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Gruppo    II                      /30.99.11

OGGETTO: Riconoscimento servizi a dipendenti inquadrati ex art.58 l.r. 25/93.

   
   
                                                   Presidenza della Regione
                                                   Direzione regionale del
                                                   personale e dei SS.GG.
                                                   PALERMO
   
1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha sottoposto all'esame di quest'Ufficio la problematica in oggetto indicata.
               In particolare viene chiesto quali siano le "corrette modalità di applicazione del 2° comma dell'art.58, della l.r. 25/93 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.2 del D.P. R.S. n.11/95 e cioè se il 4° comma dell'art.11 della l.r. n.11/88 possa trovare applicazione ai soli fini giuridici, oppure ai fini economici senza - per i casi in specie - tenere in alcun conto la nuova disciplina operante dalla suddetta data dell'1.3.1995".
               2. Ai sensi del comma 2 dell'art.58 della l.r. 1 settembre 1993, n.25, il riconoscimento dei servizi pregressi ha effetto nei confronti dei dipendenti inquadrati nel ruolo speciale transitorio in virtù del comma 1 dello stesso articolo con decorrenza dalla data di inquadramento.
               Detta norma, più favorevole quanto alla decorrenza del riconoscimento, atteso che per la generalità dei dipendenti il beneficio decorre ex art.11 c.3 della l.r. 15 giugno 1988, n.11, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, non innova però la portata del beneficio stesso.
                 In altri termini ai destinatari dell'art.58 i servizi pregressi possono essere valutati ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art.11 della citata l.r. 11/88 e nei limiti in cui l'istituto del riconoscimento dei servizi sia ancora operante, con la sola eccezione relativa alla decorrenza degli effetti del riconoscimento medesimo.
               Al riguardo va evidenziato che, come già ritenuto dal C.G.A. sez. cons. nel parere n.492 del 17 ottobre 1995, "in virtù del principio tempus regit actum all'Amministrazione non è consentito provvedere nel senso dell'attribuzione del beneficio economico previsto deall'art.11 l.r. n.11/98" in quanto lo stesso non è più in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1994, in virtù dell'art.2 del D.P. n.11/1995.
               Di conseguenza si ritiene che a seguito di domande che, come quelle in riferimento, siano state avanzate dai dipendenti inquadrati ex art.58 l.r. 25/93 dopo l'entrata in vigore del D.P. 11/95 possa procedersi al riconoscimento dei servizi, a decorrere dalla data di inquadramento, ma solo ai fini giuridici.
               Il presente parere è stato espresso senza tener conto della notazione, contenuta nella nota cui si risponde, circa la fruizione "di fatto" del riconoscimento del servizio da parte del personale in questione, in quanto risultata criptica per lo scrivente.
               Pertanto ci si riserva di tornare sulla problematica ove codesta Direzione regionale ritenendo rilevante la suddetta considerazione fornisca i chiarimenti del caso.
   
   3.          A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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