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Gruppo    III                      /47/11/99

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - art. 23 R.O. - Indennità chilometrica.

   
   
                                                   Assessorato Industria
                                                   P A L E R M O
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica relativa all'esatta attribuzione dell'indennità chilometrica di cui all'art. 23 del R.O. del Consorzio di XXXX in favore dei dipendenti in servizio presso il Centro Direzionale dell'Ente medesimo. Ciò in quanto tale Centro è situato all'interno dell'area industriale del D., catastalmente ubicata "a cavallo" dei comuni di YYYY ed XXXX, ed il Consorzio, con tale motivazione, liquida ai propri dipendenti l'indennità in argomento "in base all'effettivo luogo di residenza". Le perplessità di codesto Assessorato riguardano in primo luogo l'esatta determinazione del "centro abitato" da assumere come riferimento ai sensi del citato art. 23 R.O. ed, in secondo luogo, l'effettiva individuazione di un criterio in base al quale legittimamente determinare l'indennità da corrispondere.
   
   2.          In riferimento ai quesiti posti da codesto Assessorato nella nota cui si risponde lo scrivente, non senza aver prima rimandato a quanto già espresso sulla problematica in argomento con i pareri n. 76/95/11 del 15 giugno 1995, prot. n. 10140, e n. 134/97/11 del 9 giugno 1997, prot. 11746, ritiene che per il calcolo dell'indennità chilometrica "de qua" il centro abitato da assumere a riferimento debba essere il più vicino al luogo di lavoro. Non si ritiene, praticabile una diversa soluzione che tenendo conto della effettiva residenza di ciascun dipendente consortile si basi sull'effettivo tragitto percorso dallo stesso, in quanto, si tratterebbe, di una soluzione oltre che illogica ed antieconomica per il Consorzio non conforme alla vera "ratio" dell'art. 23 R.O. il cui scopo è quello di lenire il sacrificio del dipendente che, pur potendo stabilire la propria residenza nel centro abitato più vicino al posto di lavoro, tuttavia, essendo quest'ultimo situato al di fuori del perimetro di tale centro, è giornalmente costretto a subire dei disagi, in termini economici e di tempo, per raggiungere il luogo di lavoro medesimo. Appare dunque evidente come il Consorzio nel calcolo dell'indennità in argomento da corrispondere debba necessariamente riferirsi per tutti i dipendenti alla medesima distanza esistente tra il perimetro del centro abitato più vicino al luogo di lavoro e lo stesso, cosicchè il maggiore onere derivante da un eventuale superiore percorrenza giornaliera rimane a carico del lavoratore il quale abbia discrezionalmente rinunciato alla possibilità di fissare la propria residenza nel più vicino centro abitato.
   
   3.          A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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