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Gruppo     III                  /51.99.11

OGGETTO: Corpo regionale delle miniere - Autorizzazione all'apertura di cava. Delega di firma del provvedimento finale.

   
   
   
                                        CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
                                        Ispettorato Regionale Tecnico
                                         P A L E R M O
   
   
               1. Con nota n. 291 del 20 gennaio 1999 il dirigente tecnico superiore Dr. R., capo del servizio geologico e geofisico del CO.RE.MI., comunicava all'Ispettore regionale tecnico che, sussistendo "motivi di incompatibilità", si sarebbe astenuto dal rilascio del parere previsto dall'art. 9 L.r. 127/1980 necessario per l'autorizzazione alla attività di cava richiesta dalla società S.E.L.M.I.
               Con nota n. 426 del 27 gennaio 1999 l'Ispettore tecnico, nel prendere atto della dichiarata incompatibilità, conferiva il compito di istruire la pratica per il rilascio del necessario parere "con potere di firma degli atti finali", al dirigente dr. C. il quale con lettera del 28 gennaio 1999 nel ritenere "palesemente illegittimo" l'incarico conferitogli, ne ha richiesto la reiterazione per iscritto ai sensi dello Statuto dei dipendenti civili dello Stato.
               In relazione alla questione così esposta, codesta Amministrazione chiede il parere dello scrivente Ufficio "sulla procedura adottata".
   
   
               2. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della L.r. 7/1971, rientra fra i compiti del dirigente (cui il dirigente tecnico è equiparato) l'esercizio di funzioni di direzione, di impulso, di istruzione... di una pratica nonchè l'adozione di provvedimenti sugli affari attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti, da delega del Capo dell'Amministrazione o del direttore. Il terzo comma dell'articolo citato, poi, dispone che nell'ipotesi in cui ricorrono esigenze di funzionalità della azione amministrativa il dirigente del gruppo può proporre con richiesta motivata l'avocazione dell'affare al direttore regionale il quale può affidare la predisposizione e/o la proposta del provvedimento finale ad altro operatore.
               Per quel che concerne l'ipotesi prospettata nella nota che si riscontra, nell'ispettoriale n. 426 del 27 gennaio 1999 si dà incarico ad un dirigente di provvedere all'istruzione di una determinata pratica "con potere di firma degli atti finali".
               Dalle norme appena citate risulta di tutta evidenza come l'istruttoria di una pratica fa parte delle normali funzioni di un dirigente; l'attribuzione di tale compito rientra nell'ambito dei poteri di direzione degli uffici e di coordinamento dei gruppi di lavoro, propri del direttore (cui l'ispettore regionale tecnico è equiparato).
               Nella fattispecie in esame, tuttavia, essendosi verificata una ipotesi di "incompatibilità funzionale", l'Ispettore tecnico ha affidato al dirigente il compito di istruire la pratica "con potere di firma degli atti finali". Occorre quindi accertare se il compito di predisporre il provvedimento finale con conseguente firma dell'atto rientri tra gli atti che l'Ispettore tecnico possa delegare.
               In base alle disposizioni contenute nell'art. 9 della L.r. 127/1980, l'esercizio dell'attività di cava è subordinata al rilascio della autorizzazione del distretto minerario; come tale è certamente un atto che rientra nelle competenze del funzionario a capo del distretto. Ma i distretti minerari così come i servizi geologico e geofisico (art. 4 L.r. 35/1960) dipendono dall'Ispettorato regionale tecnico, tutti i compiti e le funzioni, quindi, sono direttamente ascrivibili all'Ispettorato regionale tecnico a capo del Corpo regionale delle miniere il quale ha, quindi, la facoltà di delegarli ad un funzionario di sua scelta.
               Ritiene, pertanto, lo scrivente Ufficio che il comportamento tenuto da codesta Amministrazione sia conforme alle previsioni legislative; di contro le motivazioni del dirigente incaricato, pervenute in allegato alla nota n. 862 del 18.2.99, non appaiono pertinenti. L'interessato, infatti, motiva la richiesta di reiterazione dell'ordine di servizio, definito illegittimo, con la circostanza che la relazione geologica è a firma del figlio del Capo del servizio geologico e geofisico.
               Va allora precisato che tale circostanza giustifica l'astensione del titolare del servizio in osservanza del principio generale che impone l'astensione del titolare in tutti quegli affari in cui sia personalmente interessato ovvero a cui siano interessati parenti o affini sino al quarto grado, ma non giustifica il rifiuto del dirigente incaricato tenuto conto che non sussiste nei suoi confronti un interesse personale, diretto ed attuale tale da creare una situazione antagonista e confliggente con l'ufficio di cui fa parte.
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In conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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