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Gruppo VI                        /17.99.11

OGGETTO: Contributi ex artt. 9 e 10 l.r. n. 27/91. Modalità di assegnazione dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 30/97, art. 20.

   
   
   
                              Assessorato regionale del
                                                                       lavoro, della previdenza
                                                                       sociale, della formazione
                                                                       professionale e dell'emigrazione
                                                                       P A L E R M O

   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 20 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1985, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie".
               In particolare, l'art. 20 citato prevede testualmente:
               "1. Le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro efficacia il 1° gennaio 1999.
               2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709)".
               Con riferimento alla richiamata disposizione vien chiesto, in particolare, se sia possibile concedere i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della l.r. n. 27/91 anche alle imprese che hanno assunto lavoratori successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 30/97.
               Al riguardo codesta Amministrazione sembra manifestare un orientamento favorevole sostenendo che "le imprese avrebbero il diritto a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 27/91 fino alla completa erogazione dei benefici medesimi, per i tre anni o i cinque anni previsti rispettivamente dall'art. 9 o 10 della l.r. 27/91, solo per le assunzioni effettuate fino al 12/8/97; per quelle successive a tale data, invece, il diritto ai benefici verrebbe meno al 31/12/98 col cessare dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della l.r. 27/91.".
   
               2. La questione sottoposta allo scrivente attiene sostanzialmente all'efficacia temporale degli artt. 9 e 10 della l.r. n. 27/91, la cui cessazione è stata disposta dall'art. 20 suindicato alla data del 1° gennaio 1999, e, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 12.8.97 (data di entrata in vigore della l.r. n. 30/97) fino alla completa erogazione degli incentivi previsti nei relativi capitoli di bilancio (cap. 33708 e 33709).
               Le suddette disposizioni prevedono l'erogazione di contributi alle imprese, per il periodo ivi previsto, che procedono all'assunzione di personale sia a tempo indeterminato sia con contratti di formazione e lavoro.
               La questione prospettata sembra, quindi, possa risolversi con esclusivo riferimento al disposto dell'art. 20 della l.r. 30/97.
               In proposito è appena il caso di ricordare che nel ricostruire il significato tecnico-giuridico di un qualsiasi disposto normativo, l'interprete è tenuto ad attenersi al significato proprio delle parole secondo  la connessione di esse ed alla intenzione del legislatore (ratio legis).
               Ora, applicando tali criteri interpretativi alla fattispecie in esame sembra allo scrivente che possa condividersi l'orientamento espresso da codesta Amministrazione.
               Infatti, l'articolo 20 della L.r. 30/1997 è una norma transitoria che tende a regolare il passaggio da un sistema di misure di politiche attive del lavoro, così come regolato dalla L.r. 27/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ad un nuovo sistema di interventi, innovativo rispetto alla normativa previgente, al fine di promuovere nuova occupazione attraverso un piano pluriennale di interventi mirato a ridurre il costo del lavoro mediante l'abbattimento degli oneri contributivi e previdenziali.
               La stessa relazione dei deputati proponenti la L.r. 7 agosto 1997, n. 30, precisa l'intenzione di sostituire, tra l'altro, con le nuove norme gli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della L. r. 15 maggio 1991, n. 27, affermando altresì che è stato "abbandonato il supporto normativo passato, ritenendo di doversi intervenire su un periodo mediamente più lungo rispetto al passato (almeno un quinquennio), con procedure più snelle per l'erogazione delle misure incentivanti e rivolgendosi alla più ampia platea di datori di lavoro e alla più vasta tipologia di soggetti disoccupati o di lavoratori svantaggiati".
               Alla stregua di tale ratio vanno letti i due commi dell'art. 20 in questione tendenti a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa; nel primo comma si prevede che le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 L.r. 27/91 e succ. modif. cessano la loro efficacia il 1° gennaio 1999 e nel secondo poi si precisa che sono fatti salvi gli effetti della normativa previgente, che continua ad applicarsi fino alla completa erogazione degli incentivi pluriennali ivi previsti, ma ovviamente "limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge".
               Si sono volute in buona sostanza garantire le aspettative delle imprese che si sono determinate, in costanza della normativa previgente, ad effettuare le assunzioni per beneficiare degli incentivi ivi previsti, mentre non sussiste un'analoga esigenza di tutela per le assunzioni successive all'introduzione della nuova normativa, una volta che sia stata approvata e pubblicata la nuova legge contenente il nuovo sistema di incentivi alle imprese, che si intende attuare proprio in sostituzione del precedente.
               Conseguentemente, dal punto di vista letterale, l'unica interpretazione possibile del combinato disposto dei due commi appena richiamati sembra essere quella secondo la quale le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 L.r. 27/91 cessano la loro efficacia il 1°.1.99, mentre rientrano nel precedente sistema di agevolazioni quei soggetti che hanno proceduto all'assunzione di personale entro il termine della data di entrata in vigore della L.r. 30/97, e cioè entro il 12 agosto 1997. A tali soggetti saranno corrisposti i benefici di cui alla normativa previgente (artt. 9 e 10 L.r. 27/91) anche oltre i termini di efficacia della stessa, nel pieno rispetto delle cadenze annuali per tre anni nell'erogazione dei relativi contributi. Viceversa le imprese che hanno proceduto alle assunzioni oltre il termine di entrata in vigore della nuova normativa, non potranno che ottenere i benefici di cui agli artt. 9 e 10 citati solo fino alla cessazione dell'efficacia degli stessi, fissata alla data del 1° gennaio 1999.
               Nessuna deroga infatti le norme transitorie prevedono per tali assunzioni dal momento che alle dette imprese, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa sono offerti altri incentivi in sostituzione dei precedenti e non è prevista una facoltà di opzione fra vecchi e nuovi benefici.
               Di conseguenza non sembra rilevarsi una contraddizione tra le statuizioni del primo e del secondo comma del più volte citato art. 20, in quanto il primo comma riguarderebbe l'efficacia generale delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 che cessano di operare dal 1° gennaio 1999.
               Il secondo comma, invece, riguarderebbe esclusivamente la efficacia delle disposizioni stesse in relazione alle assunzioni effettuate dalle imprese nel vigore della precedente normativa e, dunque, solo alle assunzioni effettuate entro il termine del 12 agosto 1997.
               Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte sembra, pertanto, allo scrivente che i contributi in oggetto potranno essere concessi soltanto fino alla data del 31.XII.98 alle imprese che hanno proceduto all'assunzione di nuovo personale successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 30/97.
               Si ricorda infine che, in conformità alla Circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8.9.98, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni dal ricevimento, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".
   

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