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Gruppo XIV                        /19.99.11

OGGETTO: Organi - Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino. Composizione.

   
   
   
                                                       SEGRETERIA GENERALE
                                                       Gruppo XV
                                                       P A L E R M O

   
               1.- L'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, dopo aver elencato al comma 1 i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino, al comma 2 prevede che: "Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime".
               Ai sensi poi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5, qualora per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza degli organi della Regione siano previste designazioni di enti od organismi estranei all'Amministrazione regionale, alla relativa costituzione si provvede, anche in mancanza delle designazioni, "purchè possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti l'organo collegiale".
               In relazione a tali disposizioni codesta Segreteria Generale, con la lettera in riferimento, sollecitata con successiva nota 2 marzo 1999, n. 508/XV - premesso che la Corte dei Conti, in sede di controllo del D.P. 3.11.1998, n. 344/Gr-XV-SG, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'I.R.V.V., "ha ricusato il visto a due componenti di cui uno proprio in rappresentanza di una categoria sindacale dei lavoratori, venendo meno, in tal modo, il computo dei 2/3 dell'Organo" - pone all'Ufficio il quesito se i tre rappresentanti di cui al riportato art. 3, comma 2, l.r. n. 212/1979, siano o meno da considerare nel calcolo dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui trattasi.
   
               2.- Il quesito prospettato appare risolto dalla deliberazione n. 3/99 della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana laddove - rilevata la illegittimità del decreto sottoposto all'esame del Collegio per la sola parte relativa a due delle nomine nel medesimo contenute - è affermato che "il provvedimento può essere ammesso al visto parziale, atteso che l'organo di amministrazione con i componenti che risultano, in tal modo, legittimamente incardinati, può regolarmente funzionare, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5".
               Al riguardo va anzitutto osservato che l'esplicito richiamo dell'art. 8 della l.r. n. 5/78 con riferimento al "regolare funzionamento" dell'organo de quo, non sembra porre in dubbio che il medesimo organo sia, a fortiori, regolarmente costituito ai sensi dello stesso art. 8.
               Ciò premesso, considerato ora che a seguito della stessa pronuncia n. 3/99 della sezione di controllo il numero dei soggetti legittimamente nominati nel Consiglio di amministrazione dell'I.R.V.V. è ridotto da dodici a dieci, deve conseguentemente concludersi che la costituzione del predetto organo risulta regolare - e cioè, in altri termini, conforme al disposto del riportato art. 8 l.r. n. 5/78 - calcolando i due terzi dei soli componenti elencati nel comma 1 dell'art. 3 l. r. n. 212/79; ciò che implicitamente esclude dal predetto computo i tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori.
               La soluzione accolta dalla Corte dei conti risulta conforme all'orientamento dottrinale prevalente che ricollega la qualità di componente dell'organo collegiale anzitutto a coloro i quali hanno la funzione di determinare la volontà dell'organo, caratteristica quest'ultima che non si ravvisa nei componenti con mero voto consultivo la cui partecipazione è invece finalizzata a scopi diversi quali appunto quelli di cooperazione, di ausilio e di consulenza.
               In relazione alla fattispecie in questione va rilevato che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 212/79, pur essendo per espressa previsione normativa componenti del Consiglio di amministrazione dell'I.R.V.V., non determinano la volontà dell'organo bensì indirizzano la sua formazione esprimendo opinioni e pareri quali portatori degli interessi di cui sono rappresentanti; conseguentemente sembra corretto allo scrivente escludere i predetti soggetti dal computo dei due terzi dei "componenti" di cui all'art. 8 l.r. n. 5/78 atteso che la dizione usata dal legislatore nel medesimo articolo appare piuttosto da riferire ai membri che partecipano all'organo collegiale con voto deliberativo.
               Tale interpretazione risulta, del resto, conforme al disposto del più volte citato art. 8 laddove è prevista la costituzione dell'organo anche in mancanza delle designazioni di membri che dovrebbero provenire da enti o organismi estranei all'Amministrazione regionale, con ciò implicitamente escludendo la necessità di tali membri ai fini della regolare costituzione e del funzionamento dell'organo, purchè, ovviamente, possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti dell'organo collegiale: cosa che, per quanto sopradetto, sembra essersi verificata.
               Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni ed interpretando l'art.3 della l.r. n.212/79 e l'art.8 della l.r. n.5/78 come un "combinato disposto", si è in sostanza dell'avviso che, per quanto qui rileva, nel calcolo dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione  dell'I.R.V.V. non sono da considerare i componenti con voto consultivo.
   
               3.- Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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