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Gruppo II                      /42.99.11

OGGETTO: Accesso ad atti in fase endoprocedimentale.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     del territorio e ambiente
                                                     Gruppo I O.M. - U.R.P.
                                                     S E D E

   
   1.          Con la suindicata nota codesto Assessorato, a seguito della presentazione di molteplici istanze di privati volte ad acquisire la conoscenza di atti in fasi preliminari alla conclusione del procedimento, chiede allo scrivente di esprimere il proprio avviso sulla esercitabilità del diritto di accesso in fase endoprocedimentale e più specificamente per i rapporti istruttori elaborati dai singoli gruppi di lavoro nonchè per i pareri - obbligatori, ma non vincolanti - degli organi consultivi e dei gruppi e commissioni costituiti al loro interno, istituiti presso codesto ramo di Amministrazione.
               Codesto Assessorato, nel rappresentare la problematica in argomento, esprime alcune considerazioni circa l'esigenza di soddisfare le richieste di conoscenza da parte dei soggetti interessati ai procedimenti in itinere e la possibilità che tali posizioni possano confliggere con la facoltà dell'Amministrazione di discostarsi dai pareri resi dai detti organi.
               Codesto Assessorato rappresenta, altresì, che gli atti in argomento non risultano inclusi tra quelli previsti dall'art. 14 del D.P.Reg.  12/98, dei quali è possibile differire la conoscenza fino all'emanazione del provvedimento finale.
   
   2.          Con riferimento al caso prospettato si osserva, in generale, che qualunque atto che rappresenti esercizio di potestà amministrativa finalizzato all'emanazione di provvedimenti amministrativi di natura autoritativa è assoggettabile alla disciplina del diritto di accesso (cfr. per tutte Cons. St., sez. V, n.1559/96) e che il segreto amministrativo opponibile deve avere riguardo ad informazioni protette che devono corrispondere ad ipotesi specificamente previste da disposizioni normative (art.13 D.P. Reg. 12/98).
               La legge sul procedimento e il regolamento sull'accesso non contengono una disciplina esplicita e puntuale con riguardo alle modalità o ad i tempi dell'esercizio del diritto in parola nell'ambito dei procedimenti complessi. Tale disciplina è però ricavabile dalle norme generali contenute nella legge e nel regolamento citati. Ed infatti, l'accesso ai documenti amministrativi è ammesso espressamente dal legislatore con riguardo "agli atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa" (art.25, comma 2, l.r. 10/91), tranne che per gli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art.14, ossia atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (cfr. art.27, co. 2, l.r. 10/1991), tra cui rientrano i piani urbanistici esaminati dal C.R.U., i piani di tutela dell'ambiente e di risanamento delle acque di competenza del C.R.T.A. e quelli di cui all'art.4 l.r. 98/1981, di competenza del C.R.P.P.N.
               Tali limitazioni sono motivate dall'esigenza di sottrarre all'ingerenza di una eventuale molteplicità di soggetti atti di vasta portata e di applicazione generalizzata per il pericolo che essa possa risultare troppo penetrante (Cons. St., sez. IV, 3 novembre 1997, n.1254).
               Ferma l'accessibilità degli atti interni nei limiti sopra precisati, va inoltre evidenziato che (come d'altra parte non è sfuggito a codesto Assessorato nella nota cui si risponde), ai sensi degli artt. 10 e 11 della citata l.r. 10/91 i soggetti interessati possono, nel corso del procedimento, prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti i quali, se pertinenti, dovranno essere valutati dall'Amministrazione procedente e che tale intervento, preordinato a dare la possibilità al cittadino di contribuire al corretto formarsi delle determinazioni dell'Amministrazione, permette alla stessa di rendere palese la legittimità dell'iter procedimentale seguito, anche con riferimento ai casi di mancata utilizzazione dei pareri resi dai propri organi.
               Non sembra, infine, esperibile nella specie la possibilità di differire l'esercizio del diritto in parola sino al momento dell'emanazione del provvedimento finale (concordemente, del resto, con quanto espresso da codesto Assessorato). Tale facoltà, infatti, deve avere riguardo a specifiche situazioni di fatto, valutabili caso per caso, tali da fare ritenere all'amministrazione che dalla conoscenza di determinati atti possa scaturire un grave ostacolo all'esercizio dell'azione amministrativa.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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