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Gruppo VI                     20.11.99

OGGETTO: Nomina di Consigli di amministrazione di enti ai quali la Regione eroga contributi. Preventiva designazione dei componenti da parte di Enti - Revoca successiva della designazione.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
                                                       CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA
                                                       PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                       - Direzione pubblica istruzione
                                                     P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al potere, attribuito ad enti pubblici e/o organismi privati, di designare componenti in loro rappresentanza nei Consigli di amministrazione di Enti ai quali l'Amministrazione regionale concede a vario titolo sussidi e contributi per lo svolgimento delle relative attività istituzionali.
               In particolare codesta Amministrazione, premessa la propria competenza in ordine alla nomina dei suddetti organi, chiede di conoscere "se il potere di designazione dell'Ente designatario si esaurisce una volta procedutosi, con provvedimento formale alla costituzione dell'organo, anche a tutela della stabilità dello stesso, o se può manifestarsi anche successivamente con modifiche nelle designazioni precedenti; in tale ultimo caso, se l'Amministrazione regionale deve uniformarsi o meno alle stesse".
   
   2.          Va precisato preliminarmente che "la designazione" è l'atto con  il quale un organo dello stato o di un ente pubblico - e talora anche un soggetto privato - nell'ambito di un procedimento amministrativo plurisoggettivo, concorre alla scelta di un soggetto da preporre ad un pubblico ufficio.
               Va inoltre rilevato che la "designazione" è atto recettizio e come tale può essere revocato o modificato finchè non sia stato comunicato all'Autorità che, valutata la designazione stessa, deve procedere, come nel caso in parola, all'adozione del provvedimento costitutivo dell'organo collegiale.
               Si tratta di un atto con carattere strumentale, privo di autonomia funzionale e destinato a concludersi con l'atto finale di nomina.
               L'atto di nomina legittima invero una libertà di scelta, da parte del soggetto rappresentato, solo al momento in cui lo stesso è chiamato a procedere alla designazione e non durante il periodo di efficacia della nomina conseguentemente disposta.
               Se così non fosse si introdurrebbe uno ius variandi non previsto nell'ordinamento pubblicistico ed inoltre la volontà dell'Ente designante verrebbe ad interferire sul funzionamento dell'Ente presso il quale la designazione è effettuata, con incidenza sulla sua autonomia, oltre che sulla sfera di determinazione della persona del designato, giuridicamente non condizionata da alcun vincolo di mandato.
               Risponde, infatti, ad un principio di carattere generale che il rappresentante di interessi pubblici, non vincolato da mandato imperativo, sia libero nella determinazione del proprio comportamento, non riferibile alla gestione di un singolo affare, ma all'esercizio di una funzione in seno all'Ente e, per esso, all'organo collegiale di cui è stato chiamato a far parte; ciò non tanto per garantire la sua soggettiva posizione personale nei confronti del designante, quanto per assicurare la indipendenza del collegio, la sua funzionalità e il suo agire in conformità agli interessi pubblici da perseguire, in vista dei quali è stata adottata una certa struttura e organizzazione istituzionale dell'Ente rappresentativo.
               In altri termini, dal punto di vista strettamente giuridico, quella che si definisce la rappresentanza di un Ente in seno ad un altro mediante il sistema della designazione è soltanto un modo di individuazione del procedimento di formazione degli organi dello stesso, che non implica nè l'ingerenza del primo sul secondo, nè il sindacato funzionale sull'operato del rappresentante in carica, ai fini della revoca dal suo ufficio prima della scadenza e indipendentemente dal verificarsi di cause obiettive di decadenza.
               I superiori principi generali in materia, richiamati in numerose pronunce giurisprudenziali (Cfr. per tutte: Consiglio di Stato, Sez.I, parere 3 nov. 1978, n.1197; C. Stato, Sez.VI, 25 maggio 1993, n.383; T.A.R. Lazio 29 marzo 1984, n.140), inducono a ritenere che, non sussista, nei termini sopra riportati, in capo ai soggetti designanti un diritto ad ottenere le modificazioni della designazione dei componenti dei Consigli di amministrazione già costituiti.
               In particolare il Consiglio di Stato nel parere sopra citato ha avuto occasione di precisare che "la designazione di rappresentanti nel seno di organi collegiali non è revocabile da parte del designante nel caso di nomina a tempo determinato, dovendo ritenersi che, durante la carica, la nomina non possa venir meno se non per il verificarsi di eventi decandenziali oggettivi".
               Occorrerà dunque verificare se nella fattispecie concreta, non sottoposta all'esame dello scrivente, con la delibera di revoca della  designazione sia stata rappresentata qualche oggettiva ragione di decadenza del nominato dal suo ufficio ed altresì se trattasi o meno di nomina a tempo determinato.
               Laddove, infatti, dovesse risultare che si tratti di nomina a tempo determinato e che nessuna oggettiva ragione di decadenza del rappresentante dal suo ufficio sia stata posta a base della delibera di revoca, ne conseguirebbe la inefficacia della designazione sostitutiva.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
   3.          Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato un'esigenza di riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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