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Gruppo    III                      /40.99.11

OGGETTO: Piccole e medie imprese - Parametri di individuazione - Società con partecipazione in società controllate e collegate.

   
   
   
   
                                       Assessorato regionale dell'Industria
                                       P A L E R M O
   
   
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato, premesso che a seguito di un parere reso dallo scrivente Ufficio in data 18 marzo 1993, utilizza per l'individuazione delle piccole e medie imprese i parametri previsti dalla L.r. 22/74, art. 28, chiede di conoscere se nei confronti di una società capofila di un gruppo costituito da società controllate, collegate ed associate debba tenersi conto, ai fini della determinazione dei parametri, anche delle varie partecipazioni nelle anzidette società e, in caso affermativo, in quale percentuali.
   
   2.          Il parere reso dallo scrivente Ufficio nel marzo 1993 deve intendersi superato per effetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, che detta anche i criteri di individuazione delle stesse ed a cui lo Stato Italiano si è adeguato con D.M. 1 giugno 1993. La disciplina comunitaria è stata poi modificata con una ulteriore disciplina pubblicata nella G.U.C.E. n. C 213 del 23 luglio  cui lo Stato Italiano si è adeguato con D.M. 18 settembre 1997, pubblicato in G.U.R.I. 1 ottobre 1997 n. 229.
               Secondo la disciplina comunitaria, in cui è sottolineato che la stessa si applica a qualunque forma di aiuto, le P.M.I. sono imprese:
   - aventi meno di 250 dipendenti;
   - aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
   - siano in possesso del requisito di indipendenza.
   Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la piccola è definita come un'impresa:
   - avente meno di 50 dipendenti;
   - avente un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
   - sia in possesso del requisito di indipendenza.
               Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa.
               I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
               Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria è quindi necessario sommare i dati della impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
                 Nel ritenere la disciplina comunitaria appena riferita esaustiva del quesito posto nella nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, se richiesto.
               Si ritiene, ad ogni buon fine, di richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sul D.M. 18 settembre 1997 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese") in G.U.R.I. 1 ottobre 1997, n. 229; sull'allegato 3 ("Definizione e parametri dimensionali delle imprese") sulla circolare del Ministero dell'Industria 16 ottobre 1998 n. 900355, in G.U.R.I. - suppl. ord. - del 31 ottobre 1998 e sulla Circolare sempre del Ministero dell'Industria, 19 gennaio 1998 n. 900016 ("Tasso di conversione lira/ECU da utilizzare per la determinazione della dimensione dell'impresa") in G.U.R.I n. 18 del 23 gennaio 1999.
   
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               In conformità alla Circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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