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Gruppo V                        /50.99.11

OGGETTO: Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Natura del termine di presentazione delle istanze di finanziamento per il 1996 (Circ. Ass. Sanità 16 aprile 1998, n.956).

   
   
                                                    Assessorato Regionale Sanità
                                                     I Direzione
                                                     P A L E R M O

   
               1. La circolare dell'Assessore regionale per la sanità 16 aprile 1998, n.956 ("Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di progetti di enti pubblici e privati a valere sulla quota 1996 del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione siciliana") prevede - fra l'altro - che i progetti da valutare per l'ammissione ai finanziamenti in questione dovranno essere spediti dagli interessati: "esclusivamente attraverso il servizio postale con raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione" della circolare stessa nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
               Effettuata la pubblicazione prescritta, codesto Assessorato - come si legge nella nota che si riscontra - ha ricevuto 250 progetti, 40 dei quali spediti dopo la scadenza del termine previsto dalla circolare assessoriale.
               Al riguardo viene riferito - chiedendo in merito l'avviso dello scrivente - che in seno all'Amministrazione regionale della sanità si sarebbero delineati due opposti orientamenti, l'uno favorevole, l'altro contrario  alla possibilità di valutare anche i progetti tardivamente spediti al fine dell'eventuale ammissione degli stessi al finanziamento in questione.
               In senso favorevole si è chiaramente espresso l'Assessore del ramo che, con nota 9 ottobre 1998 n.2937/Gab., ha disposto l'invio all'organo competente per l'esame istruttorio anche dei progetti in contestazione; motivando tale determinazione con l'asserita natura soltanto ordinatoria del termine di cui alla circolare n.956/1998 (non assistito da alcuna sanzione per il caso di inosservanza) e con l'interesse dell'Amministrazione ad "effettuare la valutazione su un maggior numero di progetti, al fine di individuare quelli più validi".
               In senso contrario si è invece espressa la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, cui spetta il predetto esame istruttorio (art.4 D.A. 21 gennaio 1998), che ritiene di non poter valutare le istanze di finanziamento non spedite tempestivamente, non potendosi concordare con la tesi della natura meramente ordinatoria del termine de quo e dovendosi rilevare, anzi, un palese contrasto fra la circolare n.956/1998 e la assessoriale n.2937/1998.
   
               2. L'opinione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, ad avviso di quest'Ufficio, appare giuridicamente fondata e va pertanto condivisa.
               Se infatti è vero che ad un termine perentorio deve accompagnarsi una "sanzione" (di regola la "decadenza") per il caso di inosservanza, è parimenti vero che tale regola non può univocamente applicarsi sia ai termini rivolti alla pubblica amministrazione (nei quali la comminatoria dev'essere sempre espressa, non essendo ovviamente interesse pubblico impedire automaticamente alla p.a. di provvedere tutte le volte che sia inutilmente decorso il termine assegnatole ed essendo semmai vero il contrario) che ai termini diretti a soggetti privati interessati ad ottenere un beneficio (ammissione ad un concorso, finanziamento, etc.) dall'amministrazione stessa.
               In tale seconda ipotesi il termine, quando è previsto, è palesemente ispirato da esigenze di certezza del diritto e di equità dell'azione amministrativa; rispondenti evidentemente alla duplice necessità di conoscere preventivamente il numero dei richiedenti ed in qualche caso (come nella fattispecie) i contenuti delle loro richieste, nonchè di porli su un piano di assoluta parità in ordine alla possibilità di beneficiare delle scelte amministrative da compiersi su loro domanda.
               Ne consegue che in quest'ultima ipotesi l'apposizione di un termine alle istanze dei privati non può che avere valore "perentorio", risultando ovvia dalle considerazioni che precedono l'esistenza di una "sanzione" di decadenza, quand'anche non espressa, in tutti i casi di inosservanza, da parte degli interessati, di un termine apposto alla loro facoltà di presentare istanze nel proprio interesse.
               In questo senso è orientata la dottrina, che ha affermato che: "i termini per la presentazione delle domande e dei ricorsi sono perentori", aggiungendo che "il principio, pur essendo sancito per il pubblico impiego, dovrebbe considerarsi di generale applicazione" (Virga P., Diritto amministrativo, atti e ricorsi, vol. II, pag. 72, Giuffrè, Milano 1995).
               Nello stesso senso, del resto, si è pronunciato anche il T.A.R. Campania, per il quale: "in base ai principi generali del procedimento amministrativo, il termine entro il quale l'atto propulsivo del privato deve essere presentato ha carattere perentorio, derivando dalla sua inosservanza una decadenza; mentre per l'amministrazione, e salvo che la legge disponga diversamente, l'indicazione di un termine entro cui adottare un provvedimento ha carattere ordinatorio o sollecitatorio, non privando l'amministrazione stessa della facoltà di provvedere al riguardo" (T.A.R. Campania, sent. 19 febbraio 1982, n.52; in senso sostanzialmente analogo, anche se su fatticpecie diversa, cfr.: C. di Stato, V, dec. 12 dicembre 1997, n.1537).
       
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               Si fa presente che ai sensi dell'art.15, primo comma, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, essendo ipotizzabile l'instaurarsi di un contenzioso relativo alla fattispecie cui il presente parere si riferisce, lo stesso è sottratto all'accesso.
   

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