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Gruppo VIII                    /6.99.11

OGGETTO: Pignoramento nei confronti di XXXX - Art. 264 del R.D. n 827/1924 - Adozione procedure - Quesito.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     lavori pubblici
                                                     P A L E R M O

   
               1. Con nota 23 dicembre 1998, n° 1962 - qui pervenuta il 7 gennaio 1999 - codesto Assessorato ha richiesto a questo Ufficio di voler far conoscere le procedure da adottare ai fini del trasporto del credito, vantato nei confronti del nominato in oggetto, dalla contabilità in cui si trovano all'amministrazione del demanio di cui all'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (reg. Contabilità di Stato).
               Ciò in quanto l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota 26 ottobre 1998, n° 21142, ha trasmesso copia del pignoramento infruttuoso effettuato a seguito di esecuzione mobiliare promossa nei confronti del debitore XXXX.
   
               2. In ordine alla questione prospettata - che, invero, attiene più ad aspetti squisitamente amministrativi che tecnico-giuridici - va osservato che ai sensi dell'art. 263, 3° comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (reg. Contabilità di Stato) i crediti indicati alla lett. d) del primo comma del medesimo articolo, i quali "malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi o dai regolamenti non siansi potuti riscuotere", si trasportano, con le forme di cui al seguente  articolo 264, dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinchè questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.
               Nella fattispecie, in virtù della sentenza della Corte d'Appello di C... n. 55/87, con la quale il sig. XXXX è stato condannato al pagamento in favore di codesto Assessorato della somma di L. 31.791.592 oltre interessi e spese, sono stati notificati invano a quest'ultimo diversi atti di precetto e, considerata l'impossibilità di ricorrere ad altri tipi di esecuzione forzata per il recupero del credito, è stata tentata l'esecuzione mobiliare. Con la nota che si riscontra codesto Assessorato ha poi trasmesso copia del verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso, redatto in data 2 ottobre 1998 a seguito dell'ultimo atto di precetto, notificato il 21.8.1998, con il quale si intimava al debitore di pagare la complessiva somma di L. 93.089.393 oltre spese successive.
               Alla luce di quanto sopra è indubbio che il credito vantato da codesto Assessorato rientra fra i crediti di cui alla lett. d) dell'art. 263, 1° comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (recante il Regolamento di contabilità di Stato) "riconosciuti di indubbia e difficile esazione" e che, pertanto, allo stesso va applicata la disposizione di cui all'art. 263, 3° comma, del R.D. n° 827/1924 sopra citato.
               A tal riguardo va rilevato che la procedura che deve essere osservata da codesto Assessorato ai fini della effettuazione del trasporto di cui all'art. 263, 3° comma, del R.D. n° 827/1924 è indicata dal successivo articolo 264 del medesimo R.D. n° 827, che espressamente prescrive: "Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale della contabilità delle altre amministrazioni centrali, di cui al precedente art. 263, si compie mediante elenchi che, in doppio originale, le amministrazioni centrali interessate, e per quella finanziaria i contabili che hanno in carico le partite, trasmettono all'intendenza di finanza della provincia  nella quale le partite debbono riscuotersi. Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi e le operazioni eseguite per la riscossione di essi, comprovate dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi. L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli agenti del demanio che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi registri. Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la dichiarazione che le partite sono state date in carico agli agenti del demanio e lo trasmette all'amministrazione o al contabile da cui le è pervenuto. In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno eliminare dalle scritture dei propri agenti le partite passate all'amministrazione demaniale e dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico dei conti giudiziali degli agenti medesimi, unendosi a giustificazione la dichiarazione predetta. In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei registri della quale trovasi iscritto il credito e la intendenza di finanza che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il ministro del tesoro".
               Pertanto, atteso quanto sopra riportato, codesta Amministrazione potrà procedere al trasporto del credito de quo secondo le indicazioni derivanti dalla lettura della disposizione normativa richiamata, nonchè sulla base della direttiva emanata dall'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze 30 maggio 1981, n° 303748 avente ad oggetto "Sanzioni pecuniarie a carico di funzionari delegati inadempienti all'obbligo della rendicontazione" secondo cui "l'Amministrazione interessata dovrà richiedere alla competente Intendenza di Finanza l'iscrizione della somma relativa a campione demaniale di quarta categoria, a norma dell'art. 264 del Regolamento ... ai fini della riscossione della stessa a mezzo degli uffici del Registro".
   

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