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Gruppo VI                      /57.99.11

OGGETTO: Riconoscimento legale "Nuova Scuola Media" dell'I.P.A.B. Collegio XX e Conservatori riuniti di YY.

   
   
                                        Assessorato regionale
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                                                         - Direzione regionale istruzione
                                                         P A L E R M O

   
   
   1.          Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine ad una questione connessa al riconoscimento legale della "Nuova Scuola Media" dell'I.P.A.B. Collegio XX e Conservatori riuniti di YY, in relazione ad una particolare fase del procedimento tendente alla concessione del predetto riconoscimento.
               La questione si pone in concreto con riguardo all'esigenza di procedere da un lato alla revoca con decorrenza dall'anno scolastico 1999/2000 del beneficio del "riconoscimento legale", attribuito con D.M. n.279/1939 alla "Scuola media XX" sita in YY, già gestita dall'Opera Pia XX e successivamente gestita di fatto, e quindi in assenza del contestuale riconoscimento legale, dalle suore di KK e, dall'altro, di concedere il riconoscimento legale alla medesima scuola, ora denominata "Nuova scuola media" gestita dall'I.P.A.B. Collegio XX e Conservatori riuniti.
               Codesta Amministrazione in particolare fa presente che nell'anno scolastico 1998/99 la Scuola Media in questione continuerà comunque a funzionare come legalmente riconosciuta con D.M. 279/39 emesso a suo tempo in favore del Collegio XX, dal momento che il beneficio del riconoscimento per la salvaguardia del pubblico interesse potrà essere dichiarato estinto solo a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Ma rappresenta altresì che nel corso dello stesso anno scolastico presso la medesima scuola (trasformatasi nella "Nuova Scuola Media" gestita dall'I.P.A.B. Collegio XX e Conservatori riuniti" di YY) verranno effettuati gli accertamenti ispettivi per l'attribuzione al nuovo soggetto gestore del riconoscimento legale.
               In relazione alla fattispecie prospettata, codesta Amministrazione, nel richiedere il parere dello scrivente, manifesta l'avviso che, se da un lato deve procedersi alla revoca del beneficio già attribuito con D.M. 279/39 con decorrenza dall'anno scolastico 1999/2000, dall'altro non sussistono motivi per non dar corso all'istanza del nuovo Ente e pertanto avvierà il relativo procedimento che, ove si concluda favorevolmente, porterà al nuovo riconoscimento con decorrenza dallo stesso anno scolastico 1999/2000.
               Sul quesito proposto si osserva quanto segue.
   
   2.          Il "riconoscimento legale" è un provvedimento di natura concessoria che può essere fruito da quelle istituzioni scolastiche non statali che dimostrino di conformarsi all'ordinamento scolastico e di essere idonee a fornire un servizio di istruzione.
               Con esso viene attribuito alla scuola privata una funzione che è propria dello Stato, qual'è, appunto, il rilascio dei titoli legali di studi.
               La fonte normativa essenziale in materia è contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n.86, la quale richiede per la concessione del provvedimen- to in questione un rigoroso accertamento della sussistenza dei mezzi materiali e tecnici necessari per un regolare funzionamento della scuola.
               In particolare l'art.6 della citata legge prescrive l'accertamento di una serie di condizioni necessarie tra le quali il funzionamento della scuola da almeno un anno, l'idoneità dei locali e dei programmi, nonchè determinati requisiti soggettivi in ordine al personale docente e agli alunni.
               Inoltre l'art.2 prescrive l'accertamento dei "necessari requisiti professionali e morali" del gestore della scuola beneficiaria della concessione.
               Tali requisiti, nel caso di persone giuridiche, devono essere posseduti da tutti i soggetti aventi la rappresentanza sugli atti di gestione.
               Ora, alla luce del richiamato quadro normativo non è dato rinvenire alcuna indicazione in ordine al rapporto che si instaura tra i successivi provvedimenti amministrativi che possano riguardare la medesima scuola e, segnatamente, in ordine alla revoca del beneficio del riconoscimento legale e attribuzione dello stesso in relazione ad una nuova istanza.
               Anche la circolare del Ministero della pubblica istruzione 9 dicembre 1987, n.377, recepita dalla Circolare assessoriale 14 gennaio 1989, n.2, nel disporre i casi in cui la modifica o il venir meno di uno degli elementi essenziali del provvedimento comporta le revoca della concessione (passaggio di gestione dell'azienda scuola) o, comunque, l'obbligo di notificare il mutamento stesso all'autorità amministrativa ai fini di un nuovo accertamento costitutivo, a pena di revoca del provvedimento stesso (mutamento del rappresentante legale del gestore - persona giuridica, trasferimento e modifica della sede) nulla dispone al riguardo.
               Tra l'altro, dall'esame della predetta circolare, oltre che dalla citata legge n.86/42, si evince che nel rapporto concessorio di cui si discute, gli elementi maggiormente rilevanti sono da individuarsi nell'aspetto didattico, mentre quelli inerenti l'aspetto amministrativo e aziendale, seppur di notevole importanza, sembrano strettamente strumentali al primo.
               Di conseguenza se, da un lato, può apparire contraddittoria la circostanza che la medesima scuola funzioni nello stesso anno scolastico come "legalmente riconosciuta" e, nel contempo, si trovi ad essere "in fase di riconoscimento", dall'altro, nè la lettera, nè lo spirito della legge sembrano escludere tale possibilità ed in ogni caso va tenuto presente che il soggetto che richiede oggi il riconoscimento è un nuovo ente giuridico istituito con D.P. Reg. n.269 del 22 ottobre 1994, diverso da quello cui a suo tempo era stato concesso il riconoscimento oggi in revoca.
               D'altronde, l'accertamento delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento precisate dalla legge n.86/42, nonchè dalla citata circolare ministeriale n.377/87, importa una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, alla stregua dell'interesse pubblico al conferimento di certi diritti o poteri al privato ed in tal senso, ove si accerti la sussistenza dei requisiti richiesti e dell'interesse di cui sopra, ben potrà concedersi al nuovo soggetto il riconoscimento richiesto.
               In base alle considerazioni sopra svolte, sembra, dunque, potersi condividere l'orientamento espresso da codesta Amministrazione.
   
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               Si ricorda, infine, che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla    
   data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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