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Gruppo XIV                        /34.99.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Agricoltura - Normativa antimafia.

   
   
   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         AGRICOLTURA E FORESTE
                                                         Direzione interventi
                                                         strutturali
                                                         P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dell'Ufficio in ordine ad una problematica, sollevata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di C..., riguardante la concessione in favore degli eredi del sig. M... dei benefici previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per le aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.
               Risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere che la Prefettura di C... ha comunicato al predetto Ispettorato la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti di tutti gli eredi ad eccezione di uno degli stessi (sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione) il quale ha tuttavia prodotto al medesimo IPA gli atti di rinunzia all'eredità.
         In relazione a tale fattispecie codesta Amministrazione chiede l'avviso dello scrivente "al fine di accertare la legittimità della corresponsione delle provvidenze" de quibus con riferimento alla citata legge n. 590/1981 nonchè alla normativa richiamata nella comunicazione prefettizia del 21 luglio 1997.
   
               2. Ai fini dell'esame della problematica prospettata - peraltro risolvibile, non tanto sulla base della differenziazione tra le diverse tipologie di misure di prevenzione prospettata dalla richiedente Amministrazione, bensì in forza delle considerazioni che seguono - appare anzitutto opportuno affrontare la questione della successione mortis causa nel rapporto di finanziamento, tenuto conto che quest'ultimo, nel sistema della legge n. 590/1981, risulta configurato nel senso di evidenziare la prevalente destinazione "aziendale" delle agevolazioni ivi disciplinate; ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge n. 590/1981, le misure previste sono finalizzate alla "ricostruzione dei capitali di conduzione, ..., che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione", causata da calamità naturali o da avversità atmosferiche "i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole".
               Al riguardo si osserva che, da un punto di vista generale, la situazione giuridica soggettiva connessa alla richiesta di un finanziamento pubblico nella fase istruttoria del procedimento di erogazione, e cioè prima della adozione dell'atto di concessione del beneficio, è quella propria dell'interesse legittimo che, secondo la prevalente dottrina, si risolve nella pretesa a che l'Amministrazione eserciti legalmente il proprio potere; tale pretesa viene riconosciuta esclusivamente a quei soggetti che, rispetto al potere amministrativo, si trovino in una particolare posizione legittimante  (es. titolarità del diritto soggettivo all'esercizio dell'attività economica) per la preesistenza di un precedente rapporto giuridico su cui viene ad incidere il potere stesso (cfr. Virga "Diritto Amministrativo", vol. II, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 181 e ss.).
               Va altresì evidenziato che secondo la medesima dottrina, la trasmissibilità inter vivos mortis causa degli interessi legittimi risulta legata alla trasmissione del rapporto cui si connette la posizione legittimante; di conseguenza con la morte del titolare della posizione legittimante si estinguono gli interessi legittimi che sono di carattere personalissimo, mentre si trasmettono quelli collegati a rapporti trasferibili e cioè, di regola, quelli aventi riflessi di carattere patrimoniale.
               Ciò posto, passando ora alla fattispecie in esame, la già evidenziata destinazione aziendale e le considerazioni sopra espresse circa la trasmissibilità degli interessi legittimi sembrerebbero subordinare - in relazione al rapporto di finanziamento in questione - la successione degli eredi dell'originario istante alla gestione dei beni aziendali; tuttavia, non può altresì non rilevarsi che la mancata erogazione dei contributi de quibus - che avrebbe dovuto, in astratto, aver luogo in tempi coerenti con le finalità dell'intervento, e pertanto nell'immediatezza dell'evento dannoso, al fine di consentire la disponibilità dei relativi capitali nell'annata agraria successiva - ha determinato nei confronti del sig. M... una diminuzione patrimoniale atteso che lo stesso ha certamente provveduto con capitali propri o mutuati alla ricostituzione dei fattori della produzione che non hanno trovato compenso a seguito della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989/90.
               Considerato ora che tale diminuzione patrimoniale ha, di riflesso, determinato anche una diminuzione dell'asse ereditario, sembra di dover ritenere conseguentemente che gli eredi dell'originario richiedente  subentrino anche nel rapporto di che trattasi a prescindere dalla utilizzazione dei beni aziendali e dall'esercizio dell'attività di impresa.
               Per quanto poi concerne l'altro aspetto della questione evidenziato da codesta Amministrazione - e cioè quello collegato alla sussistenza, ex art. 10, comma 1, lett. f) della legge n. 575/1965, nei confronti di uno degli eredi di una causa di divieto ad ottenere finanziamenti pubblici, poichè sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione - si osserva che tale causa di divieto non sembra condizionare la concessione del beneficio de quo anche nei confronti degli altri eredi poichè l'interessato, come risulta dagli atti, ha rinunziato all'eredità; nè appare rispondere al prevalente interesse pubblico l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di una azione in sede giudiziale volta ad accertare il carattere simulato degli atti di rinunzia atteso che, comunque, il contributo andrebbe liquidato per intero, e non "pro quota", agli altri eredi legittimati.
               Pertanto, sul punto si è in sostanza dell'avviso che, in relazione agli aspetti qui evidenziati, non sembrano sussistere motivi ostativi a che codesta Amministrazione proceda nei confronti degli eredi dell'originario istante all'adozione del provvedimento di concessione della agevolazione di che trattasi.
               Conclusivamente non ci si esime dall'osservare che, essendo già trascorso il periodo di tempo di validità della certificazione rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta, l'Amministrazione competente, prima di consentire l'erogazione in questione, dovrà acquisire ex novo, ai sensi dell'art. 10 sexies della citata legge n. 575/1965, apposita certificazione "antimafia" nei confronti degli interessati; si evidenzia altresì che le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965,  risultano ora disciplinate dal DPR 3 giugno 1998, n. 252 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia") che ha, tra l'altro, escluso l'obbligo di richiedere la predetta documentazione per le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire (cfr. art. 1, comma 2, lett. e).
   
               3.- Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
 

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