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Gruppo  VI                      /10.99.11

OGGETTO:  Applicabilità al personale dell'Amministrazione regionale dei beni culturali dell'art.9 L.R. 7/71, dell'art.5 L.R. 10/91 e degli artt. 25 e 26 L.R. 145/80. Possibilità di recepire con D.A. il Regolamento approvato con D.P.R. n.417/1995.

             
   
   
                                                    Assessorato regionale dei
                                                     beni culturali ed ambientali
                                                     e della pubblica istruzione
                                                     P A L E R M O

   
   
   1.          Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilità o meno al personale dell'Amministrazione regionale dei beni culturali di alcune disposizioni di leggi regionali.
               In particolare si chiede di conoscere:
   a) se gli articoli 9 della L.R. 7/1971 e 5 della L.R. 10/1991 siano applicabili al personale ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei beni culturali;
   b) se gli articoli 25 e 26 della L.R. 145/1980 siano applicabili al personale della Biblioteca centrale della Regione;
   c) se la vigente normativa regionale consenta di recepire con decreto assessoriale il Regolamento approvato con D.P.R. 5 luglio 1995, n.417.
               Sui quesiti prospettati codesta Amministrazione non manifesta il proprio avviso.
   
   
     2.          In ordine al quesito posto sub a) si osserva preliminarmente che l'art.9 della L.R. n.7 del 1971 fa parte di una serie di "norme sull'azione amministrativa" contenute nel capo II del titolo I della stessa.
               Tali disposizioni, che ai sensi del precedente art.6 si applicano anche agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale, contengono principi generali di ampia portata tendenti a perseguire una maggiore efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.
               A tal fine l'articolo 9 sopra richiamato prevede, in particolare, che nell'ambito di ciascuna amministrazione il dirigente preposto al gruppo organizzazione e metodo e quelli di tutti i gruppi di lavoro svolgono un'attività di verifica e di controllo sui tempi e metodi di svolgimento degli affari, provvedendo alle eventuali contestazioni nei confronti dei responsabili e degli assistenti del gruppo inadempiente.
               Questa indagine collegiale sulla ricerca delle responsabilità, in caso di ritardo ingiustificato nella trattazione degli affari, costituisce atto prodromico all'esercizio dell'azione disciplinare di pertinenza del gruppo affari del personale. La contestazione può, tuttavia, essere promossa anche dall'assessore, dal direttore regionale e dal servizio ispettivo.
               Se questa è la portata dell'art.9 della l.r. 7/71, non sembra che possa eccepirsi da parte di un ufficio periferico dell'Amministrazione regionale, nella specie la Biblioteca centrale della Regione, alcuna deroga alla sua applicabilità; deroga, peraltro, non prevista in alcuna norma di legge sull'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.
               Nè, d'altra parte, sembrano sussistere particolari ragioni che giustifichino un'esenzione di alcuni uffici regionali da forme di controllo sul rendimento del personale e da eventuali indagini sulle responsabilità dello stesso.
               Vero è, infatti, che la Biblioteca centrale della Regione è regolata dalla L.R. 80/77, dalla L.R. 116/80 e dal D.P.R. 417/95, ma queste  norme riguardano principalmente le peculiarità dei compiti e del funzionamento di uffici, anche periferici, che tuttavia non cessano di far parte dell'organizzazione amministrativa regionale al cui modello comunque si uniformano. Basti, in proposito, aver riguardo all'art.16 della L.R. 116/80 che prevede l'istituzione di gruppi di lavoro e l'affidamento agli stessi di materie e affari omogenei.
               Anche con riguardo all'applicabilità o meno dell'art.5 della L.R. 10/1991, non sembra possa pervenirsi a diverse conclusioni.
               Non si vede infatti quale sia la diversità che possa esimere, nella fattispecie in esame, la Biblioteca centrale della Regione dal rispetto della normativa recata dalla L.R. 10/91, cui peraltro è stata data attuazione da Codesto Assessorato con apposito D.A. 28 aprile 1992 (G.U.R.S. n.26 del 23/5/92).
               Con tale decreto si è, tra l'altro, individuato il responsabile dei procedimenti di competenza delle sezioni tecnico-scientifiche degli organi tecnici periferici dell'Assessorato BB.CC. ed AA. e della P.I. nel dirigente tecnico preposto alla direzione di ciascuna sezione tecnico- scientifica. Questi può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.
               Conseguentemente, il responsabile del procedimento di cui agli artt.5 e 6 della L.R. 10/1991, nei casi in cui non coincida con il direttore di sezione, viene ad assumere semplicemente la figura di responsabile dell'istruttoria.
               Ora, poichè tra le istituzioni cui ha riguardo l'art.1 della L.R. 116/1980 non vi sono solo le Soprintendenze, ma anche, tra le altre, la Biblioteca centrale della Regione, che, nel proprio ambito, ai sensi del successivo art.16, istituisce sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro, non si vede perchè alla stessa non debbano applicarsi le disposizioni    sul responsabile del procedimento, analogamente a quanto avviene con le Soprintendenze e le altre istituzioni elencate nell'art.1 della L.R. 116/1980 appena richiamato.
               Nè può indurre a diverso avviso la specifica normativa statale di cui al D.P.R. 5 luglio 1995, n.417, in quanto contenente disposizioni specifiche attinenti al funzionamento delle biblioteche ed ai servizi dalle stesse resi.
   
   3.          Circa, poi, il secondo quesito prospettato, in ordine all'applicabilità o meno al personale della Biblioteca centrale della Regione siciliana degli artt. 25 e 26 della L.R. 145/1980, riguardanti le relazioni di carico e di gruppo ed i giudizi di operatività, si rammenta che l'Assessore alla Presidenza competente in tale materia ha recentemente comunicato a tutti i rami di Amministrazione regionale (nota n.7049 dell'8 marzo 1999) di aver annullato le direttive impartite con foglio n.317 del 7 febbraio 1995, perchè ritenute incompatibili con le disposizioni contenute nella legge 29 marzo 1983, n.93, i cui principi sono stati recepiti in Sicilia con la L.R. 38/1991.
               La questione risulta dunque superata.
   
   4.          In ordine, infine, al terzo quesito sottoposto all'esame dello scrivente, si osserva che l'art.3 della L.R. 116/1980 prevede, tra l'altro, che "alla biblioteca centrale della Regione... si applicano le norme del D.P.R. n.1501 del 5 settembre 1967". Tale rinvio ad una specifica normativa statale non si configura come un rinvio dinamico, nel senso che ogni modifica apportata in sede statale da successivi provvedimenti possa automaticamente applicarsi in Sicilia e pertanto si rende necessario nella fattispecie in esame un espresso recepimento da parte della Regione con apposita norma di legge del nuovo Regolamento delle biblioteche pubbliche statali approvato con D.P.R. 417/1995.
                   Infatti, non sembra che in proposito possa soccorrere, come prospettato da codesta Amministrazione, l'ultimo comma dell'art.12 dello Statuto siciliano dove è stabilito che "i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale" ed in relazione al quale il C.G.A. ha recentemente avuto occasione di precisare (parere n.777/98 del 10 settembre 1998) che lo strumento del regolamento può essere utilizzato esclusivamente per l'attuazione di leggi regionali.
               Da ciò si evince che, delle varie specie di regolamenti che si sogliono individuare in dottrina come regolamenti di esecuzione, indipendenti e di organizzazione, la Regione può emanare soltanto regolamenti di esecuzione, cioè contenenti norme di esecuzione delle leggi.
               Tuttavia, poichè il regolamento statale cui si vorrebbe dare attuazione in Sicilia non sembra aver natura di regolamento di esecuzione, bensì di regolamento di organizzazione, e poichè dalla stessa norma statutaria sopra richiamata si rilevano gli elementi per negare alla Regione il potere di emettere regolamenti indipendenti e di organizzazione, ne deriva che il modo più corretto per recepire il regolamento in questione va individuato - lo si ripete - in un'apposita norma di legge regionale.
               Si ritiene comunque di aggiungere che in un orientamento non recente il Consiglio di giustizia amministrativa (Dec. 11.10.1955 n.138 in C. Stato 1955, I, 1172), nell'individuare nel Regolamento approvato con D.P. Reg. 28.11.1952, n.204-A, sull'anagrafe del bestiame, un regolamento indipendente, ritenne che la relativa potestà di emanare regolamenti indipendenti si fonda sull'attribuzione di potestà amministrativa che nella specie compete alla Regione.
               Alla stregua di tale orientamento, Codesta Amministrazione potrà valutare l'opportunità o meno di esperire un tentativo in tal senso, posto che, comunque, lo schema di regolamento andrebbe, in quanto atto normativo, sottoposto obbligatoriamente al previo parere del C.G.A. ed assoggettato, quale atto normativo a rilevanza esterna al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
               Resta inteso che, quanto alla forma dell'eventuale provvedimento lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo aver rilevato che in virtù dell'art.13, comma 1, del D.L.C.P.S. 25.3.1947, n.204, recante norme di attuazione dello Statuto, "i regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale", ha precisato che deve ritenersi che nel sistema delle fonti dell'ordinamento regionale non sia ammesso un regolamento assessoriale (cfr. parere C.G.A. n.298/93 del 18 maggio 1993).
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
   * * *


               Si ricorda, infine, che in conformità alla Circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n.16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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