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Gruppo     II                    /44/99.11

OGGETTO: Possibilità di essere nominato ufficiale rogante di funzionari di settimo livello (assistente amministrativo).

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   AGRICOLTURA E FORESTE
   
                             P.C.        DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                   PERSONALE E DEI SS.GG.
   
                                                    L O R O S E D I
   
               1. Con la nota che si riscontra codesto Assessorato riferisce che, con l'entrata in vigore della l.r. 10/93, che individua nell'asta pubblica il metodo di scelta del contraente negli appalti di forniture di beni e servizi, deve procedere alla individuazione di funzionari che dovranno essere nominati per l'espletamento delle funzioni di ufficiale rogante.
               Data la carenza di personale con la qualifica di dirigente amministrativo a cui dovrebbe riservarsi la nomina secondo la circolare dell'Assessore regionale alla Presidenza 14 marzo 1993, n. 1084/58/0, codesta Amministrazione chiede se, ai sensi dell'art. 95, R.D. 827/19247, in assenza di detti dirigenti possa essere nominato un funzionario amministrativo di settimo livello (assistente amministrativo).
   
   
               2. L'Ufficiale rogante cui, ai sensi degli artt. 95, 96, e 100 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili, quali l'attestazione formale delle volontà espresse in sua presenza, per la realizzazione dei fini che esse determinano, la conformità degli atti alle predette volontà e la conservazione degli stessi, ecc., deve essere nominato, in applicazione della stessa norma, tra i funzionari di grado non inferiore al nono. Quest'ultimo, nell'ordinamento giuridico disciplinato dal R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 era un grado non iniziale dell'ex gruppo A, accessibile tuttavia anche nell'ambito dell'ex gruppo B (cfr. art. 21, co. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati statali). Quindi, in mancanza di specificazione della norma sul gruppo di appartenenza del funzionario nominabile quale funzionario rogante, non sembra potersi escludere che detta nomina possa ricadere su di un assistente.
               Il dipendente con tale qualifica, invero, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23 marzo 1971, n. 7, "rilascia certificati" e "partecipa a commissioni, comitati, collegi"; onde può ben essere incluso nella categoria dei pubblici funzionari, al pari del dirigente e del dirigente superiore.
               Ciò premesso, lo Scrivente, pur condividendo l'esigenza rappresentata nella menzionata nota n. 1084/58/0 del 14 marzo 1993 dell'Assessore regionale alla Presidenza che la scelta de qua ricada su un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente, atteso che, nella qualità di ufficiale rogante, detto funzionario svolge un'attività che si avvicina a quella svolta in via istituzionale dal notaio (tanto è vero che nelle amministrazioni locali ex art. 64, lettera c, L. 8 giugno 1990 n. 142, che ha espressamente mantenuto in vigore l'art. 89 del T.U. 383/1934, la funzione rogatoria è svolta dal segretario) ritiene che, ove la scelta di cui sopra non fosse praticabile per carenza di dirigenti amministrativi sia possibile fare ricorso alla utilizzazione di un funzionario di settimo livello anche con qualifica di assistente amministrativo di provata esperienza.
               Il presente parere viene inviato anche alla Direzione regionale del personale e ss.gg., affinchè, ove lo condivida, promuova la conseguente modifica della predetta circolare, ovvero in caso contrario, fornisca nuovi elementi di valutazione ai fini di un approfondimento della questione da parte dello Scrivente.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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