certamente la direttiva non dispone quale debba essere l'estensione del permesso di ricerca e tuttavia avverte che "l'estensione delle aree costituenti oggetto di autorizzazioni e la durata di queste ultime devono essere limitate in modo da evitare di riservare ad u unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti".
             Sono quindi gli Stati membri che in attuazione a tali principi devono stabilire la misura "ottimale" che deve avere un permesso di ricerca. Lo Stato Italiano con l'art.6 del D. Leg.vo 625/1996 ha fissato tale misura ottimale in 750 chilometri quadrati.
             La misura fissata dall'art.3 della L.r. n.30/1950 (centomila ettari) è antecedente alla direttiva CE e la Regione non l'ha modificata nè confermata. In attesa che si provveda in merito è prudente, allo stato attuale attenersi alla misura stabilita dal D. Leg.vo, citato, tanto più  che il D.D.L. 442-473-54 già presentato nell'Assemblea Regionale ma non ancora esaminato dispone, all'art.21, in 750 chilometri quadrati l'estensione massima del permesso di ricerca con palese adeguamento, quindi, alla normativa statale.
             Per quanto concerne il secondo quesito la possibilità di assentire all'EMS permessi di ricerca senza limitazione alcuna appare in violazione sia dei principi posti dalla direttiva CE prima citata, sia dell'art.7 della medesima direttiva, e come tale non può ritenersi ancora operante.
             Per quanto concerne la possibilità di assentire all'EMS nuovi permessi di ricerca, ritiene lo scrivente Ufficio che, anche se le relative istanze sono state presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 5/99 soppressiva dell'Ente, non sia più possibile assentire nuovi permessi. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (11.6.1968 n.1849; 5.6.1950 n.1387) una volta deliberato lo scioglimento, un Ente continua a sussistere con la propria struttura e la propria organizzazione "ma lo scopo è profondamente mutato" essendo soltanto quello della liquidazione del suo patrimonio. Principale effetto dello scioglimento è il divieto di nuove operazioni (art.2449 c.c.) dovendosi considerare nuove operazioni quegli atti che non siano necessari per portare a compimento attività già iniziate, ma risultino preordinati in modo autonomo al conseguimento di un utile sociale (Cass. 27.11.1982 n.6431; 22.11.1971 n.3371). Nel caso in esame la presentazione di istanze anteriormente allo scioglimento dell'Ente non si ritiene possa considerarsi "attività già iniziata" e pertanto assentire, oggi, nuovi permessi di ricerca è, a parere dello scrivente, una nuova operazione.
             Infine, per quanto concerne l'ultimo dei quesiti posti, ritiene lo scrivente che la XXXX unica titolare del permesso di ricerca ed unica legittimata ad esercitare imprenditorialmente l'attività di coltivazione a seguito degli esiti positivi delle prove di produzione effettuate, possa direttamente proporre istanza di concessione.
             Invero il nono comma dell'art.2 che intestava all'EMS tutti i permessi di concessione alla coltivazione è, come peraltro precisato dallo scrivente Ufficio nella nota n.5858/68.87.11 del 5 giugno 1987, una norma di carattere eccezionale derogatrice del sistema normativo delineato dalla L.r. 20.3.1950 n.30 di cui, in particolare, veniva disatteso il disposto dell'art.6 che attribuisce al permissionario il diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi e, quindi, l'onere di proporre la relativa istanza.
             Con la legge di soppressione dell'EMS, venuti meno gli scopi e le finalità che l'Ente doveva perseguire, devono intendersi venuti meno anche le norme che stabilivano posizioni di maggior favore dell'Ente medesimo.
   * * *


             In conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n.16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane