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Gruppo     IV                    /63.99.11

OGGETTO: Ribassi d'asta - Art. 11, l.r. 5/98 e art. L.r. 25/93 - Utilizzazione per perizie di variante e suppletive. Quesiti.

   
   
   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                        DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                        E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                               P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente su taluni quesiti in materia di utilizzo del ribasso d'asta, sorti in relazione all'art. 11, L.r. 5/98 che da ultimo ha modificato l'art. 23, comma 14, L.r. 21/85, facendo salvo però quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, del L.R. n. 25/93.
               In particolare codesto Assessorato, dopo avere esposto la normativa in questione chiede di conoscere se il 50% del ribasso d'asta, trasferito nei bilanci degli Enti di cui all'art. 1 della L.R.. n. 21/85 -come previsto dall'art. 11, comma 9 della L.r. 5/98- possa essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dall'art. 3, L.r.4/96 istitutivo del fondo di rotazione poi abrogato dal comma 10 dello stesso art. 9 L.r. 5/98. "In caso di risposta positiva" si chiede altresì se "nei casi previsti dall'art. 152 della L.R. n. 25/93" il ribasso d'asta possa 'essere utilizzato totalmente per la redazione di perizie di variante e suppletiva, escludendo, in tal caso, l'affluenza del 50% dello stesso ribasso nel bilancio della Regione Siciliana".
               Codesta Amministrazione è dell'avviso che la L.r. 5/98 non ponga "alcun limite agli Enti obbligati sulla utilizzazione del 50% del ribasso d'asta che entra nei loro bilanci, per cui lo stesso dovrebbe potere essere utilizzato per eventuali perizie di variante e suppletive; in tal caso nella potestà dell'art. 11 della L.R. n. 5/98 rientrerebbe il caso previsto dall'art. 152 della L.R. n. 25/93".
               
               2. In ordine ai quesiti suesposti appaiono preliminari alcune precisazioni sulla normativa vigente in materia di ribassi d'asta che è costituita dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, più volte sostituito dal Legislatore e in ultimo con l'art. 11, comma 9 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, e dall'art. 152, comma 3 della L.r. 1 settembre 1993, n. 25 espressamente fatto salvo dallo stesso art. 11, L.r. 5/98.
               E' necessario inoltre tenere presenti le istruzioni sulle "procedure di accertamento e riassegnazione delle somme relative ai ribassi d'asta" diramate dall'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze con circolare 7 giugno 1997, n. 8 integrata dalla circolare 7 agosto 1998, n. 9.
               L'art. 11, comma 9 della L. r. 5/98 (il testo attuale, cioè , dell'art. 23, comma 14 L.r. 21/85) della una norma di carattere generale in ordine alla destinazione delle "somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, (tra cui sono compresi, ai sensi dell'art. 79, L.r. 10/93, le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case popolari e i consorzi di bonifica) con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari".
               Tali somme dovranno affluire "per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 percento in entrata nel bilancio della Regione Siciliana" (nel capitolo 3744 "Rimborso delle somme corrispondenti al 50 per cento dei ribassi d'asta realizzati nell'affidamento di lavori finanziati sulla base di progetti esecutivi, nonchè delle somme relative al 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4").
               Come viene precisato nella su citata circolare 9/98 si dovrà procedere ai versamenti in entrata secondo le "procedure che seguono:
   a) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale accredita all'ente l'intero importo dell'opera finanziata, l'ente medesimo, per la somma corrispondente al ribasso d'asta, dovrà emettere il 5o per cento dello stesso, un ordinativo a proprio favore e per il restante 5O per cento un ordinativo a favore dell'Amministrazione regionale sul capitolo 3744;
   b) nell'ipotesi in cui, invece, l'Amministrazione regionale accredita all'ente l'importo del'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, la stessa dovrà provvedere ad emettere un mandato speciale con imputazione al capitolo di entrata 3744 per un importo pari al 50 per cento del predetto ribasso e per il restante 50 per cento un mandato a favore dell'ente finanziato".
               Come detto, il comma 9 dell'art. 11 della L.r. 5/98 fa "salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25".
               Quest'ultimo prevede che "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 della Legge regionale 20 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzati, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variane e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite complessivo di cui all'articolo23, comma 3, della Legge regionale 29 aprile 1985, N. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".
               Se l'articolo 11 della L.r. 5/98 detta una norma di carattere generale, l'articolo 152, 3° comma, della L. r. 25/93 pone una norma di carattere speciale perchè ha un'applicazione limitata, ai sensi del comma 1, ai lavori approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10, nonchè, per effetto dell'articolo 8, comma 3 della Legge regionale 19/94, ai lavori finanziati negli anni 1993 e 1994 ai sensi dell'articolo 150, comma 2 della Legge regionale 25/93.
               Con successive norme (art. 2 , comma 4 della L.r. 10/95, art. 2, comma 8 della L.r. 4/96, art. 9, comma 3 della L.r. 47/96 e art. 10, comma 2 del L.r. 5/98) l'applicazione dell'art. 152, commi 2 e 3 è stata, inoltre, estesa anche alle opere finanziate negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998.
               Come peraltro previsto nella circolare 9/98 più volte citata: "Da quanto sopra consegue che debbono essere versate in entrata, ai pertinenti capitoli del bilancio della Regione non soltanto le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai lavori approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ma anche quelli relativi a lavori, inclusi nei programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche e finanziati, nel corso degli anni 1993/1998, ai sensi del richiamato articolo 150 della citata legge regionale 25 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni".
               In attuazione del su citato art. 152, 3° comma, sono stati istituiti "appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione (capitoli 3789,3739, 3740, 3141) nei quali fare affluire le somme corrispondenti ai ribassi d'asta secondo la natura dei fondi (ordinari: F.S.N.); mentre nello stato di previsione della spesa sono stati istituiti appositi capitoli, tenendo conto della natura dei fondi e del tipo di interventi (spese dirette: trasferimenti), per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive" (cfr. circolare regionale del bilancio e finanze n. 48427 del 14.10.95).
               Si deve considerare infine il comma 3 dell'art. 152 della L.r. 25/93 non si applica "per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari, gestiti dalla stessa Amministrazione regionale".
               In tal caso "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate entro il limite di cui al comma 3 dell'art. 23 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 54 della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il finanziamento".
               Lo stesso art. 11, L.r. 5/98 ha poi al comma 10 disposto l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. r. 8. 1. 96, n. 4, (il cui comma 6 aveva a sua volta abrogato l'art. 12 della L. R. 7/6/94, n. 219), relativi al fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche da istituirsi dagli enti di cui all'art. 1 della L.r. 21/85 presso istituti tesorieri al quale dovevano affluire i ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale o con mezzi propri dell'ente appaltante ai sensi dell'art. 3, L.r. 22/96 ora sostituito dal comma 9, dell'art. 11 L.r. 5/98.
               Quest'ultima norma -che in proposito ha inserito il comma 14 bis nell'art. 23, L.r. 21/85- ha disposto in ordine alla destinazione delle disponibilità del s. d. fondo di rotazione derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale (con esclusione delle somme derivanti dai ribassi d'asta qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante) accertata al 15 aprile 1998: data d'entrata in vigore della L.r. 5/98.
               In particolare viene stabilito che le suddette disponibilità dovranno essere versate per il 50 per cento in entrata nei bilanci degli stessi enti(di cui all'art. 1 L.r. 21/85) e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana con imputazione al medesimo capitolo 2744 per l'esercizio in corso (cfr. circ. 9/98).
               Alla luce della normativa suesposta si possono trarre le seguenti conclusioni in ordine ai quesiti prospettati da codesta Amministrazione.
               Nel bilancio degli enti di cui all'art. 1 della L.R. 21/85 affluiscono sia le somme corrispondenti al 50% dei lavori finanziati con fondi regionali dall'Amministrazione regionale, sia le somme corrispondenti al 50% delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.r. 4/96 derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.
               Somme, queste, che possono essere utilizzate dagli enti per le finalità ritenute più opportune, e quand'anche per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 152, comma 3, L.R. 25/93.
               Quest'ultimo, infatti, essendo norma speciale, si applica, in deroga alla norma generale (ora rappresentati dall'art. 11, comma 0-9, L.R. 5/96) ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti (lavori approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 gennaio 1993, sino a lavori finanziati, per gli anni 1993-1996, ai sensi dell'art. 140, comma 2 L.r. 25/93).
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           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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